Il Giudice amministrativo a garanzia del regolare svolgimento delle competizioni sportive?
Published on 12th Oct 2018
Prime riflessioni sul Decreto Legge 5 ottobre 2018 n.115
Lo scorso 7 ottobre, è entrato in vigore il Decreto Legge n.115 (“Decreto”) (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 6 ottobre 2018) recante “disposizioni urgenti in materia di giustizia amministrativa, di difesa erariale e per il regolare svolgimento delle competizioni sportive”.
Le ragioni di straordinaria necessità ed urgenza per l’adozione del Decreto sono state individuate nella necessità “di introdurre strumenti finalizzati a migliorare l'efficienza e la funzionalità della giustizia amministrativa, nonché della difesa del Comitato olimpico nazionale italiano davanti alla giurisdizione amministrativa, anche in relazione all'esigenza di assicurare un veloce e agevole raccordo con l'impugnazione in sede giurisdizionale delle decisioni sportive concernenti l'ammissione od esclusione dalle competizioni o dai campionati delle società o associazioni sportive professionistiche, con immediato effetto per il regolare svolgimento dei campionati in corso”.
In altre parole, il Legislatore ha voluto porre rimedio al “caos ripescaggi” che ha travolto il sistema del calcio professionistico negli ultimi mesi e per il quale, ancora in queste ore, sembra lontana una soluzione definitiva. Naturalmente, il legislatore ha regolato non la singola disciplina agonistica (il calcio) ma l’intero sistema del rapporto tra giustizia sportiva e ordinaria, almeno per quanto attiene al tema della partecipazione a specifiche competizioni.
Cosa cambia a seguito dell’entrata in vigore del Decreto ?
In primo luogo, il Legislatore – attraverso alcune modifiche al Codice del Processo Amministrativo (Decreto Legislativo n.104 del 2 Luglio 2010) – ha stabilito la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e alla competenza funzionale inderogabile del Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio, sede di Roma, le controversie che hanno ad oggetto provvedimenti di ammissione ed esclusione da competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche.
In tal modo il Legislatore tenta di risolvere il deprecabile rimpallo di (diniego di) competenze tra giudice sportivo e giudice amministrativo verificatosi recentemente in più di una circostanza.
Peraltro, al fine di rendere la decisione giurisdizionale il più celere possibile, la modifica del Codice del processo amministrativo ha riguardato anche l’art. 119, comma 1, let. a); con la conseguenza che le suddette controversie seguiranno il rito speciale ed “accelerato” riservato sino ad oggi alla materia degli appalti, con dimezzamento di tutti i termini ordinari del procedimento, compreso quello per proporre il ricorso, che in questo caso è dunque di 30 giorni.
Non solo. Esclusivamente per questi tipi di provvedimenti sportivi è stata prevista – unica ipotesi e novità assoluta per il processo amministrativo – la possibilità di proporre appello dinanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale avverso i decreti cautelari adottati inaudita altera parte dal Presidente del TAR, prima della trattazione in contraddittorio della fase cautelare. Ciò, specifica la norma, “nei soli casi in cui l'esecuzione del decreto sia idonea a produrre pregiudizi gravissimi ovvero danni irreversibili prima della trattazione collegiale della domanda cautelare”.
A tale ultimo riguardo è facile prevedere che, in attesa di una giurisprudenza uniforme sul punto, svariate potranno essere le interpretazioni circa l’irreversibilità del danno lamentato. Limitandoci, per brevità e attualità, al “caso calcio”, è già oggi prevedibile la diatriba sulla irreversibilità del danno relativo all’incertezza del campionato di competenza relativamente alle decisioni sportive relative, ad esempio, alle scelte di una squadra relativamente al c.d. “calciomercato”.
Per tali controversie, il decreto stabilisce la possibilità per il Comitato Olimpico Nazionale Italiano -CONI di avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato. A tale riguardo, resta da capire quale possa essere il coinvolgimento ed il ruolo del CONI in vicende che riguardano provvedimenti di ammissione ed esclusione adottate da federazioni sportive che riconoscono il professionismo sportivo.
2. Esistono altre entità con l’autorità ad amministrare giustizia sportiva ?
Tuttavia, il legislatore non ha voluto privare del tutto il sistema di giustizia sportiva della possibilità di decidere sui temi oggetto del Decreto.
Infatti, pur attribuendo al giudice amministrativo la giurisdizione esclusiva, per le medesime controversie, il Decreto fa salva la possibilità che su queste possano decidere, in una sorta di procedimento endofederale di primo grado, anche gli organi di giustizia sportiva, a patto che sussistano determinati presupposti. L’art. 1, comma 3, dopo aver stabilito in via generale che per le suindicate controversie “resta esclusa ogni competenza degli organi di giustizia sportiva”, fa tuttavia salva “la possibilità che lo statuto e i regolamenti del CONI e conseguentemente delle Federazioni sportive […], prevedano organi di giustizia dell’ordinamento sportivo che decidano di tali questioni anche nel merito ed in unico grado e le cui statuizioni, impugnabili ai sensi del precedente periodo, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione dell’atto impugnato”.
