Fondo di Garanzia per le PMI
Published on 8th Jan 2024
Dal 1 gennaio 2024 sono diventate efficaci le nuove disposizioni operative, con significative e importanti novità sulle coperture e sui soggetti beneficiari
L'art. 15-bis del D.L. 18 ottobre 2023, n. 145 (c.d. "Decreto Anticipi"), convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2023, n. 191, introduce importanti novità sull'operatività del Fondo di Garanzia per le PMI.
Le nuove disposizioni trovano applicazione a far data dal 1 gennaio e fino al 31 dicembre 2024.
L'importo massimo garantito
L'importo massimo garantito dal Fondo di Garanzia per singola impresa beneficiaria è pari ad Euro 5.000.000.
Il Decreto Anticipi rende, quindi, "strutturale" la soglia già individuata in base ai criteri previsti dal Temporary Crisis Framework (precedentemente, l'importo massimo garantito era pari ad Euro 2.500.000).
L'ambito di applicazione soggettivo
Le nuove disposizioni riguarderanno i seguenti soggetti beneficiari finali:
- Micro-imprese e PMI (comprese nelle Fasce di valutazione da 1 a 4; sono invece del tutto escluse le imprese in fascia 5, ovverosia quelle considerate ad alto rischio);
- Small-Mid Cap ("SMC" - imprese con numero di dipendenti compreso tra 250 e 499, ferma restando l'esclusione dei soggetti rientranti nella fascia 5 del modello di valutazione);
- Enti del Terzo Settore
- iscritti al c.d. RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) e al REA (Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative) presso il competente Registro delle Imprese, senza applicazione del modello di valutazione; e
- iscritti al RUNTS ma non iscritti al REA presso il competente Registro delle Imprese (nonché Enti Religiosi civilmente riconosciuti), ma solo a valere su una apposita sezione speciale del Fondo.
Le fasce di valutazione del Fondo di Garanzia
Le Disposizioni Operative del Fondo di Garanzia (Parte IX) già prevedono una classificazione dei soggetti beneficiari finali in base alla probabilità di inadempimento degli stessi.
Il modello di valutazione presenta una struttura modulare composta da due moduli informativi:
- modulo economico-finanziario: fornisce una misura predittiva del profilo di rischio patrimoniale, economico e finanziario (viene "alimentato" con i dati risultanti dai bilanci/dichiarazioni fiscali relativi a due esercizi consecutivi);
- modulo andamentale: fornisce una misura predittiva del profilo di rischio di credito (viene "alimentato" con i dati estratti dalla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia e da una relazione del cd. Credit Bureau).
A questi si aggiunge un ulteriore blocco informativo che valuta la presenza di atti ed eventi pregiudizievoli a carico del soggetto beneficiario finale e dei soci.
Fascia di valutazione | Probabilità di inadempimento massima |
1 | 0,12% |
2 | 1,02% |
3 | 3,62% |
4 | 9,43% |
5 | più di 9,43% |
Micro-Imprese e PMI
Per le MI e PMI (fino alla Fascia 4):
- in relazione al finanziamento di esigenze di liquidità:
55% per imprese in Fascia 1-2;
60% per imprese in Fascia 3-4; - in relazione al finanziamento di programmi di investimento: 80%;
- in relazione ad operazioni finanziarie aventi ad oggetto investimenti nel capitale di rischio dei soggetti beneficiari finali: 50%.
Per le MI e PMI classificate in Fascia 5: non ammesse.
Se non è possibile procedere alla classificazione in Fasce di valutazione (es. società neocostituite): 80%.
Le nuove percentuali di copertura: finanziamenti per modeste entità
In caso di operazioni finanziarie fino ad Euro 40.000 (ovvero fino a Euro 80.000 in modalità di riassicurazione da soggetti garanti autorizzati) nonché per operazioni di cd. micro-credito fino ad Euro 50.000: 80%.
Small-Mid Cap
Per le SMC in Fascia 1-4:
- in relazione al finanziamento di esigenze di liquidità: 30%;
- in relazione al finanziamento di programmi di investimento: 40%;
- in relazione ad operazioni finanziarie aventi ad oggetto investimenti nel capitale di rischio dei soggetti beneficiari finali: non ammesse.
Per le SMC classificate in Fascia 5: non ammesse.
Se non è possibile procedure alla classificazione in Fasce di valutazione (es. società neocostituita): 40%.
Le nuove percentuali di copertura
L'operatività delle nuove percentuali di copertura per le SMC è limitata al 15% della dotazione finanziaria annua del Fondo di Garanzia.
L'efficacia delle disposizioni relative alle SMC è subordinata alla preventiva autorizzazione della Commissione Europea.
Enti del Terzo Settore
L'accesso è consentito:
- nella misura massima del 5% della dotazione finanziaria annua del Fondo di Garanzia; e
- in relazione ad operazioni finanziarie fino ad Euro 60.000.
Non si applica la classificazione in Fasce di valutazione.
NB: gli Enti del Terzo Settore non iscritti al REA accedono al Fondo di Garanzia a valere su un'apposita sezione speciale, che potrà essere finanziariamente sostenuta attraverso risorse rivenienti da liberi versamenti operati da fondazioni, enti, associazioni, società o singoli cittadini, da effettuare secondo modalità da definire.
Commissioni
Ferma l'applicazione di tutte le commissioni già precedentemente indicate nelle Disposizioni Operative del Fondo di Garanzia per Micro-imprese e PMI (Parte IV, Paragrafo D):
- le SMC sono tenute a versare una commissione una tantum pari al 1,25% dell'importo garantito;
- alle Micro-imprese la garanzia del Fondo è concessa a titolo gratuito.