Retail and consumer

Arriva la nuova Class Action: contro le imprese private, senza mandato dei consumatori e di natura transfrontaliera

Published on 30th Mar 2023

Il Consiglio dei Ministri ha approvato la bozza di Decreto Legislativo ("Decreto") di attuazione della Direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2020, relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori ("Direttiva").
 

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Tale bozza è attualmente all'esame del Parlamento italiano e l'entrata in vigore del Decreto è prevista per il 25 giugno 2023, termine entro cui dovrà essere data attuazione alla Direttiva.

Il Decreto modificherà il Codice del Consumo, introducendo una nuova azione a tutela degli interessi collettivi e dei diritti individuali dei consumatori, che si affiancherà a quella già esistente introdotta nel 2005 con il Codice del Consumo e modificata nel 2019 (L. 12/04/2019, n. 31) con l’introduzione del titolo VIII-bis al IV libro del cod. proc. civ..

La nuova azione rappresentativa viene definita come un’azione per la tutela degli interessi collettivi dei consumatori, intesi come quelli derivanti da violazioni di regolamenti e direttive comunitarie. I regolamenti e le direttive comunitarie la cui violazione legittimerà la nuova azione rappresentativa sono elencati espressamente nell’allegato II del Decreto. La nuova azione rappresentativa potrà essere esperita dalle associazioni ed organizzazioni dei consumatori iscritte in un apposito elenco presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ("Associazioni"). 

Le novità più importanti 

Tra le novità più importanti segnaliamo quella della promozione della class action anche contro le imprese private. Il Decreto, prevede, infatti, che la class action potrà essere promossa contro qualsiasi persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che agisce, anche tramite un altro soggetto, per fini relativi alla propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale.

La normativa attualmente in vigore consente, invece, la promozione della class action nei confronti solamente di imprese ed enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità. 

Un'altra differenza rispetto alla class action del 2019 è che la "nuova" class action potrà esse esperita dalle Associazioni anche senza mandato dei singoli rappresentanti. 

Altra novità importante è quella del carattere transfrontaliero delle azioni. Le associazioni dei consumatori degli Stati dell’Unione europea potranno, infatti, proporre class action nel nostro Paese se iscritti nel nuovo registro europeo. Allo stesso modo, le associazioni dei consumatori autorizzate italiane potranno agire negli altri Stati Ue. La questione che si pone è se questa possibilità consentirà ai ricorrenti di scegliere la giurisdizione più conveniente in cui intentare l'azione.

Tutela inibitoria e Tutale compensativa 

Secondo la nuova normativa, le Associazioni potranno esperire sia una domanda inibitoria (tutela inibitoria) che risarcitoria (tutela compensativa). In entrambi i casi non sarà necessario fornire la prova della colpa o del dolo del professionista, nonché del pregiudizio subito dal consumatore.

I provvedimenti inibitori che potranno essere chiesti sono la cessazione o il divieto di reiterazione della condotta omissiva o commissiva di violazione delle norme a tutela dei consumatori e la pubblicazione del provvedimento su uno o più quotidiani. 

I provvedimenti compensativi, e cioè le misure finalizzate a rimediare al pregiudizio subito dai consumatori, consisteranno nel pagamento di una somma di denaro ovvero con la riparazione, sostituzione, risoluzione del contratto, riduzione o rimborso del prezzo. In tal caso, troveranno applicazione, in quanto compatibili, gli articoli da 840 quater a 840 terdecies, e l'articolo 840 quinquiesdecies cod. proc. civ., che regolamentano le modalità di adozione dell'azione da parte dei soggetti portatori di interessi, con, tuttavia, una novità, e cioè che in caso di soccombenza il singolo consumatore potrà essere condannato al rimborso delle spese a favore del resistente solo in caso di mala fede o colpa grave.

Da segnalare, infine, l’interruzione della prescrizione sui diritti vantati dai singoli consumatori a seguito della notifica della domanda giudiziaria e l'obbligo a carico delle Associazioni di dare pubblicità delle azioni intentante e del loro stato di avanzamento sui propri siti web.

Commento

Sicuramente la riforma dell'azione di classe ha apportato una significativa modernizzazione al precedente meccanismo che in Italia sino ad oggi  non ha avuto una grande adozione a causa della complessità delle sue regole, dei costi elevati sostenuti dai ricorrenti e della mancanza di incentivi adeguati a intraprendere le azioni collettive.

Il Decreto viene, infatti, pubblicizzato come in grado di garantire una tutela efficace e uniforme dei diritti evitando distorsioni della concorrenza, oltre a colmare le lacune lasciate dalla normativa precedente nonché, di conseguenza, di accrescere la fiducia dei consumatori nel mercato unico dell'UE.

La nuova normativa apporterà importanti cambiamenti nel quadro italiano delle azioni di gruppo, presentando al contempo nuove dinamiche e rischi in diversi settori.
Bisognerà in ogni caso attendere il disegno di legge definitivo e la sua effettiva applicazione per trarre conclusioni definitive. 

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* This article is current as of the date of its publication and does not necessarily reflect the present state of the law or relevant regulation.

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