Per il Giudice amministrativo l’agevolazione della “Tremonti Ambiente” è cumulabile con gli incentivi previsti dai Conti energia successivi al II
Published on 5th Jun 2019
1. Premessa
Con sentenza 29 maggio 2019, n. 6784, la Sezione Terza Ter del TAR Lazio - Roma ha riconosciuto la cumulabilità tra l’agevolazione fiscale prevista dalla c.d. “Tremonti Ambiente” e le tariffe incentivanti spettanti ai sensi dei Conti energia III, IV e V.
La vicenda trae origine dal ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, poi trasposto in sede giurisdizionale, con il quale diverse piccole e medie imprese operanti nel settore del fotovoltaico hanno impugnato la comunicazione del GSE che escludeva la cumulabilità tra le tariffe incentivanti previste dai Conti Energia successivi al II e l’agevolazione fiscale ex art. 6, L. n. 388/2000 (Tremonti Ambiente). Con la medesima comunicazione, il GSE aveva inoltre assegnato alle società in parola un termine entro il quale dar conto di aver rinunicato al suindicato beneficio fiscale, al fine di mantenere l’erogazione delle tariffe incentivanti.
Come noto, il citato articolo 6 della Tremonti Ambiente (norma poi abrogata a far data dal 26 giugno 20912, dal D.L. 22 giugno 2012, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134), disponeva che la quota di reddito delle piccole e medie imprese destinata a investimenti ambientali non concorresse a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi traducendosi, quindi, il minor gettito fiscale per effetto della differenza in diminuzione nella dichiarazione dei redditi, nel beneficio in esame.
Per espressa previsione normativa contenuta nel I e nel II Conto energia, tale agevolazione era già cumulabile con le rispettive tariffe incentivanti, nel limite del 20% dell’investimento ambientale effettuato.
Successivamente, l’art. 19 del V Conto energia aveva fornito un’interpretazione autentica di tale cumulabilità disponendo che “L’articolo 9, comma 1, primo periodo, del decreto 19 febbraio 2007 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, si intende nel senso che il limite di cumulabilità ivi previsto si applica anche alla detassazione per investimenti di cui all’articolo 6, commi da 13 a 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all’articolo 5 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102”.
In questo scenario, moltissimi operatori del settore fotovoltaico hanno beneficiato della suddetta cumulabilità anche rispetto alle tariffe incentivanti riconosciute dai Conti energia successivi al II.
2. L’orientamento del GSE
Al contrario il GSE, muovendo proprio dal citato articolo 19 del V Conto energia, aveva ritenuto non cumulabile il beneficio fiscale con le tariffe incentivanti previste dai Conti energia III, IV e V.
Secondo l’interpretazione del GSE, l’art. 19 nel “chiarire i termini di cumulabilità, […] specifica, altresì, che ‘la detassazione per investimenti di cui all’articolo 6, commi da 13 a 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all’articolo 5 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102’ deve intendersi un incentivo pubblico. Tale chiarimento impone, pertanto, la non cumulabilità […] a meno che non sia espressamente prevista la possibilità di cumulo”.
Il GSE ha quindi escluso la cumulabilità in commento sul presupposto che le disposizioni contenute nei Conti energia successivi al II non includono, nell’elenco tassativo dei contributi e benefici pubblici esclusi dal divieto, anche l’agevolazione di cui alla Tremonti ambiente. Né la medesima agevolazione è oggetto della deroga prevista dall’art. 5, comma 4 del III Conto energia (applicabile anche ai conti successivi), che fa salve le condizioni di procedibilità previste dal II Conto energia in casi particolari (presenza di bandi pubblici per la concessione di incentivi pubblicati prima dell’entrata in vigore dello stesso D.M.).
Sulla base di tale (errato) assunto, dunque, il GSE ha comunicato alle società ricorrenti che “nell’ipotesi di voler continuare a godere delle tariffe incentivanti del III, IV e V Conto Energia, è necessario che il Soggetto Responsabile rinunci al beneficio fiscale goduto”, occorrendo a tal fine “manifestarne la volontà all’Agenzia delle Entrate secondo le modalità e le prassi già rese disponibili dalla stessa, entro dodici mesi successivi alla pubblicazione della presente news, dando evidenza al GSE dell’avvenuta richiesta e quindi dell’effettiva rinuncia ai benefici fiscali”.
3. La sentenza del TAR Lazio - Roma 29 maggio n. 6784
In accoglimento del ricorso proposto, la Sezione Terza Ter del TAR Lazio ha smentito la ricostruzione fornita dal GSE circa la cumulabilità tra l’agevolazione della Tremonti Ambiente e le tariffe incentivanti previste dai Conti energia III, IV e V ed ha annullato le comunicazioni impugnate.
Il Giudice amministrativo, muovendo anch’esso dall’art. 19 del V Conto energia, ha tuttavia fornito un’interpretazione opposta a quella del GSE statuendo che “L’inclusione della detassazione ambientale tra gli “incentivi pubblici” richiamati dai conti energia è stata chiaramente sancita dall’art. 19 d.m. 5.7.2012, […]” e che, dunque, “Le disposizioni innanzi riportate depongono nel senso della cumulabilità dei benefici in argomento anche in relazione ai conti energia successivi al II”.
Lo stesso dicasi per la deroga prevista dall’art. 5, comma 4 del III Conto energia ed applicabile anche ai Conti energia successivi, introdotta proprio al fine di tutelare l’affidamento ingenerato nei produttori che avessero in precedenza beneficiato di altri incentivi (o che ne potessero beneficiare). Secondo l’interpretazione fornita dal TAR, tale disposizione prevede l’ammissibilità generalizzata del cumulo con riferimento alle agevolazioni ex L. n. 388/00 (stante l’art. 19 innanzi riportato), alla duplice condizione della pubblicazione dei “bandi per la concessione degli incentivi” prima della data di entrata in vigore del D.M. e dell’entrata in esercizio degli impianti entro il 31 dicembre 2011.
In tal modo, conclude sul punto il TAR, viene salvaguardato l’interesse dei produttori titolari di impianti entrati in esercizio prima del 31 dicembre 2011 alla percezione anche degli incentivi ex L. n. 388/00, ancorché non compresi nella lista di quelli espressamente cumulabili, indipendentemente dalla questione se la detassazione ivi prevista andasse o non riconosciuta attraverso appositi bandi.
Per effetto della sentenza in commento è stata, dunque, riconosciuta la cumulabilità anche tra l’agevolazione fiscale prevista dalla Tremonti Ambiente e le tariffe incentivanti riconosciute da tutti i Conti energia successivi al II.
La sentenza è ancora appellabile dal GSE dinanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale ma, almeno per il momento, gli operatori del settore fotovoltaico non dovranno rinunciare al beneficio fiscale in questione per continuare a ricevere le tariffe incentivanti sin qui percepite, stante l’annullamento delle gravate comunicazioni del GSE che imponevano tale rinuncia.