DDL Beneficenza: nuovi obblighi di trasparenza e sanzioni
Published on 31st Jan 2024
Il Disegno di Legge è volto a disciplinare la pubblicità e in generale le pratiche commerciali che abbiano ad oggetto la promozione, la vendita o la fornitura di prodotti quando i proventi siano in parte destinati a scopi di beneficenza
Gli obblighi informativi
Affinché sia rispettato il diritto dei consumatori a ricevere un'adeguata informazione, i produttori dei beni o i professionisti che li promuovono e pubblicizzano devono riportare sulle confezioni dei prodotti:
- Il soggetto destinatario dei proventi della beneficenza;
- Le finalità a cui sono destinati i proventi della beneficenza;
- L'importo complessivo destinato alla beneficenza se predeterminato; la quota percentuale del prezzo di vendita o l'importo destinato alla beneficenza per ogni unità di prodotto se il prezzo non è predeterminato.
Il medesimo obbligo informativo è previsto anche per i soggetti che svolgono attività di pubblicità del prodotto.
Gli obblighi informativi verso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato
Prima della messa in vendita dei prodotti il produttore o il professionista devono comunicare all'Autorità garante della concorrenza e del mercato i seguenti dati:
- le stesse informazioni da riportare sulla confezione dei prodotti (destinatario, finalità, importo della beneficenza);
- il termine entro il quale sarà effettuato il versamento dell'importo destinato alla beneficenza.
Entro tre mesi dalla scadenza del termine indicato per effettuare il versamento, il produttore o il professionista devono comunicare all'Autorità garante della concorrenza e del mercato l'avvenuto versamento dell'importo.
Le sanzioni
In caso di violazioni degli obblighi informativi, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato potrà irrogare sanzioni amministrative da €5.000 a €50.000.
I provvedimenti sanzionatori
- sono pubblicati su un'apposita sezione del sito internet istituzionale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sul sito del produttore o del professionista, su uno o più quotidiani, nonché su ogni altro mezzo ritenuto opportuno e idoneo ad informare compiutamente i consumatori;
- la pubblicazione è a cura e spese del produttore o del professionista;
- la violazione dell'obbligo di pubblicazione del provvedimento comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da €5.000 a €50.000.
Criteri di determinazione della sanzione
- La misura delle sanzioni è determinata facendo riferimento al prezzo di listino di ciascun prodotto e al numero delle unità poste in vendita.
- Nei casi di maggiore gravità la sanzione è aumentata fino a due terzi.
- Nei casi di minore gravità la sanzione è diminuita fino a due terzi.
- In caso di reiterazione della violazione è disposta la sospensione dell'attività per un periodo da un mese a un anno.
Considerazioni e criticità
L'obbligo di trasparenza riguarda solo i consumatori e i contratti di vendita.
Per contratto di "contratto di vendita” si intende qualsiasi contratto “in base al quale il professionista trasferisce o si impegna a trasferire la proprietà di beni al consumatore, inclusi i contratti che hanno come oggetto sia beni che servizi”.
I rapporti giuridici diversi dalla vendita e che non coinvolgono soggetti non appartenenti alla classe dei consumatori, così come i casi di devoluzione integrale dei proventi ad oggi non sono oggetto della nuova normativa.