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La riproduzione dei beni culturali italiani in ambito digitale - Il "canone artistico"

Published on 20th Dec 2023

Insight a cura di Elena Rossi, Trainee, e Gianluigi Marino, Partner e Head of Digitalisation in Italia.

Tutto quello che è utile sapere quando si vuole riprodurre (anche) in ambiente digitale un bene culturale custodito in Italia: le enormi limitazioni all'utilizzo di ciò che si potrebbe pensare essere in "pubblico dominio".
Projector lens

Ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. n. 42/2004 –  il "Codice"), la riproduzione dei beni culturali italiani in custodia presso enti pubblici è sottoposta a regimi differenti a seconda dello scopo con cui viene effettuata:

Con scopo di lucroSenza scopo di lucro

In tal caso è subordinata al:

i.    rilascio dell'autorizzazione da parte  dell'ente pubblico che ha in consegna i beni in questione  (articolo 107);

ii.    eventuale versamento di un canone determinato dal medesimo ente pubblico, a seconda del tipo di utilizzo che il richiedente intende fare della riproduzione (articolo 108); e

iii.    rimborso delle spese sostenute dall'amministrazione concedente.

In tal caso è subordinata solo al:

i.    rilascio dell'autorizzazione da parte  dell'ente pubblico che ha in consegna i beni in questione  (articolo 107); e

ii.    rimborso delle spese sostenute dall'amministrazione concedente.

Le norme in questione si inseriscono in un contesto (quello del Codice) che mira, nel suo complesso, a garantire la conservazione del patrimonio culturale italiano, nonché a promuoverne la pubblica fruizione e valorizzazione (articolo 1).

Quanto sopra si applica certamente ai beni culturali che si trovano in custodia presso enti pubblici. Rimangono dubbi sulla sua applicazione ai beni culturali custoditi da soggetti privati. Le norme del Codice, infatti, si riferiscono espressamente ai soli enti pubblici sia quando menzionano i soggetti che possono (o meno) consentire la riproduzione dei beni culturali che hanno in custodia ("Ministero, regioni e altri enti pubblici territoriali"), sia quando disciplinano i canoni di concessione (determinati, ai sensi dell'articolo 108, dall'"autorità"). In ogni caso, la giurisprudenza sul punto, almeno in un caso, ha avuto un approccio estensivo. Il Tribunale di Palermo, infatti, con la sentenza n. 4901/2017, ha condannato un istituto bancario per aver utilizzato l'immagine del Teatro Massimo (che si trova in custodia presso una Fondazione e quindi un ente privato) senza richiedere alcuna autorizzazione e senza pagare il relativo canone.

Cosa si intende per bene culturale?

Ai sensi dell'articolo 2 del Codice:

"Sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà".

Volendo scendere più nel dettaglio, l'articolo 10 del Codice individua le categorie di beni culturali, ossia quei beni assoggettati alle disposizioni di tutela contenute del Titolo I della Parte seconda dello stesso Codice. Tra queste rientra:

  • la categoria dei beni culturali ex lege che, in quanto tali, non necessitano di alcun tipo di accertamento. Vi rientrano, ad esempio, le raccolte di musei, le pinacoteche, le gallerie, gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali;
  • la categoria dei beni culturali appartenenti a soggetti pubblici/persone giuridiche private senza fine di lucro che diventano tali solo a seguito di una specifica verifica dell'interesse culturale (disciplinata all'articolo 12 del Codice). Vi rientrano, ad esempio, ville, parchi e giardini che abbiano interesse artistico o storico, pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico, navi aventi interesse artistico o storico, le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere di rarità e di pregio;
  • la categoria dei beni culturali appartenenti a privati, o a chiunque appartenenti, che diventano tali solo a seguito della dichiarazione di interesse culturale (di cui all'articolo 13 del Codice). Vi rientrano, ad esempio, gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico particolarmente importante oppure le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose.

L'articolo 11 del Codice individua, inoltre, ulteriori beni oggetto  di specifiche disposizioni di tutela.

