Prassi italiana in materia di transfer pricing: l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sui requisiti formali della Documentazione Nazionale
Published on 6th Sep 2024
Il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 360494 del 23 Novembre 2023 ha stabilito i requisiti formali e sostanziali che devono essere rispettati dal contribuente nella predisposizione della documentazione sui prezzi di trasferimento, al fine di poter beneficiare del regime della c.d. "penalty protection" in caso di verifiche fiscali aventi ad oggetto i prezzi praticati infragruppo. Ai fini di completezza, si segnala che a seguito delle modifiche introdotte dal Decreto legislativo n. 87/2024, le sanzioni altrimenti applicabili in caso di mancata adesione al regime premiale sarebbero pari al 70% della maggior imposta accertata.
La predisposizione della documentazione di transfer pricing non è obbligatoria; tuttavia nel caso in cui il contribuente scelga di aderire al regime di compliance, è necessario predisporre due documenti: a) il Masterfile che offre una panoramica generale del gruppo nel suo complesso e delle principali politiche di transfer pricing applicate, nonché degli accordi infragruppo; b) la Documentazione Nazionale (o "Country File") relativa alla singola entità locale italiana e che include una mappatura dettagliata delle operazioni infragruppo intercorse tra parti correlate durante il periodo di imposta oggetto di analisi.
Il paragrafo 5.1.1 del Provvedimento citato prevede espressamente che il contribuente può predisporre il Masterfile in lingua inglese, così come i relativi allegati (i.e., contratti infragruppo, APA unilaterali/bilaterali/multilaterali, e altri accordi di ruling con le autorità fiscali locali che non siano inclusi o relativi operazioni infragruppo descritte nella Documentazione Nazionale), laddove, invece, sussiste l'obbligo di redigere la Documentazione Nazionale in lingua italiana. La ratio sottostante è quella di fornire all'amministrazione finanziaria una comprensione immediata dei contenuti relativi al business dell'entità locale italiana – soprattutto con riferimento ad aspetti tecnici quali le transazioni infragruppo e le analisi economiche che hanno condotto a ritenere le politiche di transfer pricing conformi al principio di libera concorrenza.
L'interpello
Con la risposta ad interpello n. 174/2024 l'Agenzia delle Entrate ha confermato la soluzione interpretativa per cui l'utilizzo della lingua italiana rappresenta un requisito fondamentale al fine di garantire la conformità della documentazione sui prezzi di trasferimento alla normativa italiana e, pertanto, al fine di beneficiare della protezione dalle sanzioni amministrative.
In tal senso, la risposta ad interpello ha evidenziato che l'art. 1, comma 6 del Decreto legislativo n. 471/1997 – così come modificato dall'articolo 15 del Decreto n. 158/2015 – stabilisce che in caso di accertamenti e verifiche si rinvia al provvedimento da emanarsi dall'Agenzia delle Entrate ai fini della verifica di conformità della documentazione di transfer pricing.
Ne consegue che il Provvedimento costituisce un parametro tecnico per validare la compliance del contribuente e il rispetto nelle transazioni infragruppo del principio di libera concorrenza così come sancito dall'articolo 110, comma 7 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR).
Nel caso specifico sottoposto nell'istanza di interpello, la società contribuente richiedeva un parere in merito alla possibilità di produrre la Documentazione Nazionale in lingua inglese, in considerazione della circostanza per cui la documentazione di transfer pricing veniva predisposta centralmente dal dipartimento fiscale della casa-madre del gruppo – con il supporto di consulenti esterni - e a beneficio di tutte le controllate localizzate in vari paesi a livello globale.
La soluzione interpretativa era giustificata dalla società istante sulla base della considerazione per cui i costi di traduzione - o, altrimenti, i costi derivanti dall'incarico affidato a consulenti locali per la predisposizione della Documentazione Nazionale relativa a ciascuna giurisdizione fiscale – avrebbero generato una duplicazione di costi, antieconomica e non ragionevole per il gruppo.
A sostegno di tale interpretazione, la società evidenziava che l'articolo 1, comma 1 del Decreto n. 128/2015 stabilisce il principio di reciproco affidamento tra l'autorità fiscale e il contribuente, nel comune interesse di favorire la prevenzione e la risoluzione delle controversie in materia fiscale. Inoltre, la società istante argomentava riferendosi ai principi espressi dalle Linee Guida OCSE in base a cui la predisposizione della documentazione sui prezzi di trasferimento non dovrebbe comportare un onere eccessivo a livello di costi per il contribuente.
Le conclusioni dell'Agenzia delle Entrate
In merito, l'Agenzia delle Entrate ha affermato che le Linee Guida OCSE stesse (§ 5.39) prevedono che "la lingua in cui la documentazione sui prezzi di trasferimento deve essere predisposta dovrebbe attenersi alle previsioni normative locali". Inoltre, l'Agenzia ha evidenziato che la predisposizione della documentazione di transfer pricing rappresenta una facoltà e non un obbligo per il contribuente, pertanto la scelta di sostenere i relativi costi (inclusi i costi di traduzione) resta nella discrezionalità del management del gruppo multinazionale.
Ne consegue che laddove il contribuente scelga di aderire al regime di compliance fiscale sui prezzi di trasferimento, dovrà rispettare la prassi e i requisiti richiesti dal Provvedimento, incluso l'obbligo di predisporre la Documentazione Nazionale in lingua italiana.