Energy and utilities

BESS: procedure di autorizzazione e disciplina fiscale

Published on 11th Jun 2024

Sistemi di accumulo dell'energia elettrica connessa alla rete di trasmissione nazionale: le novità della normativa italiana
Battery energy flow

I sistemi di accumulo dell'energia in Italia

Al fine raggiungere gli obiettivi posti dall'Unione europea in materia di emissioni di gas effetto-serra entro il 2030, i Paesi dell'Unione europea sono stati chiamati a predisporre un piano nazionale integrato di durata decennale (2021-2030) per l'energia e il clima.  

A tal fine l'Italia ha attuato il "PNIEC"[1] con l'obiettivo di garantire che entro il 2030 le energie rinnovabili contribuiscano per il 40% al consumo finale lordo di energia a livello nazionale e che costituiscano il 65% del volume complessivo dei consumi di elettricità entro il 2030.  

Il PNIEC prevede un sistema di accumulo di energia consistente in 8 GW di sistemi di pompaggio idroelettrici (la maggior parte dei quali sono già presenti), 4GW di sistemi di accumulo di energia "distribuiti" (i.e., sistemi di accumulo di piccole dimensioni integrati con impianti residenziali, principalmente impianti fotovoltaici) e 11GW di impianti di accumulo stand-alone su scala "utility".

Per far fronte a tali esigenze, si sono resi necessari adeguati sistemi di accumulo dell'energia elettrica (Battery Energy Storage System o "BESS").
Il mercato italiano dei BESS è in rapida crescita e attualmente ammonta a 2,3 GW, costituito quasi esclusivamente da sistemi di accumulo su scala residenziale, associati a impianti solari di piccole dimensioni, con una capacità media inferiore a 20 kWh.  In particolare, fino al primo semestre del 2023 erano presenti in Italia circa 311.189 sistemi di accumulo, con una potenza totale di 2.329 MW e una capacità massima di 3.946 MWh. 

Diritto pubblico - procedura di autorizzazione per la costruzione di BESS

Con il Decreto n. 76/2020[2] e il Decreto n. 77/2021[3]  il legislatore italiano ha recentemente introdotto cambiamenti significativi nella regolamentazione dei BESS, inserendoli tra le opere di pubblica utilità volte a garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale.  

Il Decreto n. 7/2022 ("Misure per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale") disciplina i casi in cui la realizzazione del BESS è soggetta ad autorizzazione ("Autorizzazione Unica") rilasciata dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, dalla Regione o dalle Province delegate, oppure alla procedura autorizzativa semplificata di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 28/2011. 

L'autorizzazione unica è prevista nei seguenti casi[4]:

  1. Impianti di accumulo elettrochimico situati all'interno di aree già occupate da impianti di produzione di energia elettrica alimentati da combustibili fossili con potenza maggiore o uguale a 300 MW termici in servizio, nonché gli impianti "stand-alone" situati in aree non industriali e le eventuali connessioni alla rete sono autorizzati attraverso un'unica autorizzazione;
  2. Impianti di accumulo elettrochimico da esercire in combinato con impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili sono considerati opere connesse ai predetti impianti, ai sensi della normativa vigente, autorizzati mediante: 
    -    autorizzazione unica rilasciata dalla Regione o dalle Province delegate per impianti con potenza termica installata superiore a 300 MW
    -    procedura abilitativa semplificata, per impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili in esercizio ovvero autorizzati ma non ancora in esercizio.
     

Sono soggetti a procedura di autorizzazione semplificata gli impianti di accumulo elettrochimico situati all'interno di aree in cui sono presenti impianti industriali di qualsiasi natura, compresi quelli non più operativi o in fase di dismissione, o situati all'interno di aree in cui sono presenti impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili o da fonti fossili che hanno una potenza termica in servizio inferiore a 300 MW o ubicati presso aree di cava o di produzione e trattamento di idrocarburi liquidi e gassosi in via di dismissione, i quali non comportino estensione delle aree stesse, né aumento degli ingombri in altezza rispetto alla situazione esistente, né richiedano variante agli strumenti urbanistici adottati. In assenza di una delle condizioni sopra citate, si applica la procedura ordinaria (i.e., autorizzazione unica).

