Novità fiscali nella produzione energetica da impianti fotovoltaici
Published on 23rd Jul 2024
Panoramica generale: la normativa previgente
Il Decreto Legge n. 63/2024 ("Decreto Agricoltura"), convertito in Legge n. 101/2024 in data 12 luglio, ha introdotto alcune novità normative relative al trattamento fiscale dei redditi conseguiti dalle imprese agricole derivanti dalla produzione e dalla vendita di energia prodotta attraverso impianti fotovoltaici.
Le principali novità riguardano la tassazione dei proventi derivanti dalla produzione di dell'energia attraverso impianti fotovoltaici con moduli installati a terra. Le nuove previsioni normative si applicheranno ai nuovi impianti che entreranno in funzione a decorrere dal 31 dicembre 2025.
Sulla base delle disposizioni previgenti, i redditi derivanti dalla produzione e dalla vendita di energia da impianti fotovoltaici, erano soggetti al medesimo trattamento fiscale applicato ai redditi di fonte agricola (i.e., redditi fondiari) fino al raggiungimento di determinate soglie. La quota di redditi eccedente tali soglie era invece tassata applicando il regime fiscale dei redditi di impresa o in alternativa un regime di determinazione forfettaria del reddito.
Al fine di individuare le predette soglie, entro le quali i redditi conseguiti nell'esercizio di attività di produzione di energia potessero essere considerati redditi, si osserva che:
- L'articolo 2135, comma 3 del Codice Civile stabilisce che si intendono comunque connesse "le attività […] dirette alla fornitura di beni e servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata […]";
- L'articolo 56-bis, comma 3 del Testo Unico delle imposte sui Redditi (D.R.R. n. 917/1986, "TUIR") prevede che "per le attività dirette alla fornitura di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, il reddito è determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, conseguiti con tali attivita', il coefficiente di redditivita' del 25 per cento".
Per quanto attiene al caso specifico della produzione di energia elettrica e termica, l'articolo 1, comma 423 della Legge n. 266/2005 stabilisce che ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa, la produzione e l'acessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, sino a2.400.000 kWh anno, e fotovoltaiche, sino a 260.000 kWh anno, nonché di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente dal fondo, effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario. Per la produzione di energia, oltre i limiti suddetti, il reddito delle persone fisiche, delle società semplici e degli altri soggetti di cui all'articolo 1, comma1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è determinato, ai fini IRPEF ed IRES, applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, relativamente alla componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, il coefficiente di redditività del 25 per cento, fatta salva l'opzione per la determinazione del reddito nei modi ordinari, previa comunicazione all'ufficio secondo le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442.
Le nuove previsioni in materia fiscal introdotte dal Decreto Agricoltura
Il comma 2-ter dell'articolo 5 del Decreto Agricoltura stabilisce – aggiungendo il comma 423-bis all'articolo 1 della Legge di Bilancio 2006 (Legge n. 266/2005) - che la produzione e la vendita di energia elettrica e termica attraverso impianti fotovoltaici installati a terra sarà soggetta esclusivamente a tassazione secondo le ordinarie regole di determinazione del reddito di impresa per la parte eccedente le soglie stabilite al comma 423.
Il Decreto Agricoltura prevede che il contribuente possa continuare ad optare per la tassazione forfettaria del 25% delle operazioni imponibili ai fini IVA, per la quota di reddito eccedente la soglia di agriarietà (260.000 kWh annui), per gli impianti di vecchia costruzione e per i nuovi impianti entrati in funzione prima del 31 dicembre 2025.
La principale novità consiste nella circostanza per cui per gli impianti fotovoltaici a terra entrant in funzione dal 31 dicembre 2025 il contribuente non avrà più la possibilità di optare per l'applicazione del coefficiente del 25% al superamento delle predette soglie.