Il Tribunale di Milano ha rigettato una richiesta risarcitoria per oltre 14 milioni di euro avanzata da alcuni risparmiatori nei confronti di una compagnia di assicurazione e di un gestore di fondi di investimento lussemburghese, nell’ambito di una controversia in tema di polizze unit linked.
Federico Banti e Francesco Berardi, che hanno assistito il gestore lussemburghese, hanno ottenuto tale rigetto mediante l’opportuna valorizzazione della struttura adottata dai risparmiatori per l’investimento effettuato. Nel caso di specie, infatti, i risparmiatori si erano avvalsi di una società fiduciaria, tramite la quale avevano instaurato il rapporto contrattuale e dato esecuzione allo stesso. Il Tribunale di Milano ha ritenuto che in siffatte ipotesi l’adempimento degli obblighi informativi vada sempre valutato con riferimento alla fiduciaria e non anche in relazione ai fiducianti che, avendo conferito un mandato senza rappresentanza alla fiduciaria, rimangono giuridicamente estranei alla fase precontrattuale ed a quella di conclusione del contratto.
Il Tribunale di Milano ha inoltre escluso – aderendo alla tesi coltivata in giudizio dai legali di Osborne Clarke – che i limiti all’attività di investimento dei fondi interni collegati a polizze unit linked stabiliti dalla normativa italiana (limiti invocati dagli attori a supporto della concorrente domanda di nullità dell’investimento) possano essere applicati ad una compagnia assicurativa operante in Italia in regime di libera prestazione di servizi, in ragione del principio dell’home country control; principio di matrice Comunitaria sancito dall’art. 10 della Direttiva 2002/83/CE, secondo cui la vigilanza finanziaria delle imprese di assicurazione è esercitata dallo Stato membro in cui l’impresa ha la propria sede legale.