Osborne Clarke ha assistito con successo MM S.p.A. nel contenzioso insorto avverso l’esclusione, disposta dalla stessa MM in qualità stazione appaltante, di un concorrente dalla procedura di gara per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria della Roggia Vettabbia (Milano) per un importo a base d’asta pari a circa 1,7 milioni di euro.
Il Tribunale Amministrativo per la Lombardia, Milano, con sentenza n. 1710/2021, accogliendo integralmente le argomentazioni difensive sviluppate dai legali di Osborne Clarke - che ha agito con il partner Giorgio Lezzi (responsabile del dipartimento public law e infrastructure services Italia) e con l'associate Federica Fischetti -, ha confermato la legittimità dei provvedimenti assunti da MM, riconoscendo che l’offerta del concorrente escluso non fosse coerente con i requisiti minimi previsti dalla legge di gara.
La pronuncia assume particolare interesse, in quanto i giudici amministrativi hanno affermato che il principio di esclusione dell’offerta per difformità dai requisiti minimi opera anche in assenza di espressa comminatoria di estromissione dalla procedura selettiva nei casi in cui la disciplina di gara individui qualità delle prestazioni oggetto di affidamento che con assoluta certezza si qualifichino come caratteristiche minime, vuoi perché espressamente definite come tali nella disciplina stessa, vuoi perché la descrizione che se ne fa nella disciplina di gara è tale da farle emergere come qualità essenziali della prestazione richiesta.