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MiCAR. Virtual Asset Service Provider: nuove regole e scadenze per la transizione a Crypto-Asset Service Provider

Published on 25th Jul 2024

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Lo schema di decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri dispone un regime transitorio per i Virtual Asset Service Provider ("VASP") nella transizione a Crypto-Asset Service Provider ("CASP") in applicazione a quanto previsto  dal Regolamento Ue 2023/1114 ("MiCAR").

Il Decreto

Il 24 giugno 2024, il Consiglio dei Ministri italiano ha approvato preliminarmente lo schema di decreto legislativo per adeguare la normativa nazionale al Regolamento UE 2023/1114 sui mercati delle cripto-attività ("Decreto"). Lo schema di Decreto, composto da 48 articoli suddivisi in sei titoli, dedica il Titolo VI e, in particolare, l'art. 45 al regime transitorio, cruciale per garantire un passaggio agevole degli attuali Virtual Asset Service Providers ai futuri Crypto-Asset Service Providers.

Il regime transitorio

L'art. 45 del Decreto in discussione stabilisce un regime transitorio che permette a tutti attuali fornitori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e di portafoglio digitale di continuare a operare per un periodo di sei mesi successivamente all'applicazione del MiCAR e, pertanto, fino al 30 giugno 2025.
Più precisamente, i soggetti, persone giuridiche, regolarmente iscritti alla sezione speciale del Registro dell'OAM (Organismo Agenti e Mediatori) al 27 dicembre 2024 potranno beneficiare del suddetto periodo transitorio.

Entro il 30 giugno 2025, i VASP che intendono continuare ad operare in Italia dovranno presentare un'istanza di autorizzazione come CASP, ai sensi dell'art. 62 del MiCAR ("Autorizzazione"). Solo a coloro che procederanno a richiedere l'Autorizzazione sarà poi concessa la possibilità di continuare ad operare secondo il regime dei VASP fino al 30 dicembre 2025 (ovvero, fino al minor termine in cui dovessero ottenere l'accoglimento  - o il rigetto – dell'Autorizzazione). 

Questa procedura di transizione è stata ideata al fine di garantire che gli operatori del mercato abbiano a disposizione un tempo idealmente sufficiente per conformarsi alla nuova disciplina senza tuttavia interrompere le loro attività.

Il processo autorizzativo: autorità competenti

L'autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione è la CONSOB sentita la Banca d'Italia, salvo ove diversamente stabilito in base all'art. 16 del Decreto. Il termine previsto per il rilascio dell'Autorizzazione è di 70 giorni lavorativi. 

Il processo autorizzativo: passaggi chiave

Come rappresentato, una delle scadenze più importanti per i VASP è il 30 giugno 2025, infatti, entro detta data, i fornitori di servizi dovranno presentare la loro istanza di Autorizzazione come CASP. Qualora l'istanza venga depositata entro tale termine, i soggetti potranno continuare a operare fino al rilascio o al rifiuto dell’Autorizzazione, e comunque non oltre il 30 dicembre 2025. Pertanto potranno continuare a operare in pendenza del complesso processo di Autorizzazione.

Tuttavia, in caso di rigetto dell’istanza, il Decreto prevede un termine massimo di 60 giorni per consentire l’ordinata chiusura dei rapporti con la clientela italiana. Detto periodo dovrebbe permettere ai VASP di gestire la chiusura delle operazioni in modo responsabile, tutelando i clienti e garantendo che le loro cripto-attività e i rispettivi fondi vengano correttamente restituiti.

Per quanto riguarda i VASP che decidessero di non presentare l’istanza di Autorizzazione come CASP entro il termine del 30 giugno 2025, si evidenzia che gli stessi dovranno cessare, entro la medesima data, la loro operatività in Italia. 

Conseguentemente, si rende ancora più evidente che la scadenza del 30 giugno 2025 rappresenta un punto di svolta per l'intero mercato dei prestatori di servizi di valuta virtuale in Italia.

