Codice Deontologico Farmindustria: novità sulle informazioni al pubblico
Published on 4th Mar 2025
Modificato l'articolo 3.26 sulle Informazioni al Pubblico

È stata recentemente completata la revisione dell'articolo 3.26 del Codice Deontologico di Farmindustria, riguardante le informazioni al pubblico. Questo aggiornamento è il risultato di numerose riunioni e discussioni che hanno coinvolto anche gli operatori del settore.
Nuovo Testo dell'articolo 3.26
Le aziende farmaceutiche sono autorizzate a fornire informazioni al pubblico sui loro prodotti in modo reattivo, tramite personale che non appartiene alle aree commerciali o di marketing. Queste informazioni devono rispettare i seguenti criteri:
- Natura delle Informazioni: Le informazioni non devono avere scopo commerciale e devono riguardare la corretta preparazione e somministrazione del farmaco.
- Supporto Informativo: Deve essere fornito supporto informativo ai cittadini per rispondere a domande specifiche sul prodotto, come la presenza di allergeni non indicati nel foglietto illustrativo o dati di stabilità del prodotto.
- Fonti di Informazione: Le informazioni devono essere tratte da fonti vigenti e referenziate, come il foglietto illustrativo e altri documenti approvati dalle Autorità Regolatorie, o da siti istituzionali di autorità regolatorie o governative.
- Tracciabilità e Documentazione: L'attività di comunicazione reattiva deve essere adeguatamente tracciata, documentata e archiviata.
È consentito includere il nome commerciale e la riproduzione integrale e letterale del foglietto illustrativo in formato digitale statico, anche tramite QR Code autorizzato da AIFA. È permessa anche la riproduzione fedele della confezione del medicinale o dispositivo sui siti internet dell'azienda ad accesso pubblico, a condizione che tali informazioni non siano state selezionate o modificate e siano accessibili solo tramite un'azione attiva di ricerca da parte dell'utente.
Restrizioni
- Consultazioni Terapeutiche: È vietato fornire consulti terapeutici o raccomandazioni di trattamento, indirizzando il paziente o il caregiver al medico curante.
- Finalità Promozionali: È proibita qualsiasi condotta, diretta o indiretta, con finalità promozionale, in conformità con il Codice Deontologico.
Commento Osborne Clarke
Questa revisione mira a garantire che le informazioni fornite al pubblico siano accurate, non commerciali e utili, mantenendo al contempo un elevato standard etico nella comunicazione delle aziende farmaceutiche.