Già dall'elenco qui sopra risulta evidente come non sia affatto semplice riconoscere cosa è "bene culturale" e, soprattutto, quale sia il soggetto che lo ha in consegna e quindi debba essere interpellato in caso di riproduzione.

Cosa si intende per riproduzione?

Il Codice non fornisce alcuna definizione della nozione di "riproduzione".

Tuttavia, la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 9757/2013[1], ha stabilito che il rinvio alla normativa sul diritto d'autore operato dall'articolo 107 del Codice (nella parte in cui questo recita "Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono consentire la riproduzione nonché l'uso strumentale e precario dei beni culturali che abbiano in consegna fatte salve le disposizioni di cui al comma 2 e quelle in materia di diritto d'autore"), consente di fare riferimento a tale normativa anche per quanto riguarda la definizione del concetto di "riproduzione". Di conseguenza, è riproduzione ai sensi del Codice ciò che è riproduzione ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 633/1941 – "LDA", ossia:

"la moltiplicazione in copie diretta o indiretta, temporanea o permanente, in tutto o in parte dell'opera, in qualunque modo o forma, come la copiatura a mano, la stampa, la litografia, l'incisione, la fotografia, la fonografia, la cinematografia ed ogni altro procedimento di riproduzione".

Nell'ordinanza in questione, che riguardava un caso di vendita di repliche del cranio fossilizzato dell'uomo di Neanderthal, la Corte aveva poi concluso che, in quel caso specifico, non si sarebbe trattato di "riproduzione" in quanto la replica era stata realizzata senza riprodurre la forma reale del cranio (che era per la maggior parte incastonato in una grotta e quindi nemmeno visibile), ma con "una ipotetica ricostruzione, basata su una serie di rilevamenti scientifici e di ipotesi ricostruttive, di quella che potrebbe essere l'intera struttura cranica". Secondo la Corte di Cassazione, ciò avrebbe dato infatti luogo ad "un'opera nuova che, come tale, sarebbe oggetto di protezione autonoma ai sensi del diritto d'autore".

In altre parole, quando il bene culturale non viene letteralmente "copiato" ma ricreato autonomamente nell'ambito di una nuova opera creativa, non si ha una riproduzione ai sensi del Codice ma, piuttosto, una nuova opera. In tutti gli altri casi, invece, si rientrerebbe nella nozione di "riproduzione".

Per esempio, il Tribunale di Venezia ha considerato riproduzioni non autorizzate quelle relative all'utilizzo su puzzle del nome e dell'immagine dell'Uomo Vitruviano di Leonardo da Vinci realizzato dalla nota società Ravensburger, leader in Europa nel settore[2].

Alla luce di quanto sopra, la norma in questione e il relativo regime autorizzativo si applicano senza eccezioni anche a tutti i casi in cui i beni culturali italiani vengono riprodotti in ambienti digitali (si pensi ai casi in cui questi vengono utilizzati come sfondi/ambientazioni nei videogiochi o potrebbero essere utilizzati all'interno del Metaverso per creare le cosiddette esperienze digitali immersive). Tali utilizzi da parte di soggetti privati sarebbero probabilmente, nella stragrande maggioranza dei casi, qualificabili come riproduzioni a scopo di lucro e, come tali, soggetti tanto alla richiesta di autorizzazione quanto al pagamento del canone e del rimborso spese di cui alla tabella precedente.

Tra l'altro, anche se tale uso non fosse qualificato come "a scopo di lucro", rimarrebbe comunque la necessità per chi riproduce in tal modo i beni culturali di richiedere l'autorizzazione.

Rapporti con il diritto d'autore, Direttiva copyright e suo recepimento italiano

Anche la Direttiva copyright (Dir. n. 2019/790/UE – "Direttiva") si è pronunciata sul tema delle riproduzioni, con particolare riguardo a quelle delle opere che si trovano in pubblico dominio, cioè in relazione alle quali la tutela del diritto d'autore è ormai scaduta (essendo trascorsi 70 anni o più dalla morte dell'ultimo co-autore).