La procedure di autorizzazione semplificata prevede che[5]:

  • Il proprietario dell'immobile o chi ha accesso agli immobili interessati dall'impianto e dalle opere connesse deve presentare all'autorità comunale competente - in forma cartacea o telematica - almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori, una dichiarazione con una relazione dettagliata a firma di un progettista qualificato e con gli opportuni elaborati progettuali, che attesti la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e con i regolamenti edilizi vigenti, e che non sia in contrasto con gli strumenti urbanistici adottati, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. Alla dichiarazione sono allegati gli elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore della rete energetica;
  • Se entro 30 giorni l'autorità comunale riscontra un'inosservanza delle norme, notifica all'interessato l'ordine motivato di non realizzare le opere in questione;
  • L'autorizzazione a realizzare i lavori è comprovata da una copia della dichiarazione da cui risulti la data di ricevimento, dall'elenco dei documenti presentati a sostegno del progetto, dall'attestazione del professionista abilitato, nonché dagli eventuali documenti di consenso necessari;
  • Se entro 30 giorni l'autorità comunale competente non ha sollevato obiezioni, il soggetto interessato alla realizzazione delle opere deve inviare alla Regione nel cui territorio saranno realizzate le opere una copia della dichiarazione semplificata per la pubblicazione sul Bollettino ufficiale regionale. L'autorità regionale procede alla pubblicazione entro i dieci giorni successivi. Dalla data di pubblicazione decorrono i termini di ricorso previsti dalla legge;
  • I lavori devono essere completati entro tre anni dalla conclusione della procedura autorizzativa semplificata. L'interessato è comunque tenuto a comunicare al Comune la data di ultimazione dei lavori;
  • Una volta terminati i lavori, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che deve essere inviato al Comune, il quale attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la dichiarazione, oltre a ricevere la presentazione della variazione catastale derivante dalle opere realizzate o la dichiarazione che le stesse non hanno comportato variazioni del classamento catastale.
     

Le Regioni e le Province autonome possono estendere la soglia di applicazione della procedura semplificata a impianti con potenza nominale fino a 1 MW.

La costruzione di sistemi di accumulo elettrochimico con una potenza inferiore alla soglia di 10 MW non richiede il rilascio di alcuna autorizzazione, in quanto si considera "attività libera", salvo sussistano specifici vincoli paesaggistici, di sicurezza o ambientali.
 

Novità in materia di Accise 2024 – Circolare n. 17/2024 dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

La Circolare 17/2024 dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha chiarito molti aspetti della disciplina fiscale dei BESS.

In particolare, prescindendo dall'iter amministrativo autorizzativo adottato, in prospettiva fiscale, gli impianti BESS connessi alla rete nazionale costituiscono “officine elettriche” ai sensi dell'art. 54, comma 1, del D.Lgs. n. 504/1995, (“TUA”) e, pertanto, ai sensi dell'art. 1 del citato Decreto Legislativo 7/2002 sono soggetti al pagamento diritti di licenza di cui all'art. 63, commi 3 e 4 del TUA.

La Circolare ha precisato che l'esercente l'officina costituita da BESS è tenuto a presentare una specifica relazione all'Ufficio delle Dogane competente, ai sensi dell'articolo 53, comma 7, del TUA, allegando la documentazione tecnica che descrive i principali elementi del sistema e i relativi schemi.

In particolare, le officine elettriche costituite da BESS sono caratterizzate dall'interscambio di energia elettrica ad alta tensione (AT) o a media tensione (MT) con la rete nazionale e dalla presenza di sistemi di misura dell'energia elettrica prelevata o immessa in rete.

L'esercente è tenuto a fornire certificati di prova della taratura con validità triennale, rilasciati da uno dei laboratori a tal fine autorizzati dall’Agenzia. Per permettere le verifiche in campo, sul sistema di misura di interscambio con la rete, alla frontiera dell’officina, è ordinariamente prevista apposita morsettiera di prova in conformità alle prescrizioni della norma CEI 13-71. 

Per la sopra richiamata funzione di accumulo e di erogazione di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili in base alle esigenze del dispacciamento, la licenza d’esercizio per le officine BESS può essere rilasciata dall’ufficio doganale competente, ai sensi dell’art.53, comma 7 del TUA, successivamente al controllo degli atti documentali tra i quali risulti specifica dichiarazione relativa al rispetto dei requisiti di sicurezza fiscale.
 

