Financial services

ESG: ESMA pubblica le linee guida sulla nomenclatura dei fondi di investimento

Published on 7th Jun 2024

L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha avviato, e portato a conclusione, il processo di consultazione prodromico alla pubblicazione - avvenuta il 14 maggio 2024 - delle proprie Guidelines on funds’ names using ESG or sustainability-related terms (cfr. ESMA34-472-440)
Close up of people in a meeting, hands holding pens and going over papers

Queste Guidelines mirano a regolare in maniera univoca l'utilizzo, all'interno della denominazione dei fondi di investimento (indistintamente: UCITS, FIA, EUVECA, EUSEF, ELTIF e MMF), di parole o sigle di per sé indicative, o anche solamente allusive, di strategie di investimento orientate alla sostenibilità. E hanno l'obiettivo di assicurare, a beneficio degli investitori, una comunicazione corretta, trasparente e non misleading – a fronte di un contesto in cui, riprendendo le parole utilizzate dall'ESMA,  «competitive market pressures create incentives for asset managers to include terminology in their funds' names designed to attract investor assets, leading, in certain instances, to greenwashing, for example by making false claims about sustanibility practices»[1].  

Proprio per prevenire, dunque, un utilizzo fuorviante dei termini, a detrimento soprattutto degli investitori più interessati ai temi della sostenibilità, l'ESMA ha ritenuto opportuno introdurre alcuni vincoli, prevalentemente di natura quantitativa, da cui far dipendere l'ammissibilità e la liceità, nella denominazione dei fondi di investimento, del termine "sostenibile" o riconducibili alla sostenibilità. 

Le Guidelines, ad ogni modo, non rappresentano un intervento isolato nel panorama normativo europeo. Fanno seguito, infatti, al Supervisory briefing, intitolato Sustainability risks and disclosures in the area of investment management, che l'ESMA già aveva emanato il 31 maggio 2022 (ESMA34-45-1427), all'interno del quale, in particolare:

  • aveva precisato come «the use of terms such as “ESG”, “green”, “sustainable”, ”social”, “ethical”, “impact” or any other ESG-related terms should be used only when supported in a material way by evidence of sustainability characteristics, themes or objectives that are reflected fairly and consistently in the fund’s investment objectives and policy and its strategy as described in the relevant fund documentation»[2];
  • già aveva raccomandato alle autorità di vigilanza nazionali specifici criteri (accompagnati da una serie di esempi), per verificare la congruità e coerenza della nomenclatura adottata per i fondi di investimento, incitando le medesime autorità nazionali a «raise questions and challenge the use of such terms in the fund’s name if it is perceived as misleading when compared to the actual investment objectives and strategy»[3].
     

Nel medesimo filone, è peraltro importante notare come anche la più recente Direttiva UE 2024/927 (in vigore dal 15 aprile 2024), nel modificare gli articoli 23 comma 7 della direttiva AIFMD e l'articolo 69 comma 6 della direttiva UCITS, ha attribuito una generale delega all'ESMA, perché entro il 16 aprile 2026 elabori orientamenti volti ad assicurare l’applicazione uniforme delle norme relative alla denominazione dei FIA e degli UCITS, specificando – anche alla luce della pertinente legislazione settoriale – le circostanze in cui la denominazione di un FIA o UCITS debba ritenersi scorretta, poco chiara o fuorviante. Su tale presupposto, deve dunque attendersi che, nell'immediato futuro, nuove previsioni affiancheranno quelle contenute nelle Guidelines anzidette.

Già sin d'ora, ad ogni modo, l'ESMA, attraverso le Guidelines ha attribuito rilevanza, regolandone l'impiego, ai seguenti termini, ai fini della denominazione dei fondi di investimento:

  • termini afferenti al concetto di transizione, o derivanti dalla parola "transizione", "miglioramento" (improvement), "progresso", "evoluzione", "trasformazione", "zero emissioni" (net-zero);
  • termini afferenti al concetto di ambiente o che creano l'impressione della promozione di obiettivi aspetti ambientali, quali "green", "ambientale", "climatico"; oppure abbreviazioni quali "ESG", "SRI";
  • termini afferenti al concetto di sociale o che creano l'impressione della promozione di obiettivi sociali ("sociale", "uguaglianza");
  • termini afferenti al concetto di governance o che creano l'impressione della promozione di caratteristiche incentrate sulla governance ("governance", "controversie");
  • termini afferenti al concetto di impatto, o derivanti dal vocabolo "impatto";
  • termini afferenti al concetto di sostenibilità o derivanti dalla parola "sostenibilità".

L'uso dei termini ricompresi in ciascuna delle categorie sopra riportateè stato infatti condizionato alla sussistenza di specifici presupposti, i quali di volta in volta coincidono con:

i.    il rispetto di una soglia dell'80%, da destinare - in sede di costruzione del portafoglio - a investimenti riconducibili agli obiettivi di sostenibilità dell'OICR;
ii.    il rispetto, di tutti o di alcuni, a seconda dei casi, dei criteri di esclusione fissati dal Regolamento Delegato UE 2020/1818; 
iii.    l'impegno a investire significativamente ("meaningfully") in investimenti sostenibili, come definiti all'articolo 2 par. 17 della SFDR[4]
iv.    per gli OICR che adottano i termini afferenti la transizione o l'impatto, l'impegno, nella gestione del fondo, a perseguire in maniera chiara e misurabile obiettivi di transazione sociale o ambientale, oppure ad investire con l'obiettivo di generare un impatto sociale o ambientale misurabile e positivo, oltre che un ritorno finanziario. 
 

È degno di nota il fatto che, ai fini della fissazione della soglia quantitativa di cui alla lettera i., l'ESMA ha, tra le altre cose, anche tenuto conto degli approcci regolamentari esistenti a livello Extra-UE, in particolare delle regole dettate oltreoceano dalla SEC, con ciò dando conto di volere creare un common level playing field a livello globale e, così, di tenere anche conto delle esigenze di competitività dell'industria finanziaria europea. 

Ancora, l'ESMA ha specificato che le stesse regole sopra citate dovranno trovare applicazione anche a quei fondi che fanno riferimento nel loro nome ad un indice, come benchmark (si pensi, in particolare, agli ETF), attesa l'assenza di criteri definitori comuni, che regolino le possibili definizioni degli indici replicabili, a salvaguardia quindi dei principi di trasparenza e della possibilità per gli investitori di effettuare, in maniera quanto più estesa, comparazioni fondate e attendibili.

I vincoli contenuti nelle Guidelines impegneranno immediatamente i gestori di nuovi fondi di investimento, al termine del periodo transitorio di tre mesi decorrente dalla data di prossima pubblicazione sul sito web dell'ESMA delle traduzioni delle Guidelines, nelle lingue nazionali dei Paesi Membri. I gestori di fondi di investimento già esistenti a tale data, ivi inclusi i gestori di fondi chiusi il cui periodo di sottoscrizione sia già terminato, saranno invece tenuti a conformarvisi entro 6 mesi dal termine del periodo transitorio. 

 

Note:

[1] ESMA34-472-440, par. 2.1 § 3

[2] ESMA34-45-1427, pag. 9, §29

[3] Ibidem

[4] Art. 2 par. 17, del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari ss.mm.ii.

 

Share

* This article is current as of the date of its publication and does not necessarily reflect the present state of the law or relevant regulation.

Connect with one of our experts

Interested in hearing more from Osborne Clarke?