Ai sensi dell'articolo 14 della Direttiva:

"Gli Stati membri provvedono a che, alla scadenza della durata di protezione di un'opera delle arte visive, il materiale derivante da un atto di riproduzione di tale opera non sia soggetto al diritto d'autore o a diritti connessi, a meno che il materiale risultante da tale atto di riproduzione sia originale nel senso che costituisce una creazione intellettuale propria dell'autore."

In altre parole, le riproduzioni di opere di pubblico dominio non godono più del diritto d'autore o dei diritti connessi ai sensi della suddetta disposizione. La ratio della norma si trova nel Considerando 53 della Direttiva, che recita: 

"La scadenza della durata di protezione di un'opera comporta l'entrata di tale opera nel dominio pubblico e la scadenza dei diritti che il diritto d'autore dell'Unione conferisce a tale opera. Nel settore delle arti visive, la circolazione di riproduzioni fedeli di opere di dominio pubblico favorisce l'accesso alla cultura e la sua promozione e l'accesso al patrimonio culturale. Nell'ambiente digitale, la protezione di tali riproduzioni attraverso il diritto d'autore o diritti connessi è incompatibile con la scadenza della protezione del diritto d'autore delle opere […]."

Obiettivo della Direttiva è, dunque, quello di favorire e facilitare la circolazione di tale materiale al fine di promuovere l'accesso alla cultura all'interno del mercato unico digitale.

La norma è stata recepita nell'ordinamento interno con l'articolo 32-quater LDA ai sensi del quale:

"Alla scadenza della durata di protezione di un'opera delle arti visive, anche come individuate all'articolo 2, il materiale derivante da un atto di riproduzione di tale opera non è soggetto al diritto d'autore o a diritti connessi, salvo che costituisca un'opera originale. Restano ferme le disposizioni in materia di riproduzione dei beni culturali di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42."

Il legislatore fa volutamente salve le disposizioni del Codice, stabilendo che, sebbene le riproduzioni di opere cadute in pubblico dominio non conferiscano alcun diritto d'autore al loro "creatore" (a meno che quest'ultimo non apporti un qualche contributo originale), per la loro realizzazione (se l'oggetto della riproduzione è anche un bene culturale) è necessario in ogni caso chiedere l'autorizzazione all'ente pubblico che la custodisce ed eventualmente pagare il relativo canone.

Il recepimento italiano della Direttiva lascia perplessi, in quanto l'inserimento dell'ultimo periodo dell'articolo 32-quater LDA vanifica sostanzialmente l'obiettivo promosso dalla Direttiva di facilitare l'accesso al patrimonio culturale e la sua fruizione nell'ambiente digitale in relazione alla riproduzione di opere in pubblico dominio che costituiscano anche beni culturali. 

Per esempio, un dipinto di Boccioni custodito da un museo pubblico in Italia potrebbe essere oggetto di riproduzione in un servizio fruibile tramite visore VR e consistente nella visita virtuale dei capolavori futuristi solamente a fronte dell'autorizzazione di detto museo e del pagamento di un canone da questo deciso, a prescindere dalla scadenza dei diritti d'autore in capo al dipinto stesso. E questo indipendentemente dal fatto che detta riproduzione nella realtà virtuale possa accedere a una nuova tutela derivante dall'essere considerata un'opera originale.

Tra l'altro, un recente caso (che ha portato il Tribunale di Firenze a pronunciarsi in due ordinanze, una nel 2018[3] e una nel 2022[4]) mostra come, anche a seguito dell'intervento della Direttiva e del suo recepimento in Italia, l'approccio del giudice italiano rimanga fortemente protettivo nei confronti delle disposizioni del Codice arrivando addirittura a ritenere che l'autorizzazione in questione vada richiesta non solo nei casi di "riproduzioni" di beni culturali ma anche nei casi di "riproduzioni di riproduzioni" di beni culturali.

Nel 2018, una copia della scultura del David di Michelangelo realizzata da una società specializzata nella creazione di sculture in marmo veniva prestata gratuitamente ad una nota società di abbigliamento per la sua campagna pubblicitaria (costituita da un video ed alcune immagini che ritraevano la replica in marmo con indosso un abito realizzato dalla noto marchio di abbigliamento).

