Conversione in legge del Decreto Lavoro
Published on 4th Jul 2023
A seguito della Legge n. 85 del 3 luglio 2023, che ha convertito il D.L. 4 maggio 2023 n. 48, (il c.d. Decreto Lavoro), sono state introdotte alcune modifiche al testo originario.
Riportiamo di seguito le più rilevanti.
Contratti a termine
Ai sensi della precedente disciplina, un contratto a termine di durata inferiore a 12 mesi poteva essere prorogato liberamente, ma rinnovato solo in presenza di causali giustificatrici.
La legge 85/2023stabilisce che, entro i primi 12 mesi, i contratti a termine potranno essere non solo prorogati ma anche rinnovati liberamente. Successivamente ai primi 12 mesi, sarà invece necessaria la presenza delle causali.
N.B.: per il computo dei 12 mesi, si terrà conto solo dei contratti stipulati a partire dal 5 maggio 2023.
Quanto sopra vale anche per la somministrazione a termine, attesa la sostanziale equiparazione di tali tipologie contrattuali.
Somministrazione di lavoro a tempo indeterminato
Un ulteriore correttivo riguarda la somministrazione a tempo indeterminato, per la quale la precedente disciplina aveva fissato, per l’utilizzatore, una percentuale non superiore al 20% rispetto al personale assunto direttamente alle proprie dipendenze. La novità consiste nel fatto che, nella percentuale indicata, non si dovranno più computare:
- i lavoratori somministrati assunti con contratto di lavoro in apprendistato;
- i soggetti disoccupati che godono da almeno 6 mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali;
- i lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati che rientrano nelle categorie individuate da un apposito regolamento comunitario e specificati con decreto del Ministero del Lavoro.
Tale correttivo ha, evidentemente, la finalità di sostenere l'inserimento lavorativo di categorie svantaggiate.
Smart-working
La precedente disciplina, introdotta temporaneamente per il periodo emergenziale e successivamente prorogata, garantiva, fino al 30 giugno, l'accesso allo smart-working senza accordo individuale a beneficio di lavoratori con figli under 14 e di lavoratori fragili.
La legge 85/2023 ha introdotto una ulteriore proroga, a beneficio delle sopra-citate categorie di lavoratori nel settore privato, fino al 31 dicembre 2023. Ciò, a condizione che le mansioni svolte da tali lavoratori siano svolgibili da remoto.
E' prevista inoltre una diversa proroga, fino al 30 settembre 2023, per lavoratori pubblici e privati affetti dalle patologie e condizioni individuate dal Decreto Ministeriale del 4 febbraio 2022 (i c.d. Super fragili).
Per tali ultimi lavoratori, il diritto non è condizionato alla compatibilità delle mansioni con lo smart-working, dunque il datore di lavoro dovrà garantirlo in ogni caso, anche attraverso l'adibizione degli stessi a mansioni diverse, appartenenti alla medesima categoria o area di inquadramento.
L'ipotesi in cui non siano disponibili altre mansioni a cui adibire tali lavoratori, non viene presa in considerazione dal legislatore. Saranno auspicabili chiarimenti sul punto, onde evitare il rischio di contenzioso.