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Primo commento alle misure in materia di giustizia civile contenute nel Decreto-Legge n. 18 del 17 marzo 2020

Published on 20th Mar 2020

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Premessa

L'art. 83 del Decreto-Legge n. 18 del 17 marzo 2020 ("Decreto") recepisce, modificandolo e integrandolo, il contenuto degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11.

Le principali novità introdotte all'art. 83 rispetto al precedente D.L. n. 11/2020, sono rappresentate da:

  1. estensione della durata del c.d. periodo cuscinetto sino al 15 aprile 2020;
  2. previsione della possibilità per i capi dei singoli uffici giudiziari di stabilire in via generalizzata il rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020;
  3. sospensione, durante il medesimo periodo, dei termini per lo svolgimento di qualunque attività nei procedimenti di mediazione, di negoziazione assistita, nonché in tutti i procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie regolati dalle disposizioni vigenti.

Il Decreto mira inoltre a risolvere alcuni dubbi interpretativi posti dalla precedente decreto, circa l’estensione dell’ambito di applicazione della misura della sospensione.

Differimento udienze

A decorrere dal giorno 9 marzo 2020 e sino al 15 aprile 2020 (c.d. "Periodo Cuscinetto"), le udienze dei procedimenti civili pendenti presso tutti gli uffici giudiziari (ad eccezione dei procedimenti previsti dal comma 3 dell'art. 83, di cui si dirà meglio infra) sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020.

Trascorso il Periodo Cuscinetto, viene attribuito ai capi dei singoli uffici giudiziari la possibilità di stabilire in via generalizzata il rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020.

Sospensione dei termini

Durante il medesimo Periodo Cuscinetto, è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali.

La disposizione precisa che si intendono sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali.

L'ampia formulazione adottata dal legislatore consente di ritenere applicabile il regime della sospensione, non solo i termini strettamente processuali, ma anche ai termini di decadenza di carattere sostanziale, ma con rilevanza processuale, ai quali si ritiene già applicabile la sospensione per il periodo feriale di cui all'art. 1 della l. n. 742 del 1969 (cfr. Cass. 01 febbraio 2016 n. 1868)[1]. Diversamente non si giustificherebbe il riferimento agli "atti introduttivi" contenuto nella disposizione.

Vi è tuttavia da segnalare che al comma 8 dell'art. 83 è stabilito che "[p]er il periodo di efficacia dei provvedimenti di cui ai commi 5 e 6 che precludano la presentazione della domanda giudiziale è sospesa la decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza dei diritti che possono essere esercitati esclusivamente mediante il compimento delle attività precluse dai provvedimenti medesimi".

Il riferimento ai commi 5 e 6, fa dunque sorgere il legittimo dubbio che il legislatore abbia invece inteso estendere l’applicazione della sospensione dei termini di decadenza sostanziale, solo laddove il compimento dell’attività che consente di non incorrere nella decadenza sia precluso dai provvedimenti che saranno adottati dai capi dei singoli uffici giudiziari, in applicazione dei commi 5 e 6; non anche quando il compimento di tali attività è comunque possibile (si pensi alla possibilità di notificare via PEC l’atto di citazione introduttivo di una domanda da proporsi a pena di decadenza entro un determinato termine).

La disposizione apporta infine una doverosa precisazione in relazione ai termini che decorrono a ritroso; ipotesi che il precedente decreto non aveva preso in considerazione e che pertanto doveva ritenersi esclusa dal regime della sospensione.

La norma stabilisce che "quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto".

Si pone il dubbio se sia necessario attendere che l’udienza o l’attività da cui decorre il termine venga rinviata dall'ufficio giudiziario (in tal caso il termine andrà ricalcolato sulla base della data dell'udienza o dell'attività differita) o se invece, in mancanza, il termine dovrà intendersi in ogni caso differito automaticamente al primo giorno utile successivo al Periodo Cuscinetto (e, quindi, ad oggi, al 16 aprile 2020), dovendo ritenere comunque rinviata ex lege l’udienza (o l’attività) “in modo da consentirne il rispetto”.

Ulteriori misure da segnalare

Per il periodo a decorrere dal 23 marzo e fino al 30 giugno 2020 è inoltre prevista la possibilità per i capi degli uffici giudiziari di adottare diverse tipologie di provvedimenti, finalizzati a evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone. Oltre alle misure volte a limitare e regolare l'accesso del pubblico agli uffici giudiziari, si deve segnalare la possibilità di prevedere lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti:

  1. mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia;
  2. mediante scambio e deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice.

Inoltre, dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, negli uffici che hanno la disponibilità del servizio di deposito telematico anche gli atti e documenti di cui all'articolo 16-bis, comma 1-bis, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono depositati esclusivamente con le modalità previste dal comma 1 del medesimo articolo. Gli obblighi di pagamento del contributo unificato connessi al deposito degli atti con le modalità previste dal periodo precedente, sono assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.


[1] Si pensi al termi

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* This article is current as of the date of its publication and does not necessarily reflect the present state of the law or relevant regulation.

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