Rinnovabili: il provvedimento conclusivo va adottato nei termini previsti dal T.U. Ambiente
Published on 10th Jun 2024
Il TAR Lazio, con sentenza n. 1503 del 24 maggio 2024, ha chiarito che la P.A. è tenuta ad adottare il provvedimento espresso conclusivo del procedimento nel rispetto dei termini perentori previsti dal T.U. Ambiente
In mancanza, i privati interessati possono agire con il ricorso di cui agli artt. 31 e 117 Cod. proc. Amm. per conseguire la condanna dell'amministrazione ad emettere il provvedimento conclusivo entro un termine da assegnarsi.
Tale azione può essere esercitata anche quando la P.A. abbia adottato atti infra-procedimentali, in quanto tali, ritenuti inidonei a escludere l'inerzia.
Il caso concreto
La sentenza in commento ha accolto il ricorso presentato da un operatore economico avverso l'inerzia serbata dalla Regione Lazio nell'ambito di un procedimento finalizzato al rilascio del PAUR (Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale, disciplinato dall'art. 27-bis del T.U. Ambiente) per la realizzazione di un impianto agrivoltaico e delle relative opere di connessione.
Più nello specifico, la Regione non aveva ancora definito il procedimento, nonostante fossero trascorsi oltre due anni dalla presentazione dell'istanza e diversi mesi dall'intimazione a riattivare il procedimento a seguito di interruzione dovuta ad interlocuzioni con il Ministero.
La P.A. si è difesa eccependo di aver svolto la prima seduta della Conferenza di Servizi e convocato quella che teoricamente avrebbe dovuto essere la seduta conclusiva.
La decisione
Il TAR ha respinto le eccezioni della Regione evidenziando che lo svolgimento della prima seduta della Conferenza dei Servizi e la convocazione della seduta conclusiva della stessa non erano atti idonei ad interrompere o ad escludere l'inerzia della P.A.
Inoltre, ha rilevato che dagli atti di causa e, in particolare, dal verbale della prima seduta della Conferenza dei Servizi, emergeva un sostanziale rifiuto dell'Amministrazione a compiere le valutazioni di propria competenza, in violazione del principio del buon andamento dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 Cost.
Conseguentemente, il Giudice amministrativo ha condannato la Regione ad adottare il provvedimento conclusivo espresso entro il termine di 90 giorni, contestualmente nominando commissario ad acta per l'eventualità di inutile superamento del termine assegnato.
La ratio della decisione
Questi i principi posti a fondamento della pronuncia:
- l'azione avverso il silenzio può essere esercitata ogni qualvolta venga in rilievo la violazione di un obbligo dell'amministrazione di provvedere, e ciò a prescindere dal contenuto discrezionale o meno del provvedimento da emettere;
- l'obbligo di provvedere può derivare indifferentemente da norma di legge o dai principi dell'azione amministrativa, qualora ragioni di giustizia ed equità sostanziale impongano l'adozione di un provvedimento;
- l'inerzia della pubblica amministrazione, che non abbia concluso il procedimento nel termine perentorio previsto, rimane sanzionabile anche in caso di compimento di attività istruttoria e di adozione di atti infra-procedimentali.
Alla luce di tali principi, la sentenza ha ribadito il dovere della P.A. di concludere i procedimenti con provvedimento espresso nel rispetto dei termini qualificati come perentori dal T.U. Ambiente. Tra i quali, oltre a quelli previsti per il PAUR, anche quelli relativi alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), e quelli di cui agli artt. 27 e 27-ter.
Commento
L'eccessiva lentezza degli iter amministrativi finalizzati all'autorizzazione degli impianti FER è un problema noto per il nostro Paese.
La percentuale dei procedimenti bloccati in attesa di una definizione è elevatissima (si parla addirittura del 90% nel caso degli impianti eolici) e la loro durata media supera i due anni.
Tale situazione reca un grave danno agli imprenditori, che si trovano in protratto stato di incertezza e non di rado conseguono autorizzazioni per progetti ormai obsoleti. Inoltre, rende difficilmente perseguibili gli obbiettivi di transizione energetica fissati dalla normativa Ue.
Da qui la rilevanza della sentenza esaminata, che ha il merito di aver posto l'attenzione sulla necessità che il Giudice interpellato con ricorso avverso il silenzio esamini la situazione concreta per identificare i casi in cui la P.A. solo apparentemente porti avanti il procedimento ma, in realtà, ponga in essere attività elusiva del proprio obbligo di provvedere, di fatto rifiutandosi di compiere le valutazioni ad essa spettanti.
Si ritiene che così configurata l'azione contro il silenzio potrebbe rilevarsi un utile strumento per gli imprenditori nella lotta contro le lungaggini dei procedimenti autorizzatori relativi agli impianti FER.