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UE rafforza regole in materia di protezione degli investitori, modificando le Direttive MIFID, UCITS e AIFMD

Published on 5th Sep 2023

La Commissione Europea ha proposto una "Strategia per gli investimenti al dettaglio" per migliorare le norme di protezione degli investitori al dettaglio. Tale strategia consiste in una proposta di Direttiva - che modifica MiFID II, IDD, UCITS, AIFMD e Solvency II - e in una proposta di Regolamento - che modifica il Regolamento PRIIPS.

Riassunto
  • Obiettivi

(i) Rafforzare il quadro di protezione degli investitori al dettaglio, (ii) responsabilizzarli nel prendere decisioni di investimento, (iii) garantire loro un trattamento equo nell'utilizzo dei servizi di investimento al fine di ottenere migliori risultati di investimento e (iv) migliorare l'efficienza e l'integrazione del mercato interno in tutti i servizi finanziari al dettaglio.

  • Soggetti interessati

Soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento, quali SIM, Imprese di investimento UE, Banche Italiane, Banche UE, Imprese di Paesi terzi, SGR, SICAV/SICAF, consulenti finanziari autonomi, società di consulenza finanziarie, Intermediari finanziari ex art. 106 TUB.

  • Prossimi passi

Le bozza di Direttiva e Regolamento necessitano l'approvazione del Parlamento e del Consiglio dell'UE. Si prega di notare che nel corso del processo legislativo potranno essere apportate alcune modifiche alle proposte.

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Il 24 maggio 2023, la Commissione UE ha adottato un pacchetto denominato "Strategia di investimento al dettaglio", composto da una proposta di Direttiva e da una proposta di Regolamento, che stabilisce un nuovo regime in base al quale devono essere rafforzate le norme di protezione relative agli investimenti effettuati dagli investitori al dettaglio. 

Principali novità:

Protezione degli investitori

Con riferimento alla protezione degli investitori al dettaglio, il pacchetto di iniziative:

  • mira a semplificare e ridurre le informazioni presentate agli investitori al dettaglio, richiedendo di: (i) esporre adeguate avvertenze sul rischio in tutto il materiale informativo relativo a prodotti particolarmente rischiosi, al fine di avvisare gli investitori al dettaglio dei rischi specifici di potenziali perdite finanziarie; (ii) fornire a tutti i clienti al dettaglio e ai clienti un rendiconto annuale che fornisca, tra l'altro, informazioni sui costi e sugli oneri, compresi i pagamenti di terzi, e sui risultati - che saranno ora standardizzati - e, a seconda dei prodotti di investimento offerti, i requisiti minimi di informazione da includere nel rendiconto annuale.
  • introduce nuovi obblighi relativi al rischio di comunicazioni di marketing sbilanciate o fuorvianti che enfatizzano solo i benefici. In particolare, gli intermediari dovranno (i) adottare una politica sulle comunicazioni e sulle pratiche di marketing; (ii) avere un'organizzazione e un'amministrazione efficaci per garantire il rispetto di tutti gli obblighi relativi alle comunicazioni di marketing; (iii) identificare chiaramente le comunicazioni di marketing - che includono le caratteristiche essenziali del prodotto o servizio d'investimento in modo corretto, chiaro e non fuorviante - e garantire che siano adeguatamente attribuite all'impresa di investimento, all'impresa di assicurazione o all'intermediario assicurativo da cui o per conto del quale sono effettuate.
  • introduce un nuovo divieto sugli incentivi pagati dai produttori ai distributori in relazione ai servizi di ricezione e trasmissione di ordini o di esecuzione di ordini per conto di clienti al dettaglio - mantenendo tutti i precedenti divieti sugli incentivi relativi alla consulenza indipendente e alla gestione del portafoglio. Per agire nel migliore interesse dei loro clienti, i consulenti finanziari dovranno almeno (i) basare la loro consulenza su una valutazione di una gamma adeguata di prodotti finanziari, (ii) raccomandare il prodotto finanziario più efficiente in termini di costi tra la gamma di prodotti finanziari idonei e (iii) offrire almeno un prodotto finanziario senza caratteristiche aggiuntive che non siano necessarie per il raggiungimento degli obiettivi di investimento del cliente e che diano luogo a costi aggiuntivi, in modo che agli investitori al dettaglio siano presentate anche opzioni alternative e possibilmente più economiche da considerare.
  • introduce nuovi obblighi per i produttori di definire un processo di determinazione dei prezzi che consenta di identificare e quantificare tutti i costi e gli oneri e di valutare se tali costi e oneri non compromettano il valore che si prevede venga apportato dal prodotto. 
  • cerca di garantire che gli Stati membri promuovano misure di educazione finanziaria a livello nazionale.
  • consente alle Autorità di vigilanza (i) di utilizzare gli strumenti di vigilanza e di intervenire rapidamente contro le pratiche di marketing ingannevoli; (ii) di limitare l'accesso ai siti web che rappresentano una minaccia per la protezione degli investitori; e (iii) di svolgere attività di mystery shopping.
Processo di onboarding della clientela

