Energy and utilities

Il Legislatore interviene nuovamente su controlli e sanzioni del GSE in materia di incentivi

Published on 7th Nov 2019

Con il Decreto Legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 2 novembre 2019, n. 128 (G.U. 2/11/2019 n. 257), il Legislatore ha nuovamente modificato l’art. 42 del D.lgs. n. 28/2011 (c.d. Decreto Romani) relativo ai controlli e alle sanzioni in materia di incentivi.

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L’art. 42 del D.lgs. n. 28/2011 prima dell’ultima modifica

Come noto, il citato art. 42 era già stato oggetto di numerose modifiche nel corso del 2017, per effetto della legge di bilancio per l’anno 2018 approvata il 23 dicembre 2017, della legge 4 agosto 2017 n. 124 e della legge 21 giugno 2017 n. 96 (c.d. Misure Salva Pannelli).

Le suindicate modifiche del 2017 hanno introdotto, nella sostanza, misure volte a salvaguardare la produzione di energia da fonti rinnovabili (ed il relativo investimento) per quegli impianti che percepiscono incentivi al momento dell'accertamento da parte del GSE di una violazione rilevante ai fini dell’erogazione degli incentivi medesimi. In tale ipotesi, il Legislatore ha previsto che il Gestore, anziché procedere alla revoca dell’incentivo ed al suo recupero, applichi una decurtazione percentuale sulla tariffa percepita. Tale decurtazione è inoltre ridotta nel caso in cui le violazioni siano spontaneamente denunciate prima che sia avviato un procedimento di verifica e controllo.

Inoltre, una disciplina specifica è prevista per gli impianti fotovoltaici, nell’ipotesi in cui i moduli istallati non siano certificati o con certificazioni non rispondenti alla normativa di riferimento; nel qual caso è prevista una decurtazione in misura fissa della tariffa incentivante percepita.

Ciò premesso, prima dell’ultima modifica, l’articolo 42 disponeva tra l’altro che:

  1. in caso di violazioni rilevanti ai fini dell’erogazione degli incentivi, la decurtazione dell’incentivo poteva variare, in ragione dell’entità della violazione, dal 20% all’80%, la quale veniva ulteriormente ridotta di un terzo, in caso di autodenuncia della violazione (comma 3);
  2. in caso di violazioni relative alla certificazione dei moduli istallati, rilevate a seguito di verifiche o controlli, per gli impianti fotovoltaici di piccola taglia, di potenza compresa tra 1 e 3 kW, si applicava una decurtazione del 30% della tariffa incentivante, sin dalla data di decorrenza della convenzione (comma 3-quater);
  3. in caso di violazioni relative alla certificazione dei moduli istallati, rilevate a seguito di verifiche o controlli, per gli impianti fotovoltaici di potenza superiore 3 kW, si applicava, su istanza del soggetto beneficiario della tariffa incentivante, una decurtazione del 20% della tariffa incentivante, a condizione che lo stesso soggetto beneficiario avesse intrapreso le azioni consentite dalla legge nei confronti dei soggetti responsabili della non conformità dei moduli e che ne facesse apposita istanza (comma 4-bis).

Le ultime modifiche all’art. 42 del D.lgs. n. 28/2011

L’art. 13-bis del Decreto Legge 3 settembre 2019, n. 101, inserito in sede di conversione dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, è intervenuto sull’art. 42 riducendo le percentuali delle decurtazioni sugli incentivi che il GSE dovrà applicare mentre restano invariati tutti i presupposti e prescrizioni precedentemente introdotti.

Pertanto, per effetto di tale modifica, oggi l’art. 42 dispone che:

  1. in caso di violazioni rilevanti ai fini dell’erogazione degli incentivi, il GSE potrà applicare una decurtazione dell’incentivo, in ragione dell’entità della violazione, dal 10% all’50%, la quale dovrà essere ulteriormente ridotta della metà, in caso di autodenuncia della violazione. Tali nuove decurtazioni si applicano agli impianti realizzati ed in esercizio oggetto di procedimenti amministrativi in corso e, su richiesta dell’interessato, a quelli definiti con provvedimenti del GSE di decadenza dagli incentivi, oggetto di procedimenti giurisdizionali pendenti nonché quelli non definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della legge di conversione (ossia il 3 novembre 2019), compresi i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica per i quali non è intervenuto il parere del Consiglio di Stato in sede consultiva;
  2. in caso di violazioni relative alla certificazione dei moduli istallati, rilevate a seguito di verifiche o controlli, per gli impianti fotovoltaici di piccola taglia, di potenza compresa tra 1 e 3 kW, si applica una decurtazione del 10% della tariffa incentivante, sin dalla data di decorrenza della convenzione;
  3. in caso di violazioni relative alla certificazione dei moduli istallati, rilevate a seguito di verifiche o controlli, per gli impianti fotovoltaici di potenza superiore 3 kW, si applicava, su istanza del soggetto beneficiario della tariffa incentivante, una decurtazione del 10% della tariffa incentivante (anche in questo caso, a condizione che lo stesso soggetto beneficiario abbia intrapreso le azioni consentite dalla legge nei confronti dei soggetti responsabili della non conformità dei moduli e che ne facesse apposita istanza).

Per le suindicate ipotesi di violazioni relative alle certificazioni dei moduli istallati, l’art. 13-bis dispone, inoltre, che la nuova decurtazione del 10% si applica anche agli impianti ai quali è stata precedentemente applicata la decurtazione, rispettivamente, del 30 o del 20 per cento, prevista dalle disposizioni previgenti.

Ai sensi del comma 2 dell’art. 13-bis, la richiesta dell'interessato all’applicazione delle nuove percentuali equivale ad acquiescenza alla violazione contestata dal GSE nonché a rinuncia all'azione.

Tale disposizione ha il chiaro intento di ridurre (sul nascere, verrebbe da dire) il contenzioso con il GSE, cresciuto considerevolmente negli ultimi anni, proprio rispetto ai provvedimenti sanzionatori e di revoca degli incentivi adottati dal Gestore.

La norma nulla dice, invece, riguardo ai contenziosi attualmente pendenti. Tuttavia, poiché la novella in esame consente l’applicazione delle nuove percentuali anche agli impianti oggetto di procedimenti giurisdizionali pendenti o non ancora definiti a condizione che l’interessato ne faccia espressa richiesta e considerato che questa equivale ad acquiescenza alla violazione contestata dal GSE, deve ritenersi che in caso la suddetta richiesta fosse effettivamente presentata, il relativo ricorso pendente dovrebbe essere dichiarato improcedibile.

L’art. 13-bis dispone, infine, che le nuove percentuali non si applicano qualora la condotta dell'operatore che ha determinato il provvedimento del GSE di decadenza sia oggetto di procedimento e processo penale in corso, ovvero concluso con sentenza di condanna anche non definitiva.

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* This article is current as of the date of its publication and does not necessarily reflect the present state of the law or relevant regulation.

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