Legge di Bilancio 2025: novità in materia di retribuzione convenzionale
Published on 29th Oct 2024
Novità fiscali in materia di lavoratori frontalieri
L’articolo 51, comma 8-bis del TUIR, in deroga alle regole ordinarie, prevede l’utilizzo delle retribuzioni convenzionali per quei lavoratori dipendenti, rientranti in determinate categorie e settori, che sono stati impiegati all’estero in via continuativa e che hanno soggiornato nello Stato estero nell’arco di 12 mesi per un periodo superiore a 183 giorni.
L'applicazione della retribuzione convenzionale consente al lavoratore dipendente di determinare il reddito imponibile in Italia sulla base delle tabelle pubblicate annualmente attraverso Decreto interministeriale, che suddividono l’impiego per settore, qualifica e fascia base. La tassazione avviene, pertanto, su base forfettaria, prescindendo dal reddito effettivamente derivante dall'attività di lavoro prestata all'estero.
La prassi dell'Agenzia delle Entrate
L'Agenzia delle Entrate ha chiarito nelle risposte ad interpello n. 783/2021 e 428/2023 che oltre ai requisiti temporali, costituiti dal soggiorno nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni nell'arco dei 12 mesi, ai fini dell'applicazione della norma di cui all'articolo 51, comma 8-bis è richiesto il verificarsi della condizione di "esclusività".
L'esclusività è intesa nel senso di esclusività riferita all'oggetto del contratto di lavoro dipendente e, dunque, dell'attività che genera il reddito da qualificarsi di fonte estera. Pertanto, non si esclude che il lavoratore dipendente possa svolgere altre attività di lavoro in Italia, a condizione che tali attività siano oggetto di un contratto diverso, stipulato con soggetti terzi, rispetto al contratto che regolamenta l'attività di lavoro prestato all'estero da cui deriva il reddito assoggettato a tassazione forfettaria.
La norma di interpretazione autentica introdotta dall'articolo 15 della Legge di Bilancio
L'articolo 15 della bozza di Legge di Bilancio 2025 prevede al comma 2 una norma di interpretazione autentica, in base alla quale le disposizioni di cui all'articolo 51, comma 8-bis, si applicano al reddito percepito da lavoratori dipendenti che prestano, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto di lavoro, la propria attività all'estero per almeno 183 giorni nell'arco dei 12 mesi, ritornando in Italia presso il proprio domicilio una volta a settimana.
La novità normativa potrebbe avere un significativo impatto per i lavoratori frontalieri, a favore dei quali lo stesso articolo 15, al primo comma, stabilisce che in attesa della ratifica del Protocollo di modifica dell'Accordo tra l'Italia e la Svizzera, i lavoratori frontalieri possono svolgere dal 1 gennaio 2024 all'entrata in vigore del Protocollo, fino al 25% della propria attività in modalità di telelavoro dal proprio domicilio in Italia, senza perdere la qualifica di lavoratori frontalieri.