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Il nuovo Decreto Tax Credit per le imprese di produzione cinematografica e audiovisiva

Published on 12th Nov 2024

Sintesi delle principali novità introdotte dal Tax Credit (Decreto n. 225 del 10 luglio 2024) che si applica alle imprese di produzione cinematografica e audiovisiva
Projector lens

Linee generali del credito

  • Ammontare (art. 2.1): il decreto stabilisce le disposizioni applicative in materia di crediti d’imposta riconosciuti alle imprese di produzione cinematografica e audiovisiva, in misura non inferiore al 15% e non superiore al 40% del costo complessivo di produzione di opere audiovisive.
  • Soggetti ammessi (art. 2.2): sono ammessi ai benefici previsti dal presente decreto i produttori indipendenti originari.
  • Modalità di fruizione del credito (art. 34): il credito di imposta è  utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto del versamento, a partire dal giorno 15 del mese successivo al riconoscimento del credito di imposta.

Opere audiovisive ammesse

  • Film o opera cinematografica
  • Opera televisiva o web
  • Documentari
  • Opere di animazione
  • Cortometraggi
  • Videoclip

Requisiti dei beneficiari

  • Sede legale nello Spazio Economico Europeo.
  • Essere soggetti a tassazione in Italia per effetto della loro residenza fiscale, ovvero per la presenza di una stabile organizzazione in Italia, cui sia riconducibile l’opera audiovisiva cui sono correlati i benefici.
  • Essere società di capitale aventi capitale sociale minimo interamente versato e patrimonio netto non inferiori a €40.000, ridotto a €10.000 per i cortometraggi.
  • Essere in possesso di classificazione ATECO J 59.11, fatta eccezione per i produttori che presentano richiesta di credito d’imposta per la produzione di videoclip.
  • Essere in regola con gli obblighi in materia previdenziale, fiscale, assicurativa, nonché in materia di igiene e sicurezza sul lavoro e applicare i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro.
  • Operare nel rispetto del protocollo sulle norme contro le molestie e le violenze nei luoghi di lavoro, nel settore cine-audiovisivo, sottoscritto tra le organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative.

Requisiti ulteriori delle opere

La nazionalità italiana delle opere cinematografiche e delle opere audiovisive è attribuita prendendo in considerazione i seguenti parametri, al quale vengono attribuiti dei punteggi come stabilito da Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri:

  • nazionalità italiana o di altro Paese dell'Unione europea del regista, dell'autore del soggetto, dello sceneggiatore, della maggioranza degli interpreti principali, degli interpreti secondari, dell'autore della fotografia, dell'autore del montaggio, dell'autore della musica, dello scenografo, del costumista, dell'autore della grafica;
  • ripresa sonora diretta integralmente o principalmente in lingua italiana o in dialetti italiani; nel caso di opere italiane ambientate, anche in parte, in regioni italiane in cui risiedono minoranze linguistiche o nelle quali siano presenti personaggi provenienti dalle medesime regioni, le relative lingue sono equiparate, ai fini e per gli effetti del Decreto, alla lingua italiana;
  • componenti della troupe che siano soggetti fiscalmente residenti e sottoposti a tassazione in Italia;
  • riprese effettuate principalmente in Italia;
  • utilizzo di teatri di posa localizzati in Italia;
  • post-produzione svolta principalmente in Italia.
     

Soggetti non ammessi al tax credit

  • Le associazione culturale e fondazione senza scopo di lucro.
  • Le imprese che si trovano in situazioni ostative alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni.
  • Imprese aventi in corso procedure concorsuali di liquidazione.
  • Le opere che rientrano nei casi di esclusione già previsti dalla disciplina del cinema e dell'audiovisivo e cioè:
    • le opere audiovisive a carattere pornografico o che incitano alla violenza o all'odio razziale; 
    • le pubblicità televisive, spot pubblicitari, televendite e telepromozioni; 
    • le opere audiovisive prodotte esclusivamente a fini commerciali o promozionali; 
    • i programmi di informazione e attualità; 
    • i giochi, spettacoli di varietà, quiz, talk show;
    • i programmi di gare e competizioni o contenenti risultati di gare e competizioni; 
    • la trasmissione, anche in diretta, di eventi, ivi compresi gli eventi teatrali, musicali, artistici, culturali, sportivi e celebrativi; 
    • i programmi televisivi.
       

