Direttiva Quick Fix e informative c.d. paperless: ultimi giorni a disposizione per informare i propri clienti al dettaglio della possibilità di continuare a ricevere le informative in formato cartaceo
Published on 19th Jul 2023
In forza del Decreto Legislativo 31/2023 (emanato in attuazione della Direttiva UE 2021/338), molte delle informazioni che i soggetti abilitati alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento devono fornire ai propri clienti (o potenziali tali) dovranno essere rese in formato elettronico (regime c.d. paperless). È comunque salva la possibilità, per i soli clienti al dettaglio, di richiedere di continuare a ricevere tali comunicazioni in formato cartaceo: gli intermediari coinvolti hanno tempo sino al 7 agosto per informarli di tale possibilità.
Dovere di informativa in merito al nuovo regime comunicativo: destinatari e termini per adempiervi
L'attuazione della c.d. "Direttiva Quick Fix" in Italia: il Decreto Legislativo 31/2023
Con la Direttiva (UE) 2021/338 (c.d. "Direttiva Quick Fix"), il legislatore europeo ha apportato alla Direttiva (UE) 2014/65 ("MIFID II") alcune modifiche, le quali – già, peraltro, oggetto di parziale attuazione a livello regolamentare (mediante Delibera CONSOB n. 22430 del 2022) – sono state definitivamente recepite in Italia mediante il D. Lgs. n. 31 del 10 marzo 2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 71 del 24 marzo 2023.
Tra queste, particolarmente significative risultano quelle modifiche introdotte con riguardo alle modalità con cui alcuni intermediari finanziari devono assolvere ai propri obblighi informativi nei confronti della clientela: è stato infatti reso dominante il regime c.d. paperless, mentre è stata ampiamente limitata l'ipotesi di invio di comunicazioni in forma cartacea.
I destinatari dei nuovi obblighi in materia di informativa
Il comma 1 quater dell'art. 21 D. Lgs. 58/1998 ("TUF"), come introdotto dal citato decreto legislativo, individua quali destinatari dei nuovi obblighi in materia informativa i "soggetti abilitati alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento" (in particolare, risultano impattate dal nuovo regime le SIM, le Banche, le SGR, gli intermediari finanziari di cui all'art. 106 TUB).
Sulla base della formulazione della norma, non si ritiene rientrino invece tra i destinatari i c.d. gestori di local facilities, vale a dire i soggetti delegati da OICVM UE da GEFIA UE per la prestazione di attività connesse con la commercializzazione in Italia di OICR e a favore dei rispettivi investitori, ai sensi degli articoli 19-quater e 28-bis del Regolamento Emittenti (Regolamento CONSOB n. 11971/1999).
Ai fini dell'esatta individuazione del perimetro di applicazione dei nuovi obblighi, anche la natura della clientela assume inoltre rilevanza: mentre, infatti, nei confronti della clientela professionale la regola di comunicazione paperless non incontra alcuna eccezione, ipotesi residuali di comunicazione in forma cartacea sono mantenute a favore della clientela al dettaglio (secondo quanto precisato infra).
Contenuto dei nuovi obblighi: verso la dematerializzazione
I soggetti abilitati dovranno attenersi alle nuove modalità comunicative nella trasmissione degli obblighi informativi previsti dalla Parte II del TUF e dalle rispettive norme attuative ai propri clienti o potenziali clienti: le informative rese in esecuzione di tali obblighi, infatti – salvo alcune eccezioni, di cui si dirà meglio in seguito – dovranno essere rese "in formato elettronico", ossia mediante "qualsiasi supporto durevole diverso dalla carta" (cfr. art. 2 MIFID II, come modificato). In mancanza di più precise indicazioni, è rimessa alla discrezionalità dei singoli soggetti abilitati l'individuazione di tali supporti (e, di conseguenza, degli opportuni canali comunicativi), anche tenendo conto della possibilità che i servizi e le attività da loro offerte siano prestate antecedentemente all'instaurazione di un rapporto contrattuale (risultano infatti interessate dal nuovo obbligo anche le informative precontrattuali), oltre che, eventualmente, 'fuori sede'.
Tra ragioni di semplificazione e tutele minime dell'investitore
Il passaggio al regime paperless è stato ispirato da ragioni di semplificazione (anche per ovviare alle ipotesi di mancato recapito delle comunicazioni che gli intermediari inviano alla propria clientela) e riduzione dei costi, nonché ambientali, in linea di continuità con le diverse iniziative avviate dalle istituzioni europee nel segno dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. A tutela degli investitori al dettaglio, è tuttavia riservata a questi ultimi la possibilità di continuare a ricevere su supporto cartaceo le comunicazioni per cui opererebbe altrimenti il nuovo regime informativo 'dematerializzato', secondo un meccanismo di opt-in.
Tempi stretti per la comunicazione alla clientela del nuovo regime applicabile
Gli intermediari sono tenuti ad avvisare la propria clientela al dettaglio della facoltà di opt-in, di cui potranno avvalersi entro il termine massimo di 8 (otto) settimane dalla ricezione di siffatto avviso. Nella stessa occasione, gli intermediari devono inoltre richiedere ai propri clienti al dettaglio di fornire i propri recapiti elettronici, cui le informative in formato elettronico possano essere trasmesse. Anche in questo caso, la norma non offre precisazioni circa il tipo di utenza o recapito, ma è presumibile che, nella più parte dei casi, si tratterà di indirizzi e-mail o, in caso di attivazione di un'utenza home banking, della propria casella di messaggi accessibile tramite, appunto, home banking.
Per espressa previsione normativa, nessun avvio è dovuto dagli intermediari a favore dei propri clienti al dettaglio che, alla data dell'8 aprile 2023 (data di entrata in vigore del D. Lgs. 31/2023), già avessero espresso la preferenza per la ricezione in formato elettronico delle informative di cui si tratta. Viceversa, devono essere resi destinatari di siffatta comunicazione:
- i propri clienti al dettaglio, già aventi rapporti in essere all'8 aprile 2023, che in tale data ancora ricevessero le informative de quibus in formato cartaceo;
- i clienti retail acquisiti dagli intermediari dopo l'8 aprile 2023, sulla base tuttavia di una modulistica contrattuale non ancora adeguata alle novità previste dal D. Lgs. 31/2023.
Particolarmente stringenti sono, infine, i termini temporali entro il quale dette informative debbono essere trasmesse: non oltre centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo D. Lgs. 31/2023. Poiché tale termine cade in giorno festivo, ossia il 6 agosto, le informative dovranno pertanto essere trasmesse, al più tardi, entro l'ormai prossimo 7 agosto 2023.