Osborne Clarke ha assistito vittoriosamente il raggruppamento temporaneo di imprese formato fra Intercomp S.p.A. e S.I.S. Segnaletica Industriale Stradale S.r.l., nell'ambito di un complesso giudizio promosso innanzi al TAR Venezia relativo all'affidamento della fornitura ed installazione di un sistema tecnologico per la gestione della sosta e del servizio di gestione della sosta nel Comune di Treviso, del valore di oltre 5 milioni di euro.
In particolare, il TAR Veneto, con sentenza del 18 marzo 2024, n. 513, in accoglimento delle censure sviluppate dal predetto raggruppamento, ha enunciato rilevanti principi di diritto, statuendo che la comprovata falsità di un documento presentato in sede di giustificativi prodotti nell’ambito del sub-procedimento di verifica di anomalia, in quanto chiaramente idoneo ad incidere sulle valutazioni dell’Amministrazione circa la sostenibilità-attendibilità dell’offerta aggiudicataria, integra la fattispecie escludente del "grave illecito professionale" di cui all'art. 80, comma 5, lett. c-bis), del d.lgs. n. 50/2016, giustificando l'annullamento dei provvedimenti comunali che avevano "derubricato" la portata di tali informazioni non veritiere.
Inoltre, in adesione al principio giurisprudenziale del one shot temperato, secondo il quale l'Amministrazione, in sede di ri-esercizio del potere valutativo, può rinnovarlo una sola volta (attività, questa, nel caso specifico svolta dal Comune, anche se in modo illegittimo, e ciò a seguito delle specifiche censure mosse dal raggruppamento ricorrente nel corso del giudizio), il Collegio ha disposto che l'Amministrazione debba riavviare la procedura di affidamento, partendo – senza ulteriori valutazioni discrezionali - dall’esclusione della controinteressata dalla gara, per aver presentato all’Amministrazione un documento falso, e, pertanto, dall’aggiudicazione della procedura in favore del RTI ricorrente.
Osborne Clarke ha operato con il partner Giorgio Lezzi, l'associate Federico Milani e la trainee Laura Armellotti.