Piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione: ammissibile il PRO di natura liquidatoria
Published on 3rd Dec 2024
Il Tribunale di Milano fornisce importanti chiarimenti
Con decreto comunicato il 9 ottobre 2024, il Tribunale di Milano, pronunciandosi sulla ritualità del piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione ("PRO") e sul corretto classamento dei creditori destinatari della proposta di soddisfazione dei crediti, ha fornito alcuni importanti chiarimenti sulla possibile natura liquidatoria di tale strumento di regolazione della crisi d'impresa.
Il PRO c.d. "liquidatorio"
Il provvedimento in esame è di particolare interesse in quanto contribuisce ad alimentare la – finora limitata – casistica giurisprudenziale relativa al PRO. La scarsissima applicazione pratica di tale istituto e i complessi richiami normativi svolti dall'art. 64-bis del Codice della Crisi d'Impresa ("CCII"), infatti, fanno della disciplina del PRO un argomento ancora largamente inesplorato.
Tra le questioni di maggior rilevanza pratica, un aspetto di indubbio interesse è quello dell'ammissibilità di un PRO fondato in misura preponderante sulla dismissione degli asset dell'imprenditore.
Se, da un lato, il Tribunale di Vicenza (17 febbraio 2023, reperibile su www.ilcaso.it – in quello che fino ad oggi era l'unico altro precedente in materia) si era incidentalmente espresso in senso positivo rispetto alla finalità liquidatoria, parte della dottrina nutriva forti perplessità in merito all'ammissibilità del PRO liquidatorio.
Con il provvedimento in commento, il Tribunale di Milano interviene a dissipare, con apprezzabile risolutezza, ogni dubbio in merito all'ammissibilità del PRO di natura liquidatoria, affermando come le modifiche apportate all'art. 64-bis dal Decreto Correttivo di recente adozione (D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136) giustifichino pienamente la soluzione estensiva. Ad avviso dei giudici milanesi, infatti, il richiamo all'art. 114 CCII oggi operato dal modificato comma 9 dell'art. 64-bis CCII "determina il superamento di tutti quei dubbi che, invece, parte della dottrina aveva sollevato circa l’ammissibilità di un piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione di natura eminentemente liquidatoria nel vigore della precedente formulazione dell’art. 64 bis CCII".
La liquidazione degli assets
Il decreto in rassegna è poi apprezzabile per altro profilo, in quanto chiarisce che, anche nel PRO, le attività di dismissione degli assets devono rispettare il principio di competitività delle vendite nelle procedure concorsuali.
Tale principio, secondo cui le vendite concorsuali devono osservare i requisiti di adeguata pubblicità e trasparenza, trova giustificazione nel dovere dell'imprenditore di salvaguardare l'interesse dei creditori: solo attraverso un'adeguata sollecitazione del mercato e un'adeguata pubblicità delle operazioni di vendita è, infatti, possibile assicurare una quanto più efficiente valorizzazione degli asset (prevenendo, altresì, eventuali condotte opportunistiche).
Il Tribunale di Milano, anche sotto questo aspetto, ha confermato come il programma di liquidazione degli asset di un imprenditore che acceda al PRO debba esser anch'esso "conforme al modello indicato dall'art. 114 CCII".
Il confronto con il concordato liquidatorio
A fronte dei chiarimenti offerti dal Tribunale di Milano, l'imprenditore che si trovi in stato di crisi e sia costretto, per il tipo di attività che svolge ovvero per la configurazione del patrimonio sociale, ad avviare una ristrutturazione di natura prevalentemente liquidatoria, ben può presentare un piano ex art. 64-bis CCII, beneficiando così della maggiore flessibilità di tale strumento rispetto alle alternative previste dal Codice della Crisi e, in particolare, al concordato preventivo liquidatorio.
Come noto, infatti, la disciplina dettata per il concordato con liquidazione del patrimonio è caratterizzata da un'estrema rigidità, anche e soprattutto in ragione dell'obbligo per l'imprenditore ricorrente di rispettare congiuntamente le seguenti due condizioni di ammissibilità:
(i) la previsione di un apporto di risorse esterne che incrementi di almeno il 10% l'attivo messo a disposizione dei creditori, rispetto allo scenario della liquidazione giudiziale; e
(ii) la soglia di soddisfacimento minimo del 20% per i creditori chirografari (ovvero privilegiati degradati al grado chirografario per incapienza).
In assenza di espliciti richiami, tali condizioni non sono invece richieste per il PRO.
A ciò si aggiunga che, come noto, altra peculiarità di questo strumento è la possibilità di prevedere all’interno della proposta per i creditori – che, si rammenta, deve essere approvata all'unanimità da tutte la classi – la distribuzione del valore generato dal piano in deroga sia agli articoli 2740 e 2741 c.c. sia alle disposizioni civilistiche e concorsuali che regolano la graduazione delle cause legittime di prelazione (salvo che per i crediti da lavoro subordinato, per i quali deve comunque esser prevista la soddisfazione integrale , in denaro ed entro 30 giorni dall’omologazione).
Alla luce di tutto quanto precede, dunque, l'imprenditore, in caso di piani di natura liquidatoria, ha oggi un ventaglio di opzioni certamente più vasto, potendo selezionare, tra gli strumenti messi a disposizione dal CCII, la soluzione più idonea alla situazione concreta.