Osborne Clarke è l'advisor coinvolto nell’omologazione, lo scorso 29 dicembre 2021, del concordato preventivo di The Organic Factory S.p.A. in liquidazione, società costituita nel 2014 e avente ad oggetto l'attività di spremitura di semi oleosi e il commercio, all'ingrosso e al dettaglio, di tutti i prodotti da essa derivanti. Il piano è stato redatto dalla Società con il supporto dell’advisor finanziario Proactiva, con un team composto dal Partner Gianluca Beffa e dal Manager Giovanni Migliorati.
Osborne Clarke, con un team composto dal partner Filippo Canepa e dal senior lawyer Valentina Incorvaia, ha curato gli aspetti legali della procedura, assistendo la società nella redazione del piano e della proposta di concordato preventivo, nei rapporti con il Tribunale e con i creditori.
Il dr. Alessandro Solidoro di Milano ha attestato la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano.
La manovra di concordato è fondata sulla cessione dell’azienda in esercizio - perfezionatasi, all'esito di una procedura competitiva ex art. 163bis L.F., prima dell'omologazione - e sulla prosecuzione indiretta dell’attività aziendale, mentre la proposta di concordato preventivo prevede (i) la suddivisione dei creditori concorsuali in classi, (ii) il pagamento a stralcio ai creditori privilegiati, ai sensi dell’art. 160 co. II L.F., con declassamento della quota falcidiata, e (iii) la formulazione di una proposta ex art. 182ter L.F. all’Erario e agli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.
Omologando il concordato preventivo in questione, il Tribunale di Milano, discostandosi in parte dall'orientamento attuale della Corte di Cassazione e avallando la tesi sostenuta dalla Società, ha affermato che qualora il riavvio dell'attività aziendale sia reso possibile grazie a rilevantissimi investimenti da parte del terzo acquirente, i flussi prodotti dalla gestione dell’azienda in capo al nuovo proprietario, necessari per il pagamento del prezzo dell'azienda, devono essere considerati alla stregua di “finanza esterna”, nonché attivo ulteriore rispetto a quello sussistente alla data di deposito del ricorso ex art. 161, VI comma, L.F. e che, in quanto tale, può essere utilizzato liberamente dal debitore concordatario.