Deposito della proposta di concordato preventivo: la decorrenza del termine cambia in base all'orientamento del Tribunale
Published on 9th Aug 2024
Ai sensi dell'art. 44 CCII, il debitore può presentare una domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza (diverso dalla liquidazione giudiziale) allegando la sola documentazione prevista all'art. 39, co. 3, CCII (bilanci degli ultimi tre esercizi ed elenco nominativo dei creditori), riservandosi di presentare la proposta di concordato preventivo, il piano ex art. 64-bis, ovvero (la domanda di omologazione di) un accordo di ristrutturazione dei debiti nel termine che sarà ad hoc concesso dal Tribunale.
Ma cosa (non) prevede la norma a proposito del termine e della sua decorrenza?
Il termine ex art. 44 CCII | Cosa dice la norma?
In caso di deposito della domanda con riserva, nelle forme di cui all'art. 44 CCII, il Tribunale può concedere al debitore un termine compreso tra 30 e 60 giorni per il deposito della proposta, del piano o degli accordi definitivi.
Tale termine è prorogabile, su istanza del debitore, sino a ulteriori 60 giorni, ma solo se:
- vi siano giustificati motivi e
- non siano state presentate domande per l'apertura della liquidazione giudiziale.
Pertanto in caso di pendenza di una domanda per l'apertura della liquidazione giudiziale, il Tribunale potrebbe concedere anche solo 30 giorni (non prorogabili) per il deposito della proposta e del piano (o degli accordi), termine, all'evidenza, estremamente ridotto, tale da non consentire neppure all'attestatore di effettuare le "circolarizzazioni" ai creditori.
Il termine ex art. 44 CCII | Cosa non dice la norma?
In questo contesto risulta determinante capire quale sia il dies a quo del termine in questione, posto che l'art. 44 CCII non fornisce alcuna indicazione al riguardo.
Nell'ambito delle procedure che abbiamo gestito negli ultimi mesi, distribuite su diversi Tribunali, abbiamo assistito all'emersione di almeno 3 distinti orientamenti, a volte coesistenti anche nell'ambito di uno stesso Tribunale:
- per alcuni giudici il termine decorre dalla data di deposito della domanda ex art. 44 CCII (così, ad esempio, Trib. Busto Arsizio e Trib. Como);
- per altri, invece, il temine decorre dal decreto di concessione (così, ad esempio, alcuni precedenti di Trib. Milano);
- infine, per altri ancora, il dies a quo coincide con la data di pubblicazione della domanda nel registro imprese (in questo senso ancora Trib. Milano e Trib. Genova).
Il termine ex art. 44 CCII | Individuazione del dies a quo
La questione dell'individuazione del dies a quo, potrebbe apparire di poco conto, ma, in realtà, è tutt'altro che irrilevante.
Lasciando da parte qualsiasi considerazione in punto di incertezza del diritto (il Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza è, d'altra parte, un coacervo di contraddizioni) nonché di diversità di trattamento riscontrabile a seconda del Tribunale di volta in volta competente, la diversa individuazione del dies a quo produce effetti di non poca rilevanza.
Dal deposito della domanda alla sua pubblicazione nel Registro delle Imprese, oppure all'emissione del decreto da parte del Collegio, possono infatti intercorrere anche 10/15 giorni e, considerata l'estrema brevità dei termini previsti dall'art. 44 CCII, l'adesione ad uno o all'altro orientamento può impattare significativamente sulla possibilità, o meno, di predisporre e depositare una proposta e un piano che abbiano la dignità di essere ammessi, e dunque sullo stesso avvio del percorso di ristrutturazione.
Il Correttivo al CCII: tra soluzioni e mitigazioni
Il Correttivo al Codice della Crisi, di prossima entrata in vigore, pone, nel testo attualmente disponibile e ancora soggetto a possibili modifiche e stravolgimenti alla luce dei dibattiti in corso, alcuni limiti al rigore dei termini previsti dall'attuale art. 44 CCII, chiarendo, contestualmente, anche la questione inerente alla decorrenza del termine.
Anzitutto viene eliminato il divieto di prorogabilità in pendenza di ricorso volto all'apertura della liquidazione giudiziale.
Al fine di evitare richieste meramente dilatorie, la prorogabilità in questione viene però subordinata, in ogni caso, non solo alla presenza di giustificati motivi ma anche all'allegazione di un progetto di regolazione della crisi e dell'insolvenza; ovviamente tale progetto non potrà coincidere con il piano, ma, si ritiene, dovrà indicare, quantomeno, le linee guida e le assunzioni principali di piano e proposta, sì da consentire un giudizio di plausibilità e attendibilità del percorso che il debitore ha inteso intraprendere.
Il Correttivo risolve, infine, anche la questione relativa al dies a quo del termine di cui all'art. 44 CCII, prevedendo che lo stesso decorra "dall'iscrizione di cui all'art. 45, comma 2", ovverosia dall'iscrizione nel registro delle imprese del decreto con il quale il Tribunale lo concede.
Grazie a tale intervento chiarificatore sarà, anzitutto, assicurato un ugual trattamento in tutti i Tribunali; inoltre, la scelta del Correttivo punta implicitamente a concedere un maggior lasso temporale al debitore, potenzialmente attenuando anche l'estrema rigorosità del termine in questione rendendolo più coerente alle varie e complesse valutazioni prodromiche alla predisposizione di un piano e di una proposta (o accordo) seri e fattibili.
Non resta ora che sperare che il Correttivo risolva anche le ulteriori e numerose incoerenze e incertezze a cui il Codice della Crisi ci ha purtroppo abituato, sebbene le premesse non siano delle migliori.