Pertanto il legislatore impone, alle federazioni che vorranno avvalersi di tale opportunità, di modificare statuti e regolamenti di giustizia creando organi di giustizia interna ad hoc, i quali dovranno decidere “in via definitiva in un unico grado” entro 30 giorni.
Le decisioni così adottate potranno essere a loro volta impugnate dinanzi al TAR (secondo quanto disposto dall’inciso “impugnabili ai sensi del precedente periodo” previsto al comma 3). Con l’ulteriore conseguenza che anche la sentenza del TAR potrà essere anch’essa impugnata dinanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale.
Sul punto, peraltro, il Legislatore non chiarisce entro quale termine di decadenza debba essere impugnata la decisione sportiva. Tuttavia, l’evidente scopo del Decreto di rendere il processo il più breve possibile, fa ritenere che anche l’impugnazione della decisione sportiva debba avvenire entro il termine di 30 giorni dalla sua pubblicazione, analogamente a quanto previsto per il provvedimento di ammissione ed esclusione già impugnato (in sede sportiva).
Qualora, invece, l’organo di giustizia sportiva investito della questione non prenda la decisione richiesta entro il termine di 30 giorni, il ricorso sportivo si riterrà respinto e i soggetti interessati potranno ricorrere al TAR Lazio entro i successivi 30 giorni.
Viceversa, per le federazioni che non adegueranno le norme interne resterà esclusa ogni possibilità di rivolgersi alla giustizia sportiva, dovendosi proporre il ricorso direttamente al TAR Lazio.
Sempre per quanto attiene agli aspetti meramente sportivi, un ulteriore aspetto, solo apparentemente marginale, attiene alla delimitazione del campo di applicabilità del Decreto esclusivamente a “decisioni sportive concernenti l'ammissione od esclusione dalle competizioni o dai campionati delle società o associazioni sportive professionistiche”.
Secondo la normativa vigente (cfr. Legge 91/1981, art. 2) sono da considerarsi professionisti (solo) gli atleti che esercitano attività agonistica a titolo oneroso all’interno di quelle federazioni che riconoscono il professionismo sportivo e, per l’effetto, solo le società o associazioni sportive che utilizzino, per l’attività agonistica, atleti professionisti.
Ad oggi, tra le 45 federazioni riconosciute dal CONI, solo 4 prevedono il professionismo (calcio, basket, golf e ciclismo), e di queste solo 2 hanno un sistema (campionati, promozioni e retrocessioni, ripescaggi etc.) che possa ricadere sotto le previsioni del Decreto.
Tuttavia, esistono federazioni nelle quali, indipendentemente dall’elemento formale, esiste una sorta di “professionismo di fatto” (si pensi alla pallavolo, al rubgy, al tennis, alla pallanuoto etc.): è lecito domandarsi se le società sportive affiliate a queste federazioni potranno (o dovranno) utilizzare gli strumenti indicati dal Legislatore anche in caso di carenza, quantomeno formale, dell’elemento del “professionismo” richiesto dal Legislatore.
3. Cosa succede alle controversie in atto alla data del Decreto ?
Il Decreto si preoccupa, infine, di regolare anche le controversie ancora in corso o non definitivamente decise.
L’art. 1, comma 4 dispone, infatti, che:
- le controversie pendenti dinanzi agli organi di giustizia sportiva aventi ad oggetto i provvedimenti in questione possono essere riproposte dinanzi al TAR Lazio nel termine di trenta giorni decorrente dalla data di entrata in vigore del presente Decreto:
- entro lo stesso termine possono essere impugnate in sede giurisdizionale le decisioni degli organi di giustizia sportiva pubblicate anteriormente all'entrata in vigore del Decreto stesso, per le quali siano pendenti i termini di impugnazione.
Lo scopo di tale disposizione sembra essere quella di voler attrarre nell’ambito di applicazione del Decreto anche le controversie scaturite dalla complicata situazione venutasi a creare in questa stagione calcistica tra la Serie B e Lega Pro riguardante l’ammissione di alcune squadre al campionato di Serie B. Potrebbe, dunque, spettare ora al TAR del Lazio risolvere questa situazione, che ha visto coinvolti, tra gli altri, il Tribunale Federale Nazionale e il Collegio di Garanzia dello Sport (ultimo grado di giustizia sportiva stabilito dallo Statuto del CONI).