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Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza: sull'OCRI si gioca il futuro del Paese

Published on 18th Nov 2019

La riforma del diritto fallimentare è una scommessa su cui si gioca il futuro del Paese, come fare a non perderla?
Ha provato a dare una risposta il dottor Mauro Vitiello, Capo Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia, nel corso del convegno organizzato dal S.I.S.CO. (Società Italiana di Studi Concorsuali) a Milano sabato 16 novembre 2019.

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Fondamentale sarà il funzionamento efficiente e tempestivo dell’OCRI (l’Organismo di Composizione della Crisi di Impresa), che dovrà essere formato da professionisti preparati e competenti, in grado di operare con celerità.

La preoccupazione è che il numero delle segnalazioni dello stato di crisi (da parte degli organi di controllo societari e dei creditori pubblici qualificati) sia eccessivo e “ingolfi” l’Organismo di nuova costituzione, all'entrata in vigore delle norme che li istituiscono, il prossimo 14 agosto 2020.

Su tale punto le prime stime già effettuate da Cerved (e riferite nella Relazione illustrativa del 10 gennaio 2019), che prevedevano, per il primo anno di funzionamento dell’OCRI, 12.000 segnalazioni da parte dell’INPS e 3.000 segnalazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate ed Enti di riscossione, sono state riviste al ribasso da Unioncamere, che stima ora circa 6.000 segnalazioni, a causa dell’inevitabile ritardo nell'accertamento degli inadempimenti contributivi e fiscali, che potrà portare a segnalazioni da parte dell’INPS e Agenzia delle Entrate non prima di 9 mesi / un anno dall'entrata in vigore del norme sulle misura di allerta.

All'avvio delle attività degli OCRI (che saranno istituiti presso le Camere di Commercio), le sole segnalazioni degli organi di controllo societari dovrebbero permettere una gestione efficace delle procedure di allerta e di composizione assistita della crisi e consentire, quindi, di non perdere la scommessa.

Il dott. Vitiello ha, anche, fornito qualche anticipazione sul contenuto del decreto correttivo attualmente in fase di ultimazione; si attendono modifiche sulla modalità di scelta del componente “amico” dell’ OCRI (ossia quello appartenente all'associazione rappresentativa del settore di riferimento del debitore, che la norma attualmente prevede sia individuato dal referente, sentito il debitore, tra quelli iscritti nell'apposito elenco), che potrà essere individuato in una rosa di tre professionisti scelti dal debitore (purché iscritti nell'apposito elenco).

Anche sui criteri per il primo popolamento dell’Albo dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell’insolvenza, sono previste modifiche, che ridurranno a due gli incarichi di curatore e/o commissario giudiziale che il candidato deve aver svolto negli ultimi quattro anni (attualmente l’art. 356 prevede almeno quattro incarichi).

Sempre nell’ottica di maggiore competenza ed efficienza, il correttivo dovrebbe anche introdurre la specificazione che l’OCRI, se richiesto dal debitore, potrà attestare la veridicità dei dati aziendali in vista di una successiva procedura di omologazione dell’accordo di ristrutturazione o di concordato preventivo, ma solo a condizione che almeno uno dei suoi componenti sia iscritto all'albo dei revisori contabili.

Il testo del correttivo sarà pronto entro 10 giorni, per poi passare all'esame del Consiglio dei Ministri e delle Commissioni Parlamentari, per essere approvato definitivamente la prossima primavera; sicuramente, quindi, il termine per l’emanazione del Decreto Ministeriale di istituzione dell’Albo dei soggetti che potranno far parte degli OCRI, già fissato al primo marzo 2020, dovrà essere rinviato a data successiva alla pubblicazione del decreto correttivo.

Non si prevedono altri rinvii, né sull'obbligo di nomina dell’organo di controllo e del revisore per le s.r.l. sopra soglia (16 dicembre 2019), né sulle altre norme del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (14 agosto 2020); forse si valuterà se rinviarne l’applicazione solo per le piccole imprese (la cui definizione, non attualmente presente nel Codice, dovrà essere derivata dalla normativa europea), ma sul punto il dott. Vitiello ha espresso parecchi dubbi.

Da un lato, infatti, la stessa complessiva riforma rischierebbe di perdere di impatto per una parte rilevante del tessuto imprenditoriale, dall'altro lato un’entrata in vigore scaglionata renderebbe difficoltoso redigere un utile secondo correttivo, già previsto nella legge delega con termine massimo al 14 agosto 2022.

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* This article is current as of the date of its publication and does not necessarily reflect the present state of the law or relevant regulation.

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