Energy and utilities

Rinnovabili: vietata l'imposizione di oneri meramente patrimoniali

Published on 24th Sep 2024

Chiarimenti dal Consiglio di Stato
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Il Consiglio di Stato, sez. IV, con sentenza  n. 7078 del 9 agosto 2024, ha chiarito che nell'ambito dei provvedimenti autorizzativi di impianti alimentati da fonti di energia rinnovabili (FER) e delle relative opere di connessione alla rete elettrica, non possono essere imposte misure di compensazione di carattere non ambientale e territoriale ma solamente economico. 

Simili clausole, infatti, sono vietate dall'art. 12, comma 6, del d.lgs. 387/20023 e dall'art. 1, co. 5, del d.lgs. 239/2004 e, conseguentemente, sono nulle per violazione di norme  imperative.

Trattandosi di nullità parziale, la stessa travolge unicamente la clausola illegittima, con la conseguenza che l'autorizzazione dell'impianto e/o delle opere ad esso connesse rimane valida ed efficace. 

Il giudizio di primo grado

Con il ricorso di primo grado l'operatore titolare di un impianto eolico situato nel Comune di Santomenna ha impugnato avanti al TAR Campania la convenzione sottoscritta con tale Comune, avente ad oggetto la realizzazione nel sottosuolo di una strada comunale delle opere di connessione dell'impianto stesso alla rete elettrica.

In particolare, il ricorrente ha contestato la legittimità di una clausola della suddetta convenzione, che prevedeva la corresponsione di un contributo annuo a favore del Comune,  ulteriore a quello dovuto a titolo di tassa per l'occupazione del suolo pubblico (TOSAP). 

Preliminarmente, il TAR ha riconosciuto la propria giurisdizione ritenendo che la convenzione conclusa tra il Comune e il privato titolare dell'impianto, costituisse accordo integrativo del provvedimento autorizzativo dell'impianto stesso, in quanto tale ricompreso nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, co. 1, lett. a), n. 2, del Cod. Proc. Amm.

Il TAR ha escluso che la clausola in questione rappresentasse imposizione di un canone per l'occupazione della strada pubblica (ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 385/1992), in quanto tale canone avrebbe potuto essere legittimamente imposto solo se correlato ad una limitazione della possibilità di utilizzo del bene pubblico,  che nel caso di specie non ricorreva, posto che i cavi  erano stati collocati nel sottosuolo. 

Quindi, ha precisato che tale clausola non avrebbe potuto ritenersi lecita neanche avuto riguardo della causa transattiva della convenzione. 
Conseguentemente, in accoglimento del ricorso, il TAR ha dichiarato la nullità della clausola di cui trattasi per violazione delle norme imperative di cui all'art. 12, co. 6, del d.lgs. 387/2003 e all'art. 1, co. 5, del d.lgs. 239/2004 perché, al netto degli importi dovuti a titolo di TOSAP, poneva a carico della ricorrente "oneri non di carattere ambientale e territoriale, bensì di carattere meramente economico"

Contestualmente, il TAR ha  respinto il ricorso incidentale del Comune, volto a conseguire la declaratoria di nullità di tutta la convenzione. 
Infine, ha condannato il Comune alla restituzione delle somme fino ad allora percepite in attuazione della suddetta clausola (al netto dell'importo dovuto a titolo di TOSAP).

La decisione del Consiglio di Stato

In primo luogo, il Consiglio di Stato ha ritenuto che il giudice di primo grado avesse correttamente ritenuto sussistente la giurisdizione amministrativa. 

In secondo luogo, ha chiarito che i provvedimenti di autorizzazione unica aventi ad oggetto la realizzazione  e la gestione degli impianti FER comprendono in sé ogni altra autorizzazione a ciò necessaria, compresa l’autorizzazione a realizzare le opere di connessione alla rete elettrica. 

In considerazione di ciò, il Consiglio di Stato ha escluso che nel caso di specie fosse necessaria la costituzione di una servitù o un esproprio per installare i cavi di connessione nel sottosuolo comunale, ritenendo invece che a tal fine fosse sufficiente una concessione di occupazione di suolo pubblico per il passaggio di condutture elettriche, dietro pagamento della TOSAP. 

Pertanto, il Consiglio di Stato ha ritenuto la clausola nulla per violazione della norma imperativa di cui all'art. 12, co. 6, del d.lgs. 387/2003, come esplicitato dal punto 2 del DM 10/09/2010, in quanto avente come unico scopo quello di prevedere uno spostamento patrimoniale a favore del Comune. 

Conseguentemente, il Giudice d'appello ha integralmente confermato la sentenza di primo grado anche nella parte in cui ha condannato il Comune alla restituzione delle somme illegittimamente percepite. 

Le disposizioni normative rilevanti

  • L'art. 12, co. 6, del d.lgs. 387/2003 stabilisce che l'autorizzazione degli impianti FER non può essere subordinata a, né prevedere, misure di compensazione a favore delle Regioni e delle Province;
  • come implicitamente chiarito dal Consiglio di Stato, ai sensi del punto 2 del DM 10/09/2009 nella nozione di autorizzazione ex art. 12, co. 6, del d.lgs. 387/2003, si intendono ricompresi tutti i titoli autorizzativi per la costruzione e l'esercizio degli impianti FER sulla terraferma, per gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione degli stessi impianti, nonché per le opere connesse e per le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi;  
  • l'art. 1, co. 5, del d.lgs. 239/2004 stabilisce poi che le Regioni, gli Enti pubblici territoriali e gli Enti locali territorialmente interessati dalla localizzazione di nuove infrastrutture energetiche ovvero dal potenziamento o trasformazione di infrastrutture esistenti hanno diritto di stipulare accordi con i soggetti proponenti che individuino misure di compensazione e riequilibrio ambientale, coerenti con gli obiettivi generali di politica energetica nazionale, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12 del d.lgs. 387/2003.

Commento Osborne Clarke

La sentenza esaminata chiarisce che l'autorizzazione di impianti di produzione di energia e delle relative opere connesse non può essere subordinata all'imposizione di oneri patrimoniali eccedenti le misure di compensazione di carattere ambientale o territoriale, con evidenti implicazioni di utilità pratica. 

Infatti, si ritiene che i principi affermati dal Consiglio di Stato potrebbero essere utilmente invocati dagli operatori economici nelle more dei procedimenti finalizzati al conseguimento delle autorizzazioni di cui trattasi, a fronte di illegittime pretese eventualmente vantate dalla P.A. nei loro confronti. 

Tali principi potrebbero essere altresì invocati  in caso di autorizzazioni già rilasciate con previsione di ingiustificate prestazioni patrimoniali a favore degli Enti locali interessati,  al fine di conseguire l'annullamento di simili previsioni e la restituzione degli importi illegittimamente percepiti. 

Peraltro, vista la portata generale delle norme poste a fondamento della pronuncia in commento, è ragionevole ritenere che i principi da essa affermati trovino applicazione anche su fattispecie ulteriori a quella ivi esaminata e, dunque, anche con riferimento a provvedimenti autorizzativi diversi dalla autorizzazione unica, e nei confronti non solo dei Comuni, ma anche degli altri Enti locali e delle Regioni. 

 

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* This article is current as of the date of its publication and does not necessarily reflect the present state of the law or relevant regulation.

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