Managing Covid-19

L’emergenza coronavirus e gli effetti sui concordati preventivi 

Published on 19th Mar 2020

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In data 8 marzo 2020 è stato pubblicato il Decreto Legge n. 11/2020 (“D.L.”), recante “Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria”.

L'art. 1, comma I, del citato D.L. prevede il rinvio d’ufficio delle udienze fissate nel c.d. “periodo cuscinetto”, simile alla sospensione feriale estiva, intercorrente dal 9 al 22 marzo 2020, con riferimento a tutti i processi civili e penali pendenti presso ogni ufficio giudiziario, salvi i procedimenti e i processi espressamente individuati all'art. 2, comma II, lett. g). Al fine di evitare il maturare di decadenze, il successivo comma precisa, inoltre, che nello stesso orizzonte temporale sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti di cui al comma precedente, sospensione che, come chiarito dalla Relazione Illustrativa dell’11 marzo 2020, si applica a tutti i termini processuali e non solo ai procedimenti per i quali è fissata udienza nel periodo interessato.

Come anticipato, tali misure non si applicano a tutti quei procedimenti elencati all'art. 2, comma II, lett. g), del D.L., che, nell'ambito civile, dopo una precisa elencazione di alcuni procedimenti, prevede una generica esclusione per “tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti”, sulla base di una dichiarazione di urgenza non impugnabile fatta dal capo dell’Ufficio Giudiziario o dal suo delegato.

Tale disposizione ha da subito creato fortissimi dubbi per quanto concerne i procedimenti trattati dalle sezioni fallimentari: in particolare, gli operatori del settore si sono chiesti quale fosse l’impatto delle predette norme sui concordati preventivi, soprattutto in pendenza dei c.d. “concordati con riserva” o “concordati in bianco”.

In assenza di un chiarimento da parte del Governo, ci si deve quindi affidare alla discrezionalità dei singoli magistrati.

Il Tribunale di Forlì, ad esempio, con decreto del 10 marzo 2020 ha chiarito che rientrano tra i procedimenti civili, i cui termini restano sospesi, anche i procedimenti di concordato preventivo in cui pende il termine ex art. 161, comma VI, L.F. per il deposito del piano, della proposta e dell’ulteriore documentazione obbligatoria richiesta dalla legge, disponendone d'ufficio la proroga di 14 giorni rispetto al termine originariamente assegnato.

Dello stesso avviso è il Tribunale di Bergamo, il quale, con l’ordine di servizio del 11 marzo 2020, ha ritenuto applicabile la proroga d’ufficio dei termini per il deposito della suddetta documentazione ad integrazione del ricorso in bianco, fermi gli adempimenti informativi di cui al comma VIII dell’art. 161 L.F.; con il medesimo ordine di servizio, il Tribunale ha altresì ritenuto applicabile la sospensione dei termini per le modifiche delle domande di concordato, per il deposito delle relazioni ex art.172 L.F. e per le adesioni alle proposte di concordato.

Analogamente, con decreto del 10 marzo 2020, il Tribunale di Novara ha precisato che sono assoggettati a sospensione/rinvio anche i termini per il deposito delle domande di insinuazione al passivo, per le impugnazioni ex art. 99 L.F., per il deposito dei piani di concordato ex art. 161, comma VI, L.F., nonché per il deposito degli accordi di ristrutturazione dei debiti.

Con una circolare interna del 10 marzo 2020, il Tribunale di Milano, pur non prendendo specifica posizione sulla sospensione dei termini, ha tuttavia precisato che parte della materia trattata  dalla sezione fallimentare potrebbe rientrare nell'eccezione disposta dall'art. 2, comma II, lett. g), del D.L.: si tratta, in prima battuta, delle istruttorie prefallimentari e conseguenti dichiarazioni di fallimento, qualora il ritardo nella trattazione potrebbe produrre un grave pregiudizio alle parti, come nel caso in cui il periodo annuale dopo la cancellazione del debitore fallendo dal registro delle imprese stia per spirare (con conseguente successiva preclusione della dichiarazione di fallimento) o una rilevante ipoteca si stia consolidando. Sempre secondo la stessa circolare “analoga politica” dovrà essere genericamente estesa anche alla trattazione dei concordati preventivi con riserva e alle udienze relative all'inammissibilità del concordato preventivo, alla revoca dell’ammissione, all'udienza per la mancata approvazione, nonché a quelle relative al giudizio di omologazione.

Proprio in Lombardia, epicentro dell’epidemia del COVID-19, si registrano però anche orientamenti contrastanti.

Il Tribunale di Busto Arsizio, ad esempio, con decreto del 11 marzo 2020, ha precisato che in caso di deposito di domanda di ammissione al concordato preventivo con riserva, qualora sia pendente una procedura prefallimentare, il procedimento non può scontare la sospensione dei termini prevista dall'art. 1, comma II, del D.L.. In tale caso, ad avviso del Tribunale, la sola pendenza della procedura prefallimentare farebbe automaticamente rientrare i suddetti procedimenti nell'eccezione di cui all'art. 2, comma II, lett. g), del D.L., in quanto la “ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti”, indipendentemente, dunque, dalle circostanze del caso concreto.

Il contesto normativo non muta per effetto del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. decreto “Cura Italia”), il quale, oltre a introdurre importanti misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico a famiglie, lavoratori e imprese, all'art. 83 estende il periodo cuscinetto dal 9 marzo al 15 aprile 2020, prevedendo il rinvio d’ufficio delle udienze e la sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali, salvo ricorrano le eccezioni di cui al comma III (in cui rientrano, tra l’altro, “tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti”, prevedendosi che “la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell’ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile”).

In una situazione in cui si stanno adottando inediti provvedimenti di natura emergenziale a contrasto della diffusione del virus COVID-19 uniformi in tutta Italia, si auspica che anche i Presidenti delle Sezioni Fallimentari adottino una linea comune, che meglio si adatti alla ratio delle misure di contenimento del contagio, in forza della quale andrebbe a nostro avviso privilegiata un’interpretazione delle stesse nella forma più estesa possibile, applicando la deroga di cui all'art. 2, comma II, lett. g), del D.L. (ed ora art. 83, comma III, lett. a), del decreto “Cura Italia”), solo quanto il “grave pregiudizio alle parti” sia realmente comprovato e/o sia effettivamente evidente.

Ciò sia allo scopo di ridurre al minimo ogni forma di contatto personale in grado di favorire il propagarsi del virus, sia per agevolare gli stessi addetti ai lavori in considerazione delle rilevantissime limitazioni alla circolazione delle persone e alle attività commerciali introdotte dai recenti provvedimenti normativi che, inevitabilmente, stanno influenzando anche il lavoro dei professionisti incaricati di assistere le imprese negli adempimenti successivi al deposito delle domande di concordato preventivo con riserva.

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* This article is current as of the date of its publication and does not necessarily reflect the present state of the law or relevant regulation.

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