Nel mese di novembre 2018, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali avviava un procedimento d'urgenza presso il Tribunale di Firenze nei confronti di entrambe le società chiedendo, tra l'altro, un'inibitoria cautelare contro l'utilizzo dell'immagine del David a scopo di lucro.

La questione sembrava risolta poiché, di fronte al ricorso cautelare del Ministero, la campagna pubblicitaria veniva immediatamente ritirata e la società presso la quale era stata creata la scultura si impegnava a non utilizzare ulteriormente la replica per eventi futuri senza l'autorizzazione della Galleria dell'Accademia di Firenze (il soggetto pubblico che ha in consegna il bene culturale in questione).

Dopo l'assunzione di tale impegno, tuttavia, il Ministero scopriva che altre immagini della stessa replica del David erano pubblicate anche all'interno del sito della società in questione.

Chiamato ancora una volta a decidere in sede cautelare, nel mese di aprile 2022, il Tribunale di Firenze, riteneva che "l'utilizzo dell'immagine del David nel sito di una impresa commerciale che persegue indubbiamente scopi di lucro, sia idoneo a svilire l’immagine del bene culturale facendolo scadere ad elemento distintivo delle qualità della impresa che, attraverso il suo uso promuove la propria immagine, con uso indiscutibilmente commerciale, che potrebbe indurre terzi a ritenere siffatto libero utilizzo lecito o tollerato".

In merito a tale uso, in particolare, ha ritenuto "irrilevante che si tratti – per la maggioranza delle immagini […] – delle immagini della copia dell’originale realizzata dalla reclamata, tanto più che ciò non è percepibile dal pubblico attenendo unicamente all’essere volto lo sguardo della statua a destra invece che a sinistra con diverso orientamento della fionda".

Ciò che il tribunale arriva a sostenere in questa ordinanza è: per riprodurre sul proprio sito qualcosa che è già di per sé una riproduzione di un bene culturale (quindi la "riproduzione di una riproduzione"), la società presso la quale era stata creata la scultura avrebbe dovuto richiedere l'autorizzazione alla Galleria dell'Accademia di Firenze in quanto il Codice protegge non solo il bene culturale in quanto tale, ma anche la sua forma espressiva e la sua riconoscibilità. In pratica, per come viene ricostruito nella sentenza, esisterebbe un vero e proprio diritto all'immagine relativo al bene culturale.

Conclusioni

È evidente come il recepimento della Direttiva copyright in Italia abbia anteposto l'interesse alla valorizzazione dell'immenso patrimonio culturale nazionale agli obiettivi comunitari di favorire l'accesso alla cultura e al patrimonio culturale nonché la sua promozione. 

Chi voglia riprodurre una qualunque porzione del patrimonio culturale situati in Italia deve quindi tenere in considerazione di:

  • accertare la natura di bene culturale rispetto a tutto ciò che vorrebbe riprodurre;
  • individuare autonomamente il soggetto che ha in consegna il bene in questione;
  • chiedere l'autorizzazione nelle forme (spesso moduli non modificabili e su cui l'autorità non accetta negoziazioni) e nei tempi (congruo anticipo rispetto alla reale necessità di acquisire i duplicati delle immagini o rispetto alla data in cui si intenderebbe effettuare le riprese video) decisi dal soggetto pubblico che ha in custodia i beni culturali;
  • pagare il canone deciso dal soggetto pubblico.

Chiunque intenda riprodurre questa tipologia di beni non può prescindere da una adeguata due diligence che coniughi competenze di natura legale/amministrativa con altre squisitamente culturali, nel senso più ampio del termine. 

Infine, solo se l'utilizzo che si intende fare di un bene culturale non sia riconducibile a una mera copia digitale ma piuttosto ad una nuova opera ci si potrà legittimamente sottrarre al regime autorizzativo previsto dal Codice dei beni culturali. Tuttavia solo una valutazione caso per caso può permettere di raggiungere queste conclusioni.

 

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* This article is current as of the date of its publication and does not necessarily reflect the present state of the law or relevant regulation.

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