L’incostituzionalità del Jobs Act e le probabili conseguenze
Published on 9th Oct 2018
Come molti di Voi già sapranno, in data 26 settembre 2018 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 3, comma 1, del Decreto Legislativo n. 23/2015 (conosciuto anche come “Jobs Act”), nella parte in cui prevede, in caso di licenziamento illegittimo di lavoratori assunti a tempo indeterminato dal 7 marzo 2015, un indennizzo monetario “rigido”, parametrato alla sola anzianità di servizio. La norma si applica ai datori di lavoro che occupano più di 15 dipendenti.
Cosa è realmente cambiato?
A fronte della pronuncia della Corte, che deve ancora provvedere al deposito delle motivazioni della propria decisione, è cambiato il criterio di determinazione dell’ammontare della indennità dovuta al lavoratore illegittimamente licenziato.
Da oggi come funziona?
In attesa delle motivazioni, ad oggi sappiamo che, con l’abbandono del criterio rigido di determinazione dell’indennità in funzione della (sola) anzianità in servizio, ci sarà un ritorno alla “vecchia” discrezionalità dei Giudici, come era fino al 2015. I Giudici potranno così decidere di variare la misura dell’indennità da corrispondere al lavoratore illegittimamente licenziato, tra un minimo di 6 ed un massimo di 36 mensilità, in base a criteri quali, ad esempio, il comportamento del datore di lavoro e le condizioni personali, familiari ed economiche dei lavoratori.
Quali sono le conseguenze pratiche?
La conseguenza pratica immediata è la difficoltà di prevedere con precisione le conseguenze economiche per il datore di lavoro in caso di licenziamento illegittimo. Altre ripercussioni potranno verificarsi sui licenziamenti già intimati e i giudizi in corso.
E se occupo fino a 15 dipendenti?
Il comunicato della Corte non chiarisce se la decisione si estende anche ai datori che occupano fino a 15 dipendenti. È, comunque, ragionevole ritenere che, a tali datori, si applicherà un indennizzo variabile compreso tra un minimo di 3 e un massimo di 6 mensilità.
Seguiranno aggiornamenti non appena depositate le motivazioni della sentenza.