Codice del Consumo verso nuovi modelli di business: cosa è cambiato e cosa dovrà cambiare
Published on 2nd May 2022
Dal 1 Gennaio 2022 sono entrati in vigore i Decreti legislativi n. 170/2021 e n. 173/2021, in attuazione della Direttiva (UE) 2019/770 e della Direttiva (UE) 2019/771 che modificano e integrano il Codice del Consumo (d. lgs. 206/2005).
Con tali Decreti è stato adottato un importante complesso di norme, il cui principale obiettivo è la tutela precontrattuale e contrattuale dei consumatori, tese a trovare il punto di equilibrio fra la tutela dei diritti individuali e lo sviluppo del mercato, soprattutto quello digitale, rendendo più gravoso il regime di responsabilità in capo ai professionisti e rafforzando le garanzie di conformità dei beni e dei servizi con particolare riguardo a quelli digitali.
Cambia la definizione di "bene di consumo"
Il Decreto n. 170/2021 amplia tale nozione: ai beni "tradizionali" vengono ora aggiunti gli animali vivi e i "beni con elementi digitali" e cioè quei beni dotati di una componente digitale in assenza della quale non possono funzionare.
La componente digitale può essere interna al bene, incorporata, o esterna, interconnessa, ma in entrambi i casi deve presentare il carattere della essenzialità per il bene, che non deve poter svolgere le proprie funzionalità senza l'elemento digitale.
Fornitura dati personali
Il Decreto n. 173/2021 introduce una disciplina ad hoc per i contratti conclusi fra consumatore e professionista aventi ad oggetto la fornitura di beni e servizi digitali. In particolare, si evidenzia il fatto che per tali contratti la controprestazione del consumatore può consistere non solo nel pagamento di una somma di denaro, ma anche nella fornitura di dati personali, che potranno essere utilizzati dal professionista per finalità ulteriori rispetto a quelle relative alla fruizione del contenuto.
La possibilità ora sancita dal Codice del Consumo di acquistare un servizio cedendo i propri dati personali è una modifica destinata a far discutere e ad accendere il dibattito e l'attenzione sul valore commerciale e finanziario delle informazioni personali.
La "monetizzazione dei dati" è un tema controverso, in relazione al quale il Garante per la protezione dei dati personali, si è sempre mostrato molto cauto, ritenendola una delle sfide più delicate.
Sul punto lo stesso Garante ha affermato che "se, infatti, si legittimasse la remunerazione del consenso al trattamento, si rischierebbe la rifeudalizzazione dei rapporti sociali, ammettendo che per necessità si possa essere disposti a cedere, con i dati, la propria libertà".
Il raggiungimento del giusto equilibrio tra l’esigenza di beneficiare del diritto concesso dal Codice del Consumo e di evitare potenziali contestazioni di violazioni della normativa sul trattamento dei dati personali sarà decisivo, specialmente in sede di prima applicazione delle nuove previsioni, in relazione alle quali, a parere di chi scrive, il Garante per la protezione dei dati personali ne darà un'interpretazione restrittiva.
Nuovo Codice del Consumo verso nuovi modelli di business
L'applicabilità delle norme previste a tutela del consumatore ai nuovi modelli di business basati su tecnologie non appare, però, sempre di facile soluzione. Basti pensare al fenomeno degli NFT ed al metaverso in relazione ai quali alcuni autori hanno già evidenziato problematiche di applicabilità della normativa in materia di garanzia e di recesso.
Ad esempio è stato evidenziato come l'individuazione dell'oggetto della garanzia legale per le vendite abbinate di NFT ai prodotti fisici o servizi non sia sempre di facile soluzione. Si tratta, infatti, di fattispecie complesse in cui non risulta immediato capire se la garanzia vada applicata ad entrambi gli elementi della compravendita o se l'NFT rappresenti solo un tramite, un prodotto funzionale alla fruizione del servizio che costituisce quindi il vero oggetto della garanzia.
Sempre in relazione agli NFT l'altra problematica che è stata sollevata è quella legata al diritto di recesso e di ripensamento del consumatore di cui all'articolo 52, comma 1 del Codice del fatte salve le eccezioni di cui all'articolo 59, dispone di un periodo di 14 giorni per recedere da un contratto a distanza o negoziato fuori dai locali commerciali senza dover fornire alcuna motivazione.
Le transazioni degli NFT essendo compiute su blockchain - registro di contabilità condiviso e immutabile che facilita il processo di registrazione delle transazioni e la tracciabilità dei beni in una rete commerciale - sono di carattere irreversibile e non possono essere cancellate o invertite. Ci sono poi specifiche problematiche legate alle singole categorie di NFT per le quali l'esercizio del diritto di recesso potrebbe rivelarsi addirittura inattuabile. Le criticità riguardano l'applicazione dell'articolo 59 del Codice del Consumo che sembra difficilmente conciliabile con questi nuovi modelli di prodotti essendo la sua formulazione basata su casistiche "tradizionali" lontane da qualsiasi contesto tecnologico.
Conclusioni
Saranno necessari ulteriori interventi legislativi in merito al diritto di ripensamento in caso di NFT e sarà utile un coordinamento puntuale tra la nuova disciplina del codice del consumo e quella della protezione dei dati personali in relazione alla monetizzazione dei dati.
Si muove già in questa direzione l'interrogazione del Parlamento europeo alla Commissione europea del 15 febbraio 2022 avente ad oggetto uno studio per comprendere meglio un altro fenomeno fortemente trasformativo: il Metaverso, che rappresenta un’opportunità per le aziende ma rischia di sfuggire ai controlli di legalità e tutela dei consumatori.
Nell'attesa di ulteriori provvedimenti legislativi ci si dovrà affidare all'interpretazione che i Giudici daranno alle nuove norme a tutela del consumatore nell'ambito digitale.