Central Point of Contact - “OAM” Regulations implementing AMLD4 and PSD2

Published on 22nd Mar 2018

A seguito della implementazione da parte dell’OAM delle disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2007 e succ. modifiche e integrazioni (di seguito “Decreto Antiriciclaggio”) di seguito alcune brevi note in merito agli obblighi connessi con l’istituzione del punto di contatto di centrale e dei rapporti tra gli agenti di IP/IMEL comunitari e tale soggetto.

1.             Normativa di Riferimento

Gli obblighi di lotta al riciclaggio e al finanziamento al terrorismo di cui al Decreto Antiriciclaggio sono posti, inter alia, in capo agli istituti di pagamento, agli istituti di moneta elettronica, nonché alle loro succursali, e ai soggetti convenzionati e agenti (c.d. “nazionali”) di cui all’articolo 128-quater, commi 2 e 6, del TUB, iscritti nell’elenco ovvero nella sezione speciale OAM.

Qualora gli istituti di pagamento o gli istituti di moneta elettronica abbiano la sede legale e l’amministrazione centrale in altro Stato membro e siano stabiliti sul territorio della Repubblica senza succursali, questi, sono obbligati ad istituire punti di contatto centrale (di seguito “PDC”), che, ai sensi del Decreto Antiriciclaggio, sono i nuovi soggetti obbligati ai fini antiriciclaggio al posto dei soggetti convenzionali e agenti “nazionali” di cui all’articolo 128-quater, commi 2 e 6, del TUB. Ai sensi dell’articolo 43 del Decreto Antiriciclaggio, “I prestatori di pagamento e gli istituti di moneta elettronica aventi sede legale e amministrazione centrale in altro stato membro e stabiliti sul territorio della Repubblica senza succursale, avvalendosi di soggetti convenzionati e agenti, designano un punto di contatto centrale in Italia attraverso cui assolvono agli obblighi di cui all’Antiriciclaggio. La mancata istituzione del punto di contatto è sanzionata ai sensi dell’articolo 62 comma 1”.

Ai sensi del Decreto Legislativo del 1 settembre 1993, n. 385 (di seguito il “TUB”), per PDC si intende “il soggetto o la struttura designato dalle banche, dagli istituti di moneta elettronica o dagli istituti di pagamento comunitari che operano sul territorio della Repubblica in regime di diritto di stabilimento, senza succursale, tramite gli agenti di cui all’articolo 128-quater del TUB”, diversi dagli agenti in attività finanziaria di cui all’articolo 128-quater, commi 2 e 6, del TUB (di seguito “Agente”).

2.             Obblighi dell’Agente

Ai sensi dell’articolo 44 del Decreto Antiriciclaggio l’Agente:

a) è il soggetto deputato al raccoglimento delle informazioni relative a:

  • dati identificativi del cliente;
  • dati identificativi dell’esecutore;
  • dati identificativi del titolare effettivo;
  • ogni altra informazione rilevante;

tali dati dovranno essere inviati entro 20 giorni dall’effettuazione dell’operazione all’IMEL/IP di riferimento, ovvero per gli agenti di IMEL/IP aventi sede in altro Stato membro, al PDC;

b) dovrà conservare le informazioni raccolte per dodici mesi;

c) dovrà comunicare all’IMEL/IP di riferimento, ovvero per gli agenti di IMEL/IP aventi sede in altro Stato membro, al PDC, ogni circostanza ed informazione rilevante in ordine ad una segnalazione di operazione sospetta.

Inoltre l’Agente che presta servizi di pagamento per conto di IMEL/IP comunitari, nel caso in cui non sia presente il punto di contatto centrale, per inviare i propri dati deve:

  • scaricare il modulo “Comunicazione ai sensi dell’art. 128-quater, comma 7, del TUB”;
  • compilare in ogni sua parte e sottoscrivere il modulo;
  • allegare il modulo sottoscritto e copia del versamento della somma una tantumcompensativa dei costi d’opera dell’archivio informatico e del contributo per la gestione del sistema informatico parametrato alle trasmissioni inviate, all’indirizzo comunitari@pec.organismo-am.it;
  • ripetere le operazioni (ad esclusione del pagamento della somma una tantum) così come descritte secondo il calendario trimestrale di trasmissione.