La proposta di Direttiva mira a semplificare la procedura di classificazione per gli investitori che si qualificano come professionali. A tal fine, la proposta (i) riduce il criterio patrimoniale da Euro 500.000 a Euro 250.000 e (ii) inserisce un possibile quarto criterio, che richiede che il cliente sia in grado di dimostrare all'impresa di aver seguito un'istruzione o una formazione riconosciuta che ne prova la capacità di comprendere i servizi e le operazioni previsti e di valutare adeguatamente i rischi.

La proposta ha lo scopo anche di implementare i test di adeguatezza e appropriatezza che siano più adatti alle esigenze degli investitori al dettaglio. A tal fine, la proposta introduce l'obbligo per le imprese di investimento di spiegare lo scopo delle valutazioni ai clienti al dettaglio e ai clienti in modo chiaro e semplice, e di ottenere dai clienti al dettaglio e dai clienti tutte le informazioni pertinenti che possono essere necessarie e proporzionate per le valutazioni.  

Standard professionali per i consulenti in materia di investimenti

La proposta di Direttiva introduce requisiti - derivanti dagli orientamenti dell'ESMA - per i consulenti in materia di investimenti, previsti nel nuovo allegato V, che comportano, tra l'altro la necessità di: (i) comprendere le caratteristiche, i rischi e le peculiarità principali degli strumenti finanziari offerti o raccomandati, comprese le eventuali implicazioni fiscali generali a carico del cliente nel contesto delle operazioni; (ii) comprendere i costi e gli oneri complessivi a carico del cliente nel contesto del tipo di prodotto d'investimento offerto o raccomandato e i costi relativi alla fornitura della consulenza e di qualsiasi altro servizio correlato fornito; e (iii) comprendere come il tipo di prodotto d'investimento fornito dall'impresa possa non essere adatto al cliente, dopo aver valutato le informazioni pertinenti fornite dal cliente rispetto ai cambiamenti avvenuti dopo la raccolta delle informazioni pertinenti.

Modernizzazione del documento contenente le informazioni chiave

Le principali novità contenute nella proposta di Regolamento sono: (i) l'introduzione di una nuova sezione nel KID dei PRIIPs intitolata "Prodotto in sintesi" per riassumere ed evidenziare le informazioni su un tipo di prodotto d'investimento, i suoi costi e il livello di rischiosità, il periodo di detenzione consigliato e la presenza di prestazioni assicurative; (ii) la modifica delle regole per la presentazione dei costi dei prodotti multi-opzione ("MOP"), specificando le condizioni che devono essere soddisfatte per fornire informazioni trasparenti agli investitori al dettaglio e facilitare la scelta tra le diverse opzioni di investimento; e (iii) l'introduzione di una nuova sezione dedicata nel documento chiave per gli investimenti dei PRIIPs, incentrata sulla sostenibilità, che integra il quadro informativo sulla finanza sostenibile.

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* This article is current as of the date of its publication and does not necessarily reflect the present state of the law or relevant regulation.

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