Energy and utilities

Comunità Energetiche Rinnovabili: Decreto attuativo e potenzialità del Partenariato Pubblico Privato in caso di CER partecipate da enti pubblici

Published on 4th Dec 2023

Energy storage fields, with solar panels and wind turbines

1. Tramite comunicato pubblicato online il 22 novembre 2023, la Commissione Europea ha dichiarato di aver approvato – previa verifica, ai sensi dell'art. 107, par. 3, lett. c) del TFUE, della compatibilità con il mercato interno degli aiuti di Stato destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività economiche e sulla base della disciplina europea in materia di aiuti di Stato a favore della tutela dell'ambiente e dell'energia 2022[1]  – il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) finalizzato a disciplinare, tra l'altro, le modalità di incentivazione dell'energia elettrica prodotta da impianti FER (Fonti Energia Rinnovabile) e condivisa nell’ambito di Comunità Energetiche Rinnovabili (CER)[2].

Il Decreto in parola (di cui si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana), collocandosi nel solco delle politiche di conseguimento degli obiettivi strategici del Green Deal europeo, punta all'attuazione di quanto disposto all'art. 8 del d.lg. n. 199/2021 – che ha recepito la Direttiva UE 2018/2021 (cd. Direttiva Red II) – ove è stato demandato al MASE il compito di aggiornare i meccanismi di incentivazione per gli impianti FER inseriti in configurazioni di autoconsumo collettivo o in CER di potenza non superiore a 1 MW, sulla base di una serie di criteri direttivi espressamente definiti nel citato d.lg. n. 199/2021.

Si tratta di un meccanismo di incentivazione, quello stabilito nel Decreto – e ora approvato dalla Commissione Europea –, che prevede l'erogazione di 5,7 miliardi di Euro, con l'obiettivo di incentivare la diffusione di forme, come pure le CER, di produzione e autoconsumo collettivo di energia da fonti rinnovabili, sostenendo la costruzione di nuovi impianti e l'espansione di quelli esistenti di potenza massima fino a 1 MW.

2. Più nello specifico, con il Decreto attuativo sono previste due misure incentivanti:

  • una tariffa incentivante sull’energia rinnovabile prodotta e condivisa (cfr. Titolo II del Decreto), per la quale è prevista una dotazione complessiva di 3,5 miliardi di Euro, finanziata attraverso il prelievo sulla bolletta elettrica dei consumatori, che si applica fino al trentesimo giorno successivo alla data del raggiungimento di un contingente di potenza incentivata pari a 5 Gigawatt, e comunque non oltre il 31 dicembre 2027;
  • un contributo a fondo perduto (cfr. Titolo III del Decreto), con dotazione pari a 2,2 miliardi di Euro finanziati attraverso fondi europei derivanti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – come perimetrati originariamente dall'art. 14, co. 1, lett. e), del d.lg. n. 199/2021 nell'ambito della Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 "Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'auto-consumo" –, e con l'obiettivo di installare una potenza complessiva pari ad almeno 2 Gigawatt fino al 30 giugno 2026 e di produrre indicativamente almeno 2.500 GWh/anno.

2.1 Per ciò che concerne la misura relativa alla tariffa incentivante, applicabile agli impianti FER inseriti nelle CER ma anche in altri sistemi di autoconsumo collettivo o individuale (cfr. art. 3 del Decreto), essa si compone di (a) una parte fissa, che varia in funzione della taglia dell'impianto, e (b) una parte variabile,  in funzione del prezzo di mercato dell'energia. A ciò si aggiunge una maggiorazione tariffaria legata alla localizzazione geografica dell’impianto (4€/MWh in più per le Regioni del Centro e 10€/MWh in più per quelle del Nord).

Per accedere alla tariffa incentivante i soggetti interessati dovranno presentare domanda al GSE entro 120 giorni successivi alla data di entrata in esercizio degli impianti. 

2.2 Con riguardo all'ulteriore misura stabilita nel Decreto afferente al contributo a fondo perduto, i beneficiari del contributo medesimo sono le CER – nonché i sistemi di autoconsumo collettivo da FER – "ubicati in Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti" (cfr. art. 7, co. 1 del Decreto). Detto contributo, inoltre, copre fino al 40% dei costi ammissibili in relazione all’investimento effettuato per realizzare un nuovo impianto o per potenziarne uno esistente. Il costo di investimento massimo di riferimento per l'erogazione del contributo a fondo perduto è di 1.500 €/kW per impianti fino a 20 kW, di 1.200 €/kW per impianti di potenza superiore a 20 kW e fino a 200 kW e di 1.050 €/kW per impianti di potenza superiore a 200 kW e fino a 1.000 kW.

Per accedere alla misura, la CER deve risultare già costituita alla data di presentazione della domanda di accesso al contributo e i lavori devono essere avviati solo successivamente a tale data. Inoltre, ove richiesto, la CER deve essere in possesso sia del titolo abilitativo alla costruzione e all’esercizio dell’impianto che del preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva. In aggiunta, gli impianti ammessi al contributo devono entrare in esercizio entro diciotto mesi dalla data di presentazione della richiesta (e comunque non oltre il 30 giugno 2026).

