Biogas e biometano | 6 misure a supporto del settore
Published on 7th Jul 2022
Secondo una stima di Gas For Climate la produzione di biogas e biometano europea passerà dai 191 TWh del 2020 ai 1.020 del 2050. La crisi pandemica, aggravata dalla crisi energetica, rafforza il dibattito sulle fonti di energia rinnovabile e diventa strategico coglierne tutte le opportunità. Quali sono, in Italia, alcune misure che possono supportare questo settore? A seguire una breve disamina.
1. Decreto Energia (D.L. n.17/2022 conv. con L. n.34/2022)
Articolo 12-bis. – Sottoprodotti utilizzabili negli impianti per la produzione di biogas e biometano
Al fine di semplificare il processo produttivo negli impianti per la produzione di biogas e biometano, i sottoprodotti (di cui ai punti 2 e 3 della tabella 1.A dell’allegato 1 al decreto MISE 23 giugno 2016)
a) provenienti da attività agricola, di allevamento, dalla gestione del verde e da attività forestale
(trattasi di effluenti zootecnici; paglia; pula; stocchi; fieni e trucioli da lettiera; residui di campo delle aziende agricole; sottoprodotti derivati dall’espianto; sottoprodotti derivati dalla lavorazione dei prodotti forestali; sottoprodotti derivati dalla gestione del bosco; potature, ramaglie e residui dalla manutenzione del verde pubblico e privato).
b) provenienti da attività alimentari ed agroindustriali
(trattasi di sottoprodotti della trasformazione/lavorazione del pomodoro; delle olive; dell'uva; della frutta; di ortaggi; di barbabietole da zucchero; del risone; dei cereali; di alga; lavorazioni ittiche; industria dolciaria, della torrefazione del caffè, della lavorazione della birra e di frutti o semi oleosi)
possono essere ammessi in ingresso agli impianti per la produzione di biogas e biometano e si intendono compresi nella definizione di “residui dell’attività agroalimentare” (di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2016), a condizione che
- rispettino i requisiti per essere considerati sottoprodotti e dunque esclusi dal novero dei rifiuti ai sensi dell'art. 184 bis del Codice dell'Ambiente;
- l’impiego del sottoprodotto rispetti le norme per l'utilizzazione agronomica del digestato (titolo IV del decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2016).
2. Decreto Milleproroghe (D.L. n. 228/2021 conv. con L. n.15/2022)
Articolo 11 – proroga dei termini in materia di transizione ecologica
Il comma 5-septies dell'articolo 11 introdotto in sede di conversione del Decreto Milleproroghe ha modificato l'articolo 40-ter del Decreto Legge 162/2019, estendendo anche per l'anno 2022 l'incentivo previsto dall'articolo 1 comma 954 legge 145/2018 (legge di bilancio 2019).
Pertanto, "gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, con potenza elettrica non superiore a 300 kW e facenti parte del ciclo produttivo di una impresa agricola, di allevamento, realizzati da imprenditori agricoli anche in forma consortile e la cui alimentazione deriva per almeno l'80 per cento da reflui e materie derivanti prevalentemente dalle aziende agricole realizzatrici, nel rispetto del principio di connessione ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, e per il restante 20 per cento da loro colture di secondo raccolto, continuano ad accedere agli incentivi secondo le procedure, le modalità e le tariffe di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico 23 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016. L'accesso agli incentivi di cui ai commi dal presente a 957 è condizionato all'autoconsumo in sito dell'energia termica prodotta, a servizio dei processi aziendali".
Gli stanziamenti previsti dalla legge di bilancio 2019 erano pari a € 25 milioni.
I meccanismi di erogazione dell'incentivo sono di competenza del GSE, ai sensi del D.M. 23/06/2016.
3. PNRR – M2C2 – Investimento 1.4
Sviluppo del biometano, secondo criteri per promuovere l'economia circolare
Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ("PNRR") - con la misura M2C2 "Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile", investimento 1.4 - ha previsto una linea di investimento di € 1.923,4 milioni per lo sviluppo del biometano, per il quadriennio 2022-2026.
Tale misura ha lo scopo di:
- migliorare l’efficienza degli impianti biogas agricoli esistenti verso la produzione totale o parziale di biometano, da utilizzare nel settore del riscaldamento e raffrescamento industriale e residenziale sia nel settore terziario che dei trasporti;
- sostenere la realizzazione di nuovi impianti per la produzione di biometano;
- promuovere pratiche ecologiche nella fase di produzione del biogas;
- promuovere veicoli alimentati a metano/biometano.
Sviluppo biometano (M2-C2-1.4) |
€1.923.400.000 (prestiti) di cui: 2021: 0 |
L’obiettivo è incrementare la potenza di biometano da riconversione da destinare al greening della rete gas pari a circa 2,3-2,5 miliardi metri cubi; ridurre le emissioni di gas serra per 13,5 milioni di tonnellate di CO2 equivalente (in particolare metano e protossido di azoto) e di ammoniaca dall'agricoltura; creare circa 90 mila posti di lavoro. Gli interventi mirano a:
Ai tre obiettivi sono destinati 1.908,4 milioni di euro (vedi il riparto per anno). Periodo rilevante dal 1/01/2022 al 30/06/2026,
Periodo rilevante dal 01/02/2022 al 30/06/2026. |
Destinatari: Comuni, operatori del sistema di distribuzione (DSOs), produttori di energia a biogas, agricoltori e diversi settori industriali. In particolare, il progetto si concentrerà sui settori dei trasporti e dell'agricoltura e valorizzerà i settori industriale e agricolo (come quello zootecnico e caseario), entrambe eccellenza del "Made in Italy". |
4. Attuazione c.d. Direttiva RED II (D.lgs. n. 199/2021)
Articolo 11 – Incentivi in materia di biogas e produzione di biometano
Il biometano prodotto ovvero immesso nella rete del gas naturale è incentivato mediante l'erogazione di una specifica tariffa di durata e valore definiti con successivi decreti del Ministero della transizione ecologica, assicurando al produttore di biometano lo stesso livello di incentivazione per l'utilizzo nel settore dei trasporti e negli altri usi, ivi inclusi quelli per la produzione di energia elettrica e termica in impianti di cogenerazione industriale, anche in connessione a reti di teleriscaldamento e reti calore ed esclusi gli usi termoelettrici non cogenerativi.