3.             Oblighi del PDC

Una volta che il PDC ha ricevuto tali informazioni, in qualità di soggetto obbligato all’adempimento degli obblighi antiriciclaggio, deve trasmetterle alla UIF, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 36 del Decreto Antiriciclaggio, che al comma sesto prevede “il punto di contatto centrale, esamina le segnalazioni pervenute e, qualora le ritenga fondate alla luce dell’insieme degli elementi a propria disposizione e delle evidenze desumibili dai dati e dalle informazioni conservati, le trasmette alla UIF, prive del nominativo del segnalante”.

Ai sensi dell’articolo 45 del Decreto Antiriciclaggio, è previsto che:

a) i PDC (ovvero gli IMEL/IP o le relative succursali)comunichino, con cadenza semestrale, all’OAM ai fini dell’iscrizione del Registro dei soggetti convenzionati e agenti comunque denominati, diversi dagli agenti in attività finanziaria di cui all’articolo 128-quater, commi 2 e 6, del TUB le seguenti informazioni:

  • il nome, il cognome o la denominazione sociale, completa dell’indicazione del nominativo del responsabile legale e del preposto, del soggetto convenzionato o dell’agente e, ove assegnato, il codice fiscale;
  • l’indirizzo o la sede legale e, se diversa, la sede operativa del soggetto convenzionato o dell’agente, con indicazione della città e del relativo codice di avviamento postale;
  • l’espressa indicazione della prestazione di servizi di rimessa di denaro se erogata dal soggetto convenzionato o dall’agente;
  • l’eventuale cessazione del rapporto, da inviare entro 30 giorni dall’intervenuta cessazione; quest’ultima ipotesi può verificarsi anche qualora il punto di contatto o l’intermediario di riferimento accertino che le prassi adottate dai propri agenti e soggetti convenzionati non siano conformi agli standard.

b) i PDC per inviare i dati relativi agli Agenti debba:

  • scaricare il modulo “Richiesta di accesso alla registrazione“;
  • compilare in ogni sua parte e sottoscrivere il modulo;
  • inviare il modulo sottoscritto all’indirizzo puntodicontatto@pec.organismo-am.it, ed allegare copia del versamento della somma una tantumcompensativa dei costi d’opera dell’archivio dati OAM;
  • attendere conferma di abilitazione dall’OAM;
  • accedere alla funzione registrazione;
  • completata la registrazione, accedere all’Area Privata IMEL/IP comunitari (disponibile da settembre 2014) del portale OAM;
  • inviare i dati informativi relativi agli Agenti (vedi fac-simile modello per invio), seguendo le istruzioni operative contenute nel Manuale Utente;
  • pagare il contributo per la gestione del sistema informatico parametrato alle trasmissioni inviate;
  • ripetere le ultime due operazioni così come descritte dal calendario trimestrale di trasmissione.

La mancata istituzione del punto di contatto centrale è sanzionata (dalla Banca d’Italia) ai sensi dell’art. 62, comma 1, del Decreto Antiriciclaggio, con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000,00 ad euro 5.000.000,00 (ovvero pari al 10% del fatturato complessivo annuo se tale ammontare supera i 5.000.000,00 di euro).

Inoltre caso di inosservanza da parte degli Agenti o del PDC degli obblighi derivanti dalle disposizioni loro applicabili, l’OAM comunica all’Autorità del Paese d’origine tale violazione. Nel caso in cui i provvedimenti di quest’ultima risultino inadeguati, l’OAM informa il Ministero dell’Economia e delle Finanze che, sentito il Ministero degli Affari Esteri, può vietare a tali soggetti di intraprendere nuove operazioni in Italia.

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* This article is current as of the date of its publication and does not necessarily reflect the present state of the law or relevant regulation.

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