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Le norme di sicurezza antincendio per gli edifici: l'importanza dei controlli.

Published on 26th Oct 2021

L'incendio della "Torre dei Moro" (dal nome della famiglia di immobiliaristi che controlla la società che l'ha edificata), avvenuto nella periferia sud di Milano, ha richiamato l'attenzione delle istituzioni, dei professionisti del settore e dei cittadini sull'importanza dei materiali isolanti e delle norme tecniche nei processi di realizzazione e riqualificazione delle facciate degli edifici che, anche alla luce delle varie misure di sostegno messe in campo dal Governo (quali Bonus Facciate, Ecobonus e Superbonus 110%), rappresentano un tema più che mai attuale.

 

L'incendio della "Torre dei Moro" (dal nome della famiglia di immobiliaristi che controlla la società che l'ha edificata), avvenuto nella periferia sud di Milano, ha richiamato l'attenzione delle istituzioni, dei professionisti del settore e dei cittadini sull'importanza dei materiali isolanti e delle norme tecniche nei processi di realizzazione e riqualificazione delle facciate degli edifici che, anche alla luce delle varie misure di sostegno messe in campo dal Governo (quali Bonus Facciate, Ecobonus e Superbonus 110%), rappresentano un tema più che mai attuale.

Tali ipotesi erano già state espresse dal sottosegretario al Ministero dell'Interno Carlo Sibilia che, a distanza di poche ore dall'incendio, con le sue dichiarazioni aveva puntato i riflettori sul cappotto termico dell'edificio. Di recente, la Procura di Milano ha disposto una consulenza ad ampio spettro per indagare sull'incidente e individuare eventuali falle nel sistema di sicurezza o nelle tecniche di costruzione del palazzo.

Gli interventi che prevedono la realizzazione ovvero la riqualificazione delle facciate degli edifici – al fine di conseguire un maggior isolamento termico e un connesso risparmio in termini energetici – costituiscono attività molto delicate e invasive, che possono durare molti mesi e in relazione alle quali il Legislatore impone il rispetto di determinati requisiti, quali l'utilizzo di materiali che rispettino i criteri ambientali minimi di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del Mare (ora Ministero della Transizione Ecologica) dell'11 ottobre 2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).

L'incendio della Grenfell Tower: analogie e fattori comuni.

L'episodio – nel quale, fortunatamente, non sono stati registrati né morti né feriti – presenta forti analogie con il tragico incendio della Grenfell Tower, avvenuto a Londra nella notte del 14 giugno 2017, nel quale persero la vita 72 persone.

Similmente a quanto sembrerebbe avvenuto per la Torre dei Moro, nel caso della Grenfell Tower il rogo, originatosi a causa di un corto circuito di un elettrodomestico difettoso all'interno di un appartamento del 4° piano, si sarebbe poi esteso all'involucro delle facciate (risalendo tutti i 24 piani dell'edificio), realizzato con materiale ad alto rischio di infiammabilità, che non aveva superato tutti i controlli, ovvero in relazione al quale non erano state effettuate verifiche attendibili.

Le squadre dei vigili del fuoco accorse sul posto, dopo aver inutilmente tentato di accedere alla torre, avevano provato a spegnere le fiamme dall'esterno, senza tuttavia riuscire a raggiungere i piani superiori – nei quali si era nel frattempo esteso l'incendio – a causa della limitata gittata delle autopompe.

È allora facile comprendere come la scrupolosa osservanza della normativa tecnica e in materia antincendio costituisca un requisito imprescindibile per la sicurezza delle nostre case, soprattutto in un momento in cui la corsa alla realizzazione degli interventi di cui al Superbonus, Bonus Facciate, ecc., e al reperimento delle materie prime, potrebbe costituire il terreno fertile per l'esecuzione di interventi edilizi non a regola d'arte e in violazione delle fondamentali norme di sicurezza.

Infatti, se eventi simili a quello che hanno interessato la Grenfell Tower di Londra erano sicuramente meno frequenti in Italia sino a poco tempo fa a causa – soprattutto – dei materiali impiegati nella realizzazione del patrimonio edilizio (prevalentemente intonaco e laterizio, che di per sé rendono meno agevole la propagazione delle fiamme), il mutamento delle tecniche costruttive – a seguito della necessità di isolare maggiormente gli edifici per renderli più efficienti dal punto di vista energetico con minore impatto ambientale – ha reso più che mai attuale l'esigenza di implementare la normativa in materia di sicurezza.

Le norme di sicurezza antincendio in Italia: perché aspettare?

Sotto questo profilo, con il decreto del Ministero dell'Interno del 25 gennaio 2019 (entrato in vigore il 6 maggio 2019), il Governo aveva già integrato e modificato la normativa applicabile per gli edifici di civile abitazione di grande altezza (superiore a 12 metri), prescrivendo l'adozione di idonee misure preventive commisurate al livello di rischio incendio, e con l'indicazione di una serie di criteri che dovrebbero essere valutati ai fini della sicurezza in caso di incendio dalle facciate degli edifici.

