Energy and utilities

Direttiva Red III: entro il 2030 l’Europa intende garantire una quota rinnovabile pari almeno al 42,5% nel consumo finale lordo di energia

Published on 22nd Nov 2023

È entrata in vigore il 20 novembre 2023 la Direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 ottobre 2023, pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea il 31 ottobre 2023 (la c.d. "Direttiva Red III"). 

La Direttiva Red III riflette l’urgente necessità di affrontare il cambiamento climatico e promuovere fonti energetiche sostenibili.

Mappatura coordinata

Zone necessarie | Entro il 21 maggio 2025, gli Stati membri dovranno effettuare una mappatura coordinata sul loro territorio, individuando il potenziale nazionale e la superficie terrestre, il sottosuolo, le aree marine o delle acque interne disponibili necessari per l’installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile e delle relative infrastrutture di rete e di stoccaggio (art. 15 ter).

Zone di accelerazione | Entro il 21 febbraio 2026, gli Stati membri assicurano che le autorità competenti adottino uno o più piani di individuazione di zone di accelerazione, come sottoinsieme delle zone necessarie, per uno o più tipi di energie da fonti rinnovabili (art. 15 quater).

Semplificazioni nell'iter di rilascio delle autorizzazioni

Per le zone di accelerazione:
  • entro 30 giorni dalla data di conferma della completezza della domanda, l'autorità competente conferma la completezza della domanda o richiede le integrazioni necessarie;
  • entro 12 mesi (24 per gli impianti offshore), l'iter autorizzativo deve essere concluso, salvo proroga di massimo 6 mesi solo in presenza di circostanze straordinarie;
  • entro 6 mesi (12 per gli impianti offshore), l'iter autorizzativo deve essere concluso se si tratti di revisione della potenza degli impianti FER o di nuovi impianti con potenza inferiore a 150 Kw, salvo proroga di massimo 3 mesi solo in presenza di circostanze straordinarie.
Per le aree diverse dalle zone di accelerazione:
  • entro 45 giorni dalla data di conferma della completezza della domanda, l'autorità competente conferma la completezza della domanda o richiede le integrazioni necessarie;
  • entro 24 mesi (36 per gli impianti offshore), l'iter autorizzativo deve essere concluso, salvo proroga di massimo 6 mesi solo in presenza di circostanze straordinarie;
  • entro 12 mesi (24 per gli impianti offshore), l'iter autorizzativo deve essere concluso se si tratti di revisione della potenza degli impianti FER o di nuovi impianti con potenza inferiore a 150 Kw, salvo proroga di massimo 3 mesi solo in presenza di circostanze straordinarie.

Interesse pubblico prevalente

Entro il 21 febbraio 2024 e fino al conseguimento della neutralità climatica, nella procedura di rilascio delle autorizzazioni, gli Stati membri dovranno provvedere affinché la pianificazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia rinnovabile, la connessione di tali impianti alla rete, la rete stessa e gli impianti di stoccaggio siano considerati di interesse pubblico prevalente e nell’interesse della salute e della sicurezza pubblica.

L'applicazione di tale presunzione potrà essere limitata solo in presenza di circostanze specifiche e debitamente giustificate, in base alle priorità stabilite nei piani nazionali integrati per l’energia e il clima.

Impianti fotovoltaici su strutture artificiali

Entro 3 mesi dalla data di conferma della completezza della domanda, l'autorità competente dovrà concludere la procedura di rilascio delle autorizzazioni per l'installazione di impianti di energia solare o impianti di stoccaggio co-ubicati in strutture artificiali esistenti o future, a condizione che lo scopo primario di tali strutture artificiali non sia la produzione di energia solare o lo stoccaggio di energia.

Entro 1 mese dalla data di conferma della completezza della domanda, l'autorità competente dovrà concludere la procedura di rilascio delle autorizzazioni per l'installazione di impianti di energia solare con una capacità pari o inferiore a 100 kW, anche per gli autoconsumatori di energia rinnovabile e le CER.

Impianti offshore

La Direttiva Red III impone agli Stati membri di:

  • ridurre la complessità e aumentare l’efficienza e la trasparenza della procedura di rilascio delle autorizzazioni;
  • rafforzare la cooperazione tra Stati membri;
  • pubblicare informazioni sui volumi di energia rinnovabile offshore che intendono conseguire mediante gare d’appalto, tenendo conto della fattibilità tecnica ed economica dell’infrastruttura di rete;
  • riservare spazio a progetti in materia di energia rinnovabile offshore nei loro piani di gestione dello spazio marittimo.

Industria

Gli Stati membri si impegnano a:

  • aumentare la quota di fonti rinnovabili sul totale delle fonti energetiche usate a scopi finali energetici e non energetici nel settore dell’industria indicativamente di almeno 1,6 punti percentuali come media annuale calcolata per i periodi dal 2021 al 2025 e dal 2026 al 2030;
  • assicurare che il contributo dei combustibili rinnovabili di origine non biologica usati a scopi finali energetici e non energetici sia almeno il 42% dell’idrogeno usato per scopi finali energetici e non energetici nell’industria entro il 2030 e il 60% entro il 2035.

Trasporti

Gli Stati membri faranno in modo che i fornitori di combustibile si impegnino ad assicurare che: 

  • la quota di combustibili rinnovabili nel consumo finale di energia nel settore dei trasporti sia pari ad almeno il 29% entro il 2030 o che la riduzione dell’intensità delle emissioni di gas a effetto serra sia pari ad almeno il 14,5% entro il 2030;
  • la quota combinata di biocarburanti avanzati e biogas e di combustibili rinnovabili di origine non biologica nell’energia fornita al settore dei trasporti sia pari ad almeno l’1% nel 2025 e il 5,5% nel 2030, di cui una quota pari ad almeno l’1% proveniente da combustibili rinnovabili di origine non biologica nel 2030.










     
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* This article is current as of the date of its publication and does not necessarily reflect the present state of the law or relevant regulation.

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