Retail and consumer

DDL Beneficenza: nuovi obblighi di trasparenza e sanzioni

Published on 31st Jan 2024

Il Disegno di Legge è volto a disciplinare la pubblicità e in generale le pratiche commerciali che abbiano ad oggetto la promozione, la vendita o la fornitura di prodotti quando i proventi siano in parte destinati a scopi di beneficenza
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Gli obblighi informativi 

Affinché sia rispettato il diritto dei consumatori a ricevere un'adeguata informazione, i produttori dei beni o i professionisti che li promuovono e pubblicizzano devono riportare sulle confezioni dei prodotti:

  • Il soggetto destinatario dei proventi della beneficenza;
  • Le finalità a cui sono destinati i proventi della beneficenza;
  • L'importo complessivo destinato alla beneficenza se predeterminato; la quota percentuale del prezzo di vendita o l'importo destinato alla beneficenza per ogni unità di prodotto se il prezzo non è predeterminato.

Il medesimo obbligo informativo è previsto anche per i soggetti che svolgono attività di pubblicità del prodotto.

Gli obblighi informativi verso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato

Prima della messa in vendita dei prodotti il produttore o il professionista devono comunicare all'Autorità garante della concorrenza e del mercato i seguenti dati: 

  • le stesse informazioni da riportare sulla confezione dei prodotti (destinatario, finalità, importo della beneficenza); 
  • il termine entro il quale sarà effettuato il versamento dell'importo destinato alla beneficenza. 

Entro tre mesi dalla scadenza del termine indicato per effettuare il versamento, il produttore o il professionista devono comunicare all'Autorità garante della concorrenza e del mercato l'avvenuto versamento dell'importo. 

Le sanzioni

In caso di violazioni degli obblighi informativi, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato potrà irrogare sanzioni amministrative da €5.000 a €50.000.

I provvedimenti sanzionatori
  • sono pubblicati su un'apposita sezione del sito internet istituzionale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sul sito del produttore o del professionista, su uno o più quotidiani, nonché su ogni altro mezzo ritenuto opportuno e idoneo ad informare compiutamente i consumatori;
  • la pubblicazione è a cura e spese del produttore o del professionista;
  • la violazione dell'obbligo di pubblicazione del provvedimento comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da €5.000 a €50.000. 
Criteri di determinazione della sanzione
  • La misura delle sanzioni è determinata facendo riferimento al prezzo di listino di ciascun prodotto e al numero delle unità poste in vendita.
  • Nei casi di maggiore gravità la sanzione è aumentata fino a due terzi.
  • Nei casi di minore gravità la sanzione è diminuita fino a due terzi.
  • In caso di reiterazione della violazione è disposta la sospensione dell'attività per un periodo da un mese a un anno.
     

Considerazioni e criticità

L'obbligo di trasparenza riguarda solo i consumatori e i contratti di vendita.

Per contratto di "contratto di vendita” si intende qualsiasi contratto “in base al quale il professionista trasferisce o si impegna a trasferire la proprietà di beni al consumatore, inclusi i contratti che hanno come oggetto sia beni che servizi”.

I rapporti giuridici diversi dalla vendita e che non coinvolgono soggetti non appartenenti alla classe dei consumatori, così come i casi di devoluzione integrale dei proventi  ad oggi non sono oggetto della nuova normativa.

 

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* This article is current as of the date of its publication and does not necessarily reflect the present state of the law or relevant regulation.

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