Retail and consumer

"Shrinkflation": nuova normativa e implicazioni in Italia

Published on 19th Feb 2025

Il 1° aprile 2025 entrerà in vigore in Italia la norma volta a contrastare il fenomeno della c.d. "shrinkflation", ossia la riduzione delle dimensioni o del peso di un prodotto, mantenendone invariato il prezzo. La stessa norma però rischia di essere dichiarata inapplicabile
Retail transaction, customer paying on payment card reader

Cosa prevede la norma?

L'articolo 15-bis "Riporzionamento dei prodotti preconfezionati" - inserito ex novo nel Codice del Consumo dalla legge n. 193/2024 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023", dispone quanto segue: 

"1. I produttori che immettono in commercio, anche per il tramite dei distributori operanti in Italia, un prodotto di consumo che, pur mantenendo inalterato il precedente confezionamento, ha subito una riduzione della quantità nominale e un correlato aumento del prezzo per unità di misura da essi dipendenti, informano il consumatore dell'avvenuta riduzione della quantità, tramite l'apposizione, nel campo visivo principale della confezione di vendita o in un'etichetta adesiva, della seguente dicitura: "Questa confezione contiene un prodotto inferiore di X (unità di misura) rispetto alla precedente quantità".
2. L'obbligo di informazione di cui al comma 1 si applica per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di immissione in commercio del prodotto interessato.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° aprile 2025".

In concreto, quindi, la norma impone un obbligo informativo supplementare (e temporaneo) in capo ai produttori di sostanzialmente tutti i beni di consumo. 

Essi devono segnalare adeguatamente ai consumatori che la confezione che stanno acquistando contiene un quantitativo di prodotto inferiore rispetto alla medesima confezione acquistata in precedenza.

Applicazione della norma

Dato il tenore letterale della norma - "mantenendo inalterato il precedente confezionamento" – appare ragionevole ritenere che l'obbligo si concretizzi solo qualora l'involucro con cui sono immessi in commercio i prodotti non abbia subito alcuna modifica "rilevante".

In altre parole, se la diminuzione della quantità di prodotto è accompagnata da un intervento grafico o compositivo della confezione, il produttore non sembrerebbe essere tenuto a fornire indicazioni aggiuntive al consumatore (lo stesso dicasi nel caso in cui il prodotto venga modificato). Tornando all'obbligo, esso viene assolto apponendo sulla confezione la dicitura prevista dalla norma.  

Non vi sono indicazioni circa la veste grafica, le dimensioni dei caratteri o i colori. La disposizione in commento impone solo di posizionare la segnalazione nel "campo visivo principale". Appare, però, ragionevole ritenere che le dimensioni dei caratteri e la veste grafica debbano essere tali da essere facilmente letti e compresi dal consumatore, senza per questo alterare la struttura comunicativa della confezione.

L'obbligo di informare i consumatori si applica per un periodo di sei mesi dalla data di immissione in commercio del prodotto in questione. 

Sanzioni e vigilanza

Data la collocazione dell'articolo 15-bis all'interno del Codice del consumo, non risultano essere previste sanzioni specifiche in caso di violazione dell'obbligo in parola. È ragionevole ritenere, però, che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato possa valutare di ricondurre la violazione a una pratica commerciale scorretta e di conseguenza applicare le relative sanzioni.

L'Autorità ha già manifestato un interesse per questo fenomeno (ad esempio, il procedimento "PS12572 - Polifra-Monorotolo DELJS ") ed è probabile che mantenga l'attenzione sullo stesso. Al riguardo, la circostanza che il legislatore abbia fatto una precisa scelta nel decidere di non ricomprendere la fattispecie in commento tra le pratiche commerciali scorrette non appare dirimente.

Incertezze sulla norma

La nuova norma potrebbe avere vita breve, in quanto sembrerebbe che sia stata adottata senza rispettare la procedura euro-unitaria c.d. TRIS - Technical Regulation Information System, di cui alla Direttiva (UE) n. 2015/1535. 

In buona sostanza, l'attuale testo della norma in commento sembrerebbe essere stato adottato senza essere previamente notificato alla Commissione europea e, conseguentemente, ricevere il previsto parere.

Commento Osborne Clarke

Secondo giurisprudenza consolidata della Corte di Giustizia, infatti, il mancato rispetto della procedura TRIS può comportare la disapplicazione della norma in questione da parte dei giudici nazionali. 

Inoltre, questa condotta espone l'Italia ad una possibile procedura di infrazione in quanto l'articolo 15-bis potrebbe creare barriere alla libera circolazione delle merci nel mercato interno.
 

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* This article is current as of the date of its publication and does not necessarily reflect the present state of the law or relevant regulation.

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