Iter per il riconoscimento del tax credit

La richiesta relativo al credito di imposta per tutte le tipologia di opere ammesse, si articola in due fasi: 

  • Richiesta preventiva
  • Richiesta definitiva
     

Entrambe devono essere presentate su modelli predisposti dalla Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura ("DGCA") che stabilisce con decreto, per ciascun anno finanziario, i termini e le modalità di presentazione delle richieste preventive e definitive.

Oneri eleggibili

  • Oneri finanziari, assicurativi e di garanzia per un ammontare massimo complessivo non superiore al 7,5% del costo complessivo di produzione, a condizione che siano direttamente imputabili esclusivamente alla specifica opera audiovisiva per la quale si richiede il beneficio.
  • I costi cosiddetti "sopra la linea", come i costi riferiti agli attori principali. 
  • I costi del personale e delle figure professionali disciplinati da contratti collettivi nazionali di lavoro sono eleggibili, per ciascun prestatore di lavoro, entro l’importo previsto nei contratti collettivi stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative, incrementato fino ad un massimo del 20%.
  • Spese sostenute per l'acquisto di beni e servizi da persone giuridiche e fisiche residenti in Italia.
     

Oneri non eleggibili

  • Compenso per la produzione ("producer fee") e le spese generali dell'impresa; ciascuna delle due voci è imputabile nel costo complessivo di produzione nella misura massima del 7,5% del medesimo costo.
  • Costi relativi all'uso dell'intelligenza artificiale ("IA") riferibili alle prestazioni creative ovvero artistiche del soggetto o sceneggiatura, di attori principali, fatto salvo l'utilizzo dell'IA riconducibile agli effetti speciali relativi alla voce "attori principali".
  • Spese di istruttoria (da un minimo di €200 a un massimo di €10.000) – (art. 2 co. 3 Decreto Tax Credit).
  • Spese utilizzate per accedere a crediti d’imposta di altri Stati.
     

I limiti del tax credit

  • 50% del costo dell'opera audiovisiva è il limite del tax credit imposto in via generale 
  • 60% del costo complessivo per le produzioni transfrontaliere, finanziate da più di uno Stato membro e a cui partecipano produttori di più di uno Stato membro  
  • 80% del costo complessivo per:
    • opere difficili e cioè per documentari, opere prime, opere seconde, opere di giovani autori e cortometraggi, come espressamente definiti dal Decreto - aventi un costo di produzione inferiore a €3.500.000, ridotto a €1.000.000 per i documentari e a €200.000 per i cortometraggi;
    • opere di animazione non in grado di attrarre risorse finanziarie significative dal settore privato;
    • film che abbiano ottenuto i contributi selettivi e che siano stati dichiarati non in grado di attrarre risorse finanziarie significative dal settore privato;
    • film che abbiano un costo di produzione inferiore a €3.500.000 e che siano stati dichiarati non in grado di attrarre risorse finanziarie significative dal settore privato;
    • film che siano stati distribuiti in meno del 20% degli schermi attivi e che siano stati dichiarati non in grado di attrarre risorse finanziarie significative dal settore privato.

I limiti massimi del tax credit

  • Fino a €9.000.000 per opera in caso di opere cinematografiche, televisive e web, di documentario e di animazione.
  • Fino a €18.000.000 per opera in caso di opere cinematografiche, televisive e web, di documentario e di animazione, alla cui copertura del costo complessivo di produzione concorrano, per almeno il 30%, risorse provenienti da Paesi al di fuori dell'Italia.
  • Un limite massimo onnicomprensivo è altresì imposto dalla normativa di settore e da decreti direttoriali per il tax credit riferibile al compenso attribuito al singolo soggetto in qualità di regista, sceneggiatore, attore e altra figura professionale, anche tenuto conto della tipologia, delle caratteristiche e della eventuale natura seriale delle opere.

L'IA nel Decreto Tax Credit

I contratti tra il soggetto richiedente il tax credit e gli autori e gli artisti interpreti dell'opera devono prevedere, a pena di inammissibilità, clausole che consentano a detti autori ed artisti di non assentire allo sfruttamento, quanto agli autori, della propria opera e quanto agli artisti, della propria immagine e prestazione professionale, da parte di sistemi di IA.
  
A pena di decadenza dal beneficio del tax credit, il beneficiario ha l'obbligo di dichiarare nei titoli di testa ovvero di coda le parti dell'opera ovvero le fasi di produzione per le quali è stata utilizzata l'IA.

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* This article is current as of the date of its publication and does not necessarily reflect the present state of the law or relevant regulation.

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