La classificazione del laboratorio BESS ai fini fiscali

Per quanto riguarda la classificazione dell'officina ai fini fiscali, è necessario distinguere:

  • il caso in cui il BESS sia esercito in combinato con apparati di produzione (alimentati da fonti fossili o da fonti rinnovabili).
    Per tali officine, costituite contestualmente da apparati di produzione e di accumulo, la licenza di esercizio comprende entrambe le fattispecie tecniche, quindi sia “officina di produzione”, sia “officina di accumulo”, e la potenza disponibile, per i fini fiscali, è data dalla somma di quella degli apparati di produzione e di quella degli apparati di accumulazione installati presso l’impianto.
  • il caso in cui il BESS sia costituito esclusivamente da apparati di accumulazione, trasformazione e distribuzione, vale a dire, qualora costituisca un impianto cosiddetto “stand – alone”.
    In questo secondo caso, gli ausiliari di impianto prelevano l’energia elettrica necessaria alla loro alimentazione direttamente dagli accumulatori e, per quanto di competenza, la potenza disponibile è quella complessiva degli accumulatori installati presso l’officina.
     

Poiché l’energia erogata dalle officine BESS è destinata alla successiva rivendita per scopo commerciale e la potenza delle medesime officine è ordinariamente utilizzata dall’esercente per prendere parte alle aste del cosiddetto Capacity Market, il diritto di licenza è dovuto ordinariamente nella misura di 77,47 euro, ai sensi dell’art. 63, comma 3, lettera b) del TUA.

Gli impieghi dell’energia elettrica per l’alimentazione dei sistemi ausiliari dell’impianto BESS (ad esempio: condizionamento, illuminazione, sistemi antincendio, ecc.) sono esenti dall’accisa ai sensi dell’art. 52, comma 3, lettera a) del TUA.

L'ufficio doganale competente ha facoltà di prescrivere, ai sensi dell’art.55, comma 6 del TUA, l’installazione di sistemi di misura fiscali per l’accertamento dei predetti consumi interni all’officina nonché di eventuali consumi sottoposti a trattamenti fiscali differenti che dovessero essere riscontrati presso l’officina.

Infine, la Circolare prevede che i sistemi di accumulo a bassa capacità serviti da impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili fotovoltaiche con potenza disponibile non superiore a 20 kW restano disciplinati, senza modifiche, dall'articolo 52, comma 2, lettera a) del TUA e dal Protocollo 38562/RU del 31 gennaio 2020.

Pertanto, in base alle disposizioni dell'articolo 52, comma 2, del TUA, l'accisa sull'energia elettrica non si applica nei seguenti casi:

  • energia prodotta con impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza non superiore a 20 kW;
  • energia utilizzata in aeromobili, navi, veicoli a motore, purché prodotta a bordo con mezzi propri, esclusi gli accumulatori, nonché quella prodotta dai generatori mobili in dotazione alle forze armate dello Stato e agli organismi ad esse assimilati;
  • energia prodotta con generatori alimentati da gas metano biologico;
  • energia prodotta da piccoli impianti di generazione comunque gestiti, purché la loro potenza disponibile non superi 1 kW, nonché prodotta in officine elettriche costituite da gruppi di generatori di emergenza con potenza disponibile complessiva non superiore a 200 kW;
  • energia utilizzata principalmente per la riduzione chimica e i processi elettrolitici e metallurgici;
  • energia utilizzata nei processi mineralogici;
  • energia utilizzata per la fabbricazione di prodotti il cui costo finale, calcolato come media per unità, rappresenta più del 50% della produzione.
     

 

Note

[1] "Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima"
[2] Si veda l'articolo 62, § 1.
[3] Si veda l'articolo 31, § 1, lett. a).
[4] Per approfondimenti, si veda lo Studio n. 47/2023 pubblicato dalla Camera dei Deputati in data 27 goiugno 2023.
[5] Arti. 6 Decreto legislativo n. 28/2011.
 

 


 

 

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* This article is current as of the date of its publication and does not necessarily reflect the present state of the law or relevant regulation.

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