Quest’ultima aveva escluso MBA dalla gara indetta per l’assistenza sanitaria del proprio personale dipendente, ritenendo che una Società Generale di Mutuo Soccorso non potesse concorrere in maniera autonoma all’aggiudica di tali servizi di sanità integrativa, sulla base di argomentazioni che sono state poi censurate dalla quarta sezione del Consiglio di Stato.
Con questa sentenza viene confermato il pieno diritto di una Società Generale di Mutuo Soccorso a concorrere in maniera autonoma, svincolata dal supporto di una compagnia di assicurazione, alle prestazioni assistenziali di sanità integrativa per gli enti pubblici.
L’orientamento espresso in questa sentenza appare, inoltre, in linea con recenti pareri dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, che aveva espressamente auspicato un ampliamento del mercato a soggetti diversi dalle imprese di assicurazione, ricorrendo ad affidamenti di servizi di assistenza sanitaria integrativa a cui le società di mutuo soccorso possano partecipare in via autonoma.
Per Osborne Clarke ha operato il partner Federico Banti mentre per AMTF Avvocati ha agito il partner Tommaso Ferrario.