L'ARERA definisce le modalità con le quali le risorse per l'erogazione dell'incentivo trovano copertura a valere sul gettito delle componenti delle tariffe del gas naturale.
Le modalità di attuazione degli incentivi per il biometano dovranno essere definite con decreto del Ministero della transizione ecologica, da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo in oggetto.
Al momento non risulta ancora adottato il decreto del Ministero della transizione ecologica.
Articolo 14 – Criteri specifici di coordinamento fra misure del PNRR e strumenti di incentivazione settoriali
Con decreto del Ministero della transizione ecologica, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, dovranno essere disciplinate le modalità per la concessione dei benefici delle misure PNRR, incluse quelle per lo sviluppo del biometano.
La norma dispone che: "[I]n attuazione della misura Missione 2, Componente 2, Investimento 1.4 'Sviluppo del biometano, secondo criteri per promuovere l'economia circolare', sono definiti criteri e modalità per la concessione, attraverso procedure competitive, di un contributo a fondo perduto sulle spese ammissibili connesse all'investimento per l'efficientamento, la riconversione parziale o totale di impianti esistenti a biogas, per nuovi impianti di produzione di biometano, per la valorizzazione e la corretta gestione ambientale del digestato e dei reflui zootecnici, per l'acquisto di trattori agricoli alimentati esclusivamente a biometano. Con il medesimo decreto sono definite le condizioni di cumulabilità con gli incentivi tariffari di cui all'articolo 11 e sono altresì dettate disposizioni per raccordare il regime incentivante con quello previsto dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 2 marzo 2018".
Al momento non risulta ancora adottato il decreto del Ministero della transizione ecologica.
5. Green New Deal Italiano
Decreto interministeriale MISE-MEF 1° dicembre 2021
Con il Decreto interministeriale MISE-MEF 1° dicembre 2021 sono state previste delle misure al fine di fornire agevolazioni finanziarie a sostegno dei progetti di ricerca, sviluppo e innovazione per la transizione ecologica e circolare. Le risorse sono attinte del Fondo per la crescita sostenibile (ex FIT – Fondo per l'innovazione tecnologica istituito con il Decreto Crescita n. 83/2012).
Per l'attuazione della misura sono previsti:
- Euro 600 milioni sotto forma di finanziamento agevolato;
- Euro 150 milioni a titolo di contributo a fondo perduto al netto degli oneri per l'attività di gestione resa dal MISE sugli interventi approvati.
È demandato al MISE l'adozione di decreti per l'attivazione delle agevolazioni finanziarie previste.
A chi si rivolge: imprese di qualsiasi dimensione che esercitano attività industriali, agroindustriali, artigiane, di servizi all’industria e centri di ricerca, che presentano progetti singolarmente o in forma congiunta.
Cosa finanzia: programmi di innovazione sostenibile che prevedano attività di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale in relazione a:
- decarbonizzazione dell’economia;
- economia circolare;
- riduzione dell’uso della plastica e sostituzione della plastica con materiali alternativi;
- rigenerazione urbana;
- adattamento e mitigazione dei rischi sul territorio derivanti dal cambiamento climatico.
Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni, i programmi devono:
- essere realizzati dai soggetti a cui l'incentivo è rivolto nell’ambito di uno o più dei propri impianti ubicati nel territorio nazionale;
- prevedere spese e costi ammissibili non inferiori a € 3 milioni e non superiori a € 40 milioni:
- essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni;
- avere una durata non inferiore a 12 mesi e non superiore a 36 mesi.
Le imprese accedono alle agevolazioni secondo due distinte procedure:
- a sportello, per i programmi di importo non inferiore a € 3 milioni e non superiore a € 10 milioni;
- negoziale, per i programmi di importo superiore a € 10 milioni e non superiore a € 40 milioni.
Al momento, non risultano ancora adottati i decreti attuativi del MISE.
6. Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali
Art. 1051 s.s. della legge n. 178/2020 e decreto direttoriale 6 ottobre 2021
Scopo: supportare e incentivare le imprese che investono in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.
A chi si rivolge: a tutte le imprese che investono in beni strumentali destinati a strutture produttive.
Periodo: a decorrere dal 16 novembre 2020 fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Quali beni: i beni strumentali di cui all'allegato A e B legge 232/2016.
Per i beni strumentali materiali sono previste le seguenti agevolazioni per l'anno 2022:
- 40% del costo per la quota di investimenti fino a € 2,5 milioni;
- 20% del costo per la quota di investimenti oltre € 2,5 milioni e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a € 10 milioni;
- 10% del costo per la quota di investimenti fino a € 10 milioni e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a € 20 milioni.
Per i beni strumentali immateriali è prevista la seguente agevolazione per l'anno 2022:
- 20% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a € 1 milione.
Per maggiori informazioni e chiarimenti non esitare a contattare i nostri professionisti.