FDI e Golden Power: prolungato al 31 dicembre il regime emergenziale
Published on 18th May 2021
A pochi mesi dalla nuova scadenza, il regime emergenziale in tema di investimenti esteri diretti, adottato nella prima metà del 2020, è stato recentemente prolungato di ulteriori sei mesi e rimarrà in vigore (almeno) sino alla fine del 2021.
Ripercorriamo brevemente le novità introdotte per fornire un quadro di sintesi ad investitori e imprese che intendano valutare se le proprie operazioni rientrano nell'ambito del rinnovato scrutinio governativo, soprattutto in considerazione del parziale superamento della distinzione tra investimenti intra-UE ed extra-UE.
Il controllo sugli investimenti esteri
Come noto, per golden power si intendono gli speciali poteri di controllo preventivo attribuiti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri al fine di salvaguardare gli assetti proprietari di società operanti in alcuni settori considerati strategici per l'economia nazionale.
La normativa, le cui basi sono dettate dal d. l. n. 21/2012 (come convertito in legge e modificato nel tempo), mira a tutelare l’interesse dello Stato, impedendo il verificarsi di (i) minacce di grave pregiudizio per gli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale e di (ii) situazioni di pericolo per la sicurezza e l’ordine pubblico connesse al funzionamento delle reti e degli impianti, nonché alla continuità degli approvvigionamenti.
Il controllo viene esercitato assoggettando all'obbligo di notifica al Dipartimento per il coordinamento amministrativo del Governo determinate operazioni, atti e delibere riferibili ad imprese qualificate come strategiche.
Cosa è cambiato con i recenti interventi normativi
Al fine di reagire alla vulnerabilità dei mercati causata dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, nell'aprile 2020 il c.d. Decreto Liquidità (d. l. n. 23/2020, come convertito in legge) ha notevolmente ampliato l'ambito di applicazione della normativa sul golden power, introducendo anche un regime temporaneo – inizialmente previsto sino al 31 dicembre 2020 – volto a prevenire il rischio di eventuali operazioni predatorie.
Al Decreto Liquidità sono seguiti, a fine dicembre 2020, i dd.p.c.m. n. 179 e n. 180, i quali hanno individuato i singoli attivi, beni e rapporti strategici rilevanti, nonché rivisto sia i soggetti sottoposti a controllo preventivo, sia le conseguenze della mancata notifica.
Tuttavia, più che fornire indicazioni puntuali ed univoche, le disposizioni recentemente introdotte hanno fatto largo uso di richiami agli antecedenti normativi, rendendo decisamente complessa e non di rado incerta l’interpretazione del dettato legislativo.
Il regime emergenziale
Sono soggetti alla disciplina in materia di controllo sugli investimenti esteri le operazioni che riguardano attivi strategici nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, nonché le infrastrutture, le tecnologie, i fattori produttivi e le attività economiche c.d. critiche che hanno ad oggetto, inter alia: la salute; il trattamento, l'archiviazione, l'accesso e il controllo di dati e informazioni sensibili; il settore finanziario, creditizio e assicurativo; l'intelligenza artificiale; l'approvvigionamento di fattori produttivi e il settore agroalimentare; la libertà e il pluralismo dei media.
In questi ambiti, oltre alle operazioni e alle delibere normalmente sottoposte a controllo in virtù del regime "ordinario", sono altresì soggetti a notifica, fino al 31 dicembre 2021:
- le delibere, gli atti o le operazioni, che abbiano per effetto modifiche della titolarità, del controllo o della disponibilità di attivi strategici o il cambiamento della loro destinazione;
- gli acquisti a qualsiasi titolo di partecipazioni, da parte di soggetti esteri, anche appartenenti all'Unione europea, di rilevanza tale da determinare l'insediamento stabile dell'acquirente in ragione dell'assunzione del controllo della società la cui partecipazione è oggetto dell'acquisto;
- gli acquisti di partecipazioni, da parte di soggetti esteri non appartenenti all'Unione europea, che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10%, tenuto conto delle azioni o quote già direttamente o indirettamente possedute, quando il valore complessivo dell'investimento sia pari o superiore a 1 milione di euro; sono altresì notificate le acquisizioni che determinano il superamento delle soglie del 15%, del 20%, del 25% e del 50% del capitale.
Inoltre, in vigenza del regime transitorio, nei settori agroalimentare e siderurgico le disposizioni sull'applicazione del golden power si applicano anche per perseguire l'ulteriore finalità della tutela e del mantenimento dei livelli occupazionali e della produttività nel territorio nazionale.
Considerazioni conclusive
Il quadro brevemente riassunto delinea un sistema che, un po' per l'ambiguità del dettato normativo, un po' per le innumerevoli aree di business coinvolte, si fonda su basi giuridiche ancora troppo incerte. Basti pensare all'innalzamento esponenziale delle operazioni notificate registratosi: più di 300 – la maggior parte delle quali di dubbia rilevanza – solo nei primi 6 mesi di applicazione del nuovo regime emergenziale.
L'attuale disciplina, peraltro, si inserisce in un contesto mutevole tanto a livello nazionale, quanto a livello sovranazionale, per effetto del progressivo adeguamento di molti Stati membri al quadro comune di controllo sugli investimenti esteri diretti istituito con il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 452/2019.
Diviene fondamentale, quindi, anche a fronte delle ragguardevoli conseguenze sia economiche, sia pratiche, di un'omessa notifica, analizzare ogni singola operazione con estrema cautela e massima attenzione, svolgendo, ove possibile, una multi-jurisdictional analysis al fine di assicurare la conformità della stessa alle disposizioni in vigore nell'intero Mercato Unico.
Il nostro Team è a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento in merito.
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