Flussi di comunicazione e aggiornamento del Registro dell'OAM

Il comma 2 dell'art. 45 stabilisce i flussi di comunicazione tra i soggetti iscritti nel registro VASP, l’OAM e le autorità nazionali competenti. Nello specifico, è previsto che:

  • i soggetti che presentano in Italia l'istanza di Autorizzazione come CASP sono tenuti alla contestuale comunicazione di ciò all'OAM;
  • i VASP che presentano l'istanza di Autorizzazione in uno stato membro diverso dall'Italia dovranno comunicare il deposito direttamente alla CONSOB affinché a sua volta informi l'OAM.
     

Le menzionate comunicazioni sono da considerarsi fondamentali per consentire il mantenimento dell'iscrizione nella sezione speciale del registro OAM. Similmente dovrà essere compiuta analoga comunicazione relativamente all'accoglimento o diniego dell'istanza, così da garantire il corretto aggiornamento del registro.

Informazione ai clienti e trasparenza

Il comma 5 dell'art. 45 dispone che tutti i soggetti iscritti nel registro VASP sono tenuti a comunicare ai clienti e a rendere noto via web come intendono conformare la propria operatività al MiCAR o, alternativamente, come gestiranno l’ordinata chiusura dei rapporti in essere qualora non intendano presentare un’istanza di Autorizzazione come CASP. Questa comunicazione deve avvenire non appena i piani e le misure siano definiti e comunque non oltre il 31 maggio 2025.

Inoltre, nelle more del processo di Autorizzazione o della cessazione dell'operatività, i VASP sono tenuti a informare i clienti del fatto che l'attività da loro svolta è sottoposta alla disciplina prevista per i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valute virtuali e ai prestatori di servizi di portafoglio digitale e non a quella disposta dal MiCAR. A tal proposito, Banca d'Italia, con comunicazione del 22 luglio 2024, ha precisato che la disciplina antiriciclaggio attualmente applicabile ai VASP continuerà ad applicarsi agli stessi fino all'ottenimento dell'Autorizzazione. 

La trasparenza risulta essere un elemento chiave di questo regime transitorio. I clienti devono essere informati in modo chiaro e tempestivo sulle intenzioni dei fornitori di servizi e sulle modalità con cui questi ultimi intendono gestire il passaggio alla nuova normativa o la rispettiva chiusura delle loro attività. 

Obblighi di conservazione e accessibilità dei dati

Il comma 6 stabilisce che l’obbligo di trasmissione dei flussi di dati in merito all’operatività, attualmente previsto dall’articolo 17-bis, comma 3, del d.lgs. n. 141 del 2010, cessi di applicarsi a partire dal secondo trimestre 2025. Infatti, dal 1° aprile 2025, detto obbligo sarà sostituito dall’obbligo di conservazione delle medesime informazioni, per un periodo di 10 anni, e dall’obbligo di renderle accessibili su richiesta da parte degli stessi soggetti oggi legittimati a richiederli all’OAM.

Questa modifica mira a semplificare il processo di gestione dei dati, mantenendo al contempo l'accessibilità delle informazioni. La conservazione dei dati garantisce che tutte le informazioni rilevanti siano disponibili in caso di necessità, senza tuttavia imporre un onere eccessivo di trasmissione continua dei medesimi dati.

Commento di Osborne Clarke

Il regime transitorio previsto dall'art. 45 del Decreto rappresenta un elemento cruciale dell'implementazione del MiCAR sul territorio italiano. 
A tal proposito, si ritiene che esso sia stato strutturato in maniera tale da garantire una transizione ordinata e chiara, salvaguardando i fornitori di servizi e i loro clienti durante il processo.

Potenzialmente, detto regime interesserà tutti i VASP attualmente iscritti presso la sezione speciale dell'OAM (n. 144) che, a fine marzo 2024, risultavano gestire valute virtuali per un valore totale pari a quasi 3 miliardi di euro (come risulta dall'ultima analisi dell'OAM in relazione ai flussi trimestrali).

 

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* This article is current as of the date of its publication and does not necessarily reflect the present state of the law or relevant regulation.

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