3. In termini generali, è da precisare poi come le due misure sopra descritte (tariffa incentivante e contributo a fondo perduto) siano cumulabili, tenendo tuttavia conto che la tariffa incentivante, in caso di cumulo, non può superare la misura massima del 40 per cento del contributo a fondo perduto, e ciò "nel rispetto del principio di divieto di doppio finanziamento di cui all'art. 9 del Reg. (UE) 241/2021" (cfr. art. 6, co. 1 del Decreto), dovendosi peraltro applicare, in tal caso, la riduzione dell'incentivo secondo le modalità previste all'Allegato 1 al Decreto.

4. I benefici previsti riguardano tutte le tecnologie rinnovabili, quali ad esempio il fotovoltaico, l’eolico, l’idroelettrico e le biomasse.

Per accedere alle agevolazioni sarà, innanzitutto, necessario individuare sia un'area dove realizzare l'impianto, che altri utenti con cui associarsi, i quali devono essere connessi alla medesima cabina primaria. Dopodiché bisognerà creare la CER con un proprio Statuto o un atto costitutivo che abbia come oggetto sociale prevalente i benefici ambientali, economici e sociali. Facoltativamente si può verificare, in via preliminare, con il GSE, se il progetto può essere ammesso all'incentivo. Solo una volta ottenuta l'autorizzazione a installare e connettere l'impianto alla rete per renderlo operativo si potrà chiedere definitivamente l'incentivo al GSE.

5. Come in precedenza segnalato, la partecipazione alla CER da parte di enti pubblici non solo rappresenta un'opportunità, ma in taluni casi costituisce un elemento qualificante dell'iniziativa, anche in termini di capacità incentivante del progetto. In tale contesto, un importante tassello operativo in merito alla forma giuridica da attribuire ad una CER alla quale partecipino anche enti pubblici è stata fornita dalla Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Toscana, che, con Deliberazione n. 77/2023/PASP, ha ritenuto incompatibile con la disciplina recata dal d.lg. n. 175/2016 (il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, c.d. decreto Madia) la costituzione di - o la partecipazione ad - una CER in forma societaria da parte di soggetti pubblici. A seguito di tale pronuncia, nella comune prassi è stata pertanto individuata la Fondazione di partecipazione quale strumento giuridico più adatto in caso di CER partecipata da enti pubblici.

6. Sebbene il Decreto sopra richiamato preveda espressamente la possibilità di beneficiare di contributi pubblici a fondo perduto per la realizzazione degli investimenti richiesti in caso di costituzione e attivazione di una CER, il reperimento delle restanti risorse economiche, da parte degli enti pubblici, rimane l'ostacolo operativo più rilevante.

Ecco che lo strumento del Partenariato Pubblico Privato (PPP) risulta quindi particolarmente adatto allo scopo, contribuendo alla creazione di una partnership strategica tra il settore pubblico e quello privato, e ciò in ottica di realizzazione di opere di interesse comune e soprattutto di utilità per la comunità.

Ciò che rende il PPP così apprezzato è la forma di finanziamento del progetto, che avviene principalmente a carico del soggetto privato coinvolto (o dei soggetti privati coinvolti) nell'iniziativa e, sempre più frequentemente, tramite “project financing” (altrimenti detto “finanza di progetto”). In particolare, il project financing è un’operazione economico-finanziaria che risulta ancor più semplificata alla luce della recente disciplina introdotta dal nuovo Codice dei Contratti Pubblici (il d.lg. n. 36/2023), che incentiva la possibilità, per i privati, di proporre l'esecuzione di investimenti a beneficio delle Pubbliche Amministrazioni e la connessa gestione delle attività così strutturate. La finanza di progetto – oggi normata dall'art. 193 del d.lg. n. 36/2023 - prevede l'attuazione di interventi la cui progettazione e realizzazione è a carico del privato, riducendo in tal modo il relativo rischio per il soggetto pubblico che beneficia, in tutto o in parte, di quanto eseguito.

Nel citato contesto, numerose sono le iniziative di Partenariato Pubblico Privato aventi ad oggetto la costituzione e l'attivazione di CER che interessano enti pubblici (esperienze, queste, di cui è prevista la diffusione, anche a seguito della imminente emanazione del Decreto). A tal proposto, si segnala che lo Studio Osborne Clarke è già attivamente impegnato in "PPP CER" di rilevante importanza (anche in termini di consistenza del relativo investimento), assistendo operatori privati ed enti pubblici nella presentazione delle relative proposte e/o nell'attività di valutazione delle iniziative di project financing, e ciò anche in considerazione della pluriennale e riconosciuta esperienza maturata nell'ambito dell'attuazione di quelli che sono stati fra i più importanti PPP realizzati a livello nazionale.

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Note

[1] Comunicazione della Commissione UE C/2022/481.
[2] La CER è un soggetto giuridico autonomo a partecipazione aperta e volontaria, nell'ambito del quale l'esercizio dei poteri di controllo fa capo esclusivamente a persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale, nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'ISTAT, che sono situate nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione. Lo scopo della CER è quello di autoprodurre, scambiare e consumare energia elettrica da fonti rinnovabili a livello locale, fornendo benefici ambientali, economici e sociali ai membri della comunità (cfr. art. 31 del d.lg. n. 199/2021).

 

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* This article is current as of the date of its publication and does not necessarily reflect the present state of the law or relevant regulation.

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