Energy and utilities

Stretta sul fotovoltaico con il DL Agricoltura

Published on 17th May 2024

L’installazione degli impianti fotovoltaici con moduli ubicati a terra non è consentita in aree qualificate come agricole dagli strumenti urbanistici, salvo talune eccezioni
Industrial landscape with different energy resources. Sustainable development.

 

Il Decreto Legge n. 63 ("DL Agricoltura"), pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 maggio 2024, modifica l'articolo 20 del D.Lgs 8 novembre 2021, n. 199 introducendo il comma 1 bis, ai sensi del quale è consentita l'installazione di impianti fotovoltaici c.d. "a terra" su aree agricole se riguarda:

  • siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, a condizione che non comportino incremento dell'area occupata;
  • cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento;
  • siti e impianti nella disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali;
  • siti e impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali, ivi inclusi quelli all'interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori, fatte salve le dovute verifiche dell'Ente nazionale per l'aviazione civile;
  • aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti [1], nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;
  • aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri.

A seguito della pubblicazione del DL Agricoltura, non sono più aree idonee all'installazione di impianti fotovoltaici c.d. "a terra" i suoli agricoli collocati all'interno di:

  • siti oggetto di bonifica individuate ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
  • aree racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere;
  • aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a vincoli paesaggistici di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ovvero sottoposti a notevole interesse pubblico ai sensi dell’articolo 136 del medesimo decreto legislativo. 

Su tali aree agricole sarà pertanto possibile installare impianti fotovoltaici con moduli ad altezza minima dal suolo pari a 2 metri per consentire di stabilire al di sotto le coltivazioni.

Deroghe  

Le limitazioni introdotte dal DL Agricoltura non operano per i progetti fotovoltaici con moduli ubicati a terra che concorrono al conseguimento di una delle seguenti finalità:

  • costituzione di comunità energetiche rinnovabili (CER);
  • conseguimento delle altre misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR); 
  • attuazione degli obiettivi del PNRR.

Regime transitorio

Il DL Agricoltura stabilisce che per le procedure abilitative, autorizzative o di valutazione ambientale in corso alla data di entrata in vigore del decreto è fatta salva l’applicazione della normativa previgente.

 

Nota:

[1] Ai fini della definizione di stabilimento, si intende il complesso unitario e stabile, che si configura come un complessivo ciclo produttivo, sottoposto al potere decisionale di un unico gestore, in cui sono presenti uno o più impianti o sono effettuate una o più attività che producono emissioni attraverso, per esempio, dispositivi mobili, operazioni manuali, deposizioni e movimentazioni. Si considera stabilimento anche il luogo adibito in modo stabile all'esercizio di una o più attività.

 

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* This article is current as of the date of its publication and does not necessarily reflect the present state of the law or relevant regulation.

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