Contratti a termine: i chiarimenti del Ministero dopo il Decreto Lavoro
Published on 16th Oct 2023
La circolare 9/2023, emanata dal Ministero del Lavoro lo scorso 9 ottobre, fornisce importanti chiarimenti sulle modifiche introdotte dal cosiddetto Decreto Lavoro (D.l. 48/2023, convertito nella legge n. 85/2023, in vigore dal 4 luglio 2023).
Limiti di acausalità
In particolare, viene affrontato, fra l'altro, uno dei temi più discussi della normativa: il funzionamento della regola, introdotta dalla legge di conversione, che consente, per i "vecchi" contratti a termine e di somministrazione a termine, di azzerare il conteggio dei mesi di acausalità, fruendo così di un nuovo periodo di acausalità di 12 mesi (i.e., 12 mesi entro i quali il ricorso al contratto di lavoro a termine viene consentito "liberamente", cioè senza l'apposizione di causali giustificatrici).
La circolare chiarisce che, per applicare tale regola, bisogna fare riferimento unicamente al momento in cui è stato stipulato il contratto di lavoro a termine: se anteriormente al 5 maggio 2023 o successivamente a tale data. Nello specifico, ai fini del raggiungimento del limite massimo di 12 mesi di acausalità del contratto, si deve tenere conto solo dei contratti di lavoro stipulati a decorrere dal 5 maggio 2023. Eventuali rapporti di lavoro a termine intercorsi tra le medesime parti prima del 5 maggio 2023, quindi, non concorrono al raggiungimento del suddetto termine di 12 mesi di acausalità.
Di conseguenza, a decorrere dal 5 maggio 2023, le aziende possono liberamente fare ricorso al contratto di lavoro a termine per un ulteriore periodo (massimo) di 12 mesi, indipendentemente da eventuali rapporti già intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore in forza di contratti stipulati prima del 5 maggio 2023, ferma restando la durata massima dei contratti, che rimane fissata a 24 mesi complessivi, salvo diverse previsioni della contrattazione collettiva.
Periodo transitorio
Con riferimento al periodo transitorio intercorrente tra il 5 maggio 2023 e il 4 luglio 2023 (data di entrata in vigore della legge di conversione), la circolare chiarisce che, qualora le parti abbiano già rinnovato o prorogato un rapporto di lavoro a termine per sei mesi, le stesse avranno la possibilità di fare ricorso al contratto a termine liberamente per un ulteriore periodo non superiore a sei mesi.
Esempi pratici
Qualora il 10 ottobre 2023 sia venuto a scadenza un contratto di lavoro a termine instaurato ex novo prima del 5 maggio 2023, lo stesso contratto potrà essere rinnovato o prorogato liberamente per ulteriori 12 mesi, ferma restando, lo ricordiamo, la durata massima di 24 mesi;
Qualora il 10 ottobre 2023 sia venuto a scadenza un contratto di lavoro a termine prorogato o rinnovato prima del 5 maggio 2023, lo stesso contratto potrà essere rinnovato o prorogato liberamente per ulteriori 12 mesi, fermi restando, lo ricordiamo, la durata massima di 24 mesi ed il numero massimo di quattro proroghe;
Qualora il 10 ottobre 2023 sia stato stipulato ex novo un contratto di lavoro a termine della durata di cinque mesi, lo stesso contratto potrà essere rinnovato o prorogato liberamente per un ulteriore periodo non superiore a sette mesi.