Tutte le disposizioni del predetto decreto ministeriale si applicano agli edifici di civile abitazione di nuova realizzazione e a quelli esistenti che siano oggetto di interventi - successivi alla data di entrata in vigore del medesimo decreto -, comportanti la realizzazione o il rifacimento delle facciate per una superficie superiore al 50% della superficie complessiva delle facciate, mentre – come di seguito specificato – sono previsti termini maggiori per quanto riguarda gli edifici esistenti sui quali non vengano eseguiti i predetti interventi.

Il decreto opera poi una prima specifica per tutti gli edifici soggetti alle disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica n. 151/2011 (punto 77 dell'Allegato 1), ossia gli edifici destinati a uso civile con altezza superiore a 24 metri. In questo caso, i requisiti per la sicurezza delle facciate sono calcolati con l'obiettivo di escludere o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo le probabilità di:

  • propagazione di un incendio originato all'interno dell'edificio (come nel caso della Torre dei Moro e della Grenfell Tower) a causa di fiamme o fumi caldi che fuoriescono da vani, aperture e cavità verticali della facciata, interstizi tra i solai o tra le pareti interne e quelle esterne, dai quali le fiamme possano poi interessare altri compartimenti, sia orizzontali sia verticali;
  • sviluppo di un incendio – originatosi all'esterno dell'edificio – su una facciata dello stesso;
  • fenomeni di caduta di parti di facciata che possano rendere difficoltoso o impedire l'esodo degli abitanti dall'edificio nel quale si è sviluppato un incendio.

Inoltre, l'Allegato 1 del decreto ministeriale suddetto inserisce alcune modifiche all'Allegato al decreto 16 maggio 1987, n. 246 (concernente norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione) anche per gli edifici di altezza inferiore, introducendo peraltro i cosiddetti "Livelli di prestazione" o "L.P.". A ciascun L.P. – – suddivisi in 4 livelli, da 0 a 3, sulla base della crescente altezza degli edifici (con un'altezza minima di 12 metri per il L.P. 0) – corrisponde l'adozione obbligatoria di una serie di misure antincendio e di sicurezza. Ad esempio, sono previsti  compiti e adempimenti sia a cura del responsabile dell'attività (che potrebbe essere un soggetto diverso dall'amministratore del condominio) sia degli occupanti, le varie misure emergenziali da adottare in caso di incendio e quelle da osservare al fine di prevenirli, la pianificazione dell'emergenza (per i L.P. 1, 2 e 3) e il centro di gestione dell'emergenza (solo per il L.P. 3), ossia la realizzazione o la destinazione (anche non esclusiva) di un locale da utilizzarsi per il coordinamento delle operazioni di emergenza, nel quale sono conservate – almeno – le informazioni relative alle planimetria, agli schemi funzionali degli impianti, i sistemi di allarme vocale (EVAC), ecc.

Per tutti gli edifici di altezza superiore a 54 metri (ricompresi, quindi, nei L.P. 3 e 4) è inoltre obbligatoria l'installazione di un impianto di segnalazione manuale di allarme incendio, mentre quelli con altezza superiore a 80 metri (L.P. 4) devono prevedere anche sistemi di allarme vocale per scopi di emergenza.

Secondo quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 1 e 3 del provvedimento in parola, gli edifici di civile abitazione esistenti alla data di entrata in vigore del decreto medesimo avrebbero dovuto adeguarsi alle disposizioni di cui all'Allegato 1 entro:

  • il 6 maggio 2021 (due anni dall'entrata in vigore del decreto) per quanto riguarda l'installazione degli impianti di segnalazione manuale di allarme incendio e dei sistemi di allarme vocale per scopi di emergenza;
  • il 6 maggio 2020 (un anno dall'entrata in vigore del decreto) per tutte le restanti disposizioni.

Tuttavia, a seguito dell'insorgere dell'emergenza da Covid-19 su tutto il panorama nazionale, il Governo ha sistematicamente prorogato il termine del 6 maggio 2020 e, da ultimo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 63 bis del Decreto Legge n. 104 del 14 agosto 2020 (introdotto dalla relativa legge di conversione n. 126 del 13 ottobre 2020), è stato disposto un rinvio di sei mesi dal termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri (per ora fissato al 31 dicembre 2021).

Conseguentemente, salvo ulteriori proroghe, al fine di rendere obbligatoria per gli edifici con altezza superiore ai 12 metri l'adozione e l'implementazione delle misure di sicurezza antincendio necessarie per evitare il ripetersi di fenomeni quale quello della Torre dei Moro (o peggio, della Grenfell Tower), dovremmo attendere almeno sino al 1° luglio 2022.

Nel frattempo, le autorità competenti avranno il difficile (ma essenziale) compito di verificare – per quanto possibile – il rispetto delle normative di settore nella realizzazione di tutti gli interventi di efficientamento energetico ricadenti sotto l'ombrello delle varie misure varate in questi ultimi anni dal Governo, quali il Bonus Facciate, l'Ecobonus e il Superbonus 110%.

 

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* This article is current as of the date of its publication and does not necessarily reflect the present state of the law